N. 66 ORDINANZA 8 - 16 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Imputato  -  Nuove contestazioni - Ammissione di
 nuove prove -  Limitazioni  -  Identica  questione  gia'  decisa  con
 sentenza  n.  241/1992 con declaratoria di illegittimita' dell'inciso
 "a norma dell'art. 507" - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 519, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  519,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di  Adria
 -  nel  procedimento  penale  a  carico di Mazzucco Claudio ed altri,
 iscritta al n. 397 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Rovigo - sezione distaccata di  Adria  -  dubita  della  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  519, secondo comma, cod. proc. pen., nella
 parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt.  516,  517,  518,
 secondo  comma,  cod.  proc.  pen.),  stabilisce  che l'imputato puo'
 chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e
 cioe'  solo  se  risultino  assolutamente  necessarie  e  solo   dopo
 l'assunzione   di   altre   prove  -  sostenendo  che  cio'  comporta
 ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonche' disparita'
 di trattamento tra le parti e percio' la violazione degli artt.  3  e
 24 della Costituzione;
      che il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto;
 Considerato  che  la  predetta  questione e' stata gia' decisa con la
 sentenza n. 241 del 1992, con la  quale,  tra  l'altro,  l'art.  519,
 secondo  comma,  e'  stato  dichiarato costituzionalmente illegittimo
 nella parte in cui contene(va) l'inciso "a norma dell'art. 507";
      che  pertanto  la   questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice
 di procedura penale - gia' dichiarato costituzionalmente  illegittimo
 quanto  all'inciso "a norma dell'art. 507" con la sentenza n. 241 del
 1992 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione
 dal  Pretore  di Rovigo - sezione distaccata di Adria - con ordinanza
 del 7 aprile 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0164