N. 76 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 1992

                                 N. 76
 Ordinanza emessa il 12  novembre  1992  dal  pretore  di  Genova  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra Gambino Laura ed altre e
 l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Impiegati iscritti all'I.N.A.D.E.L.
 - Riscatto di anni di studio universitario e  di  corsi  speciali  di
 perfezionamento  ai  fini  previdenziali  -  Mancata previsione della
 facolta' di chiedere il riscatto degli anni di studio  corrispondenti
 alla  durata  legale del corso di vigilatrice d'infanzia - Disparita'
 di trattamento di situazioni omogenee, attesa la riscattabilita' (per
 effetto delle sentenze della  Corte  costituzionale  nn.  426/1990  e
 133/1991)  rispettivamente  dei  corsi  per  assistenti sociali e per
 tecnico fisioterapista - Incidenza sui principi  di  imparzialita'  e
 buon  andamento della p.a. - Riferimento altresi' alle sentenze della
 Corte costituzionale nn.  128/1981, 765/1988 e 26/1992.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12;  legge  22  novembre  1962,  n.
 1646, art. 24).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse
 da Gambino Laura, Zunino Maria, Perazzo Giovanna e Urbano Anna Maria,
 nei confronti di I.N.A.D.E.L.
    Con ricorsi separati depositati il 23 marzo 1992 e 25 marzo  1992,
 in  seguito  riuniti, Gambino Laura, Zunino Maria, Perazzo Giovanna e
 Urbano  Anna  Maria,  premesso  di  essere  dipendenti  dell'istituto
 Giannina Gaslini, esponevano:
      di essere state assunte quali vigilatrici d'infanzia e di essere
 inquadrate in tale posizione funzionale (la Perazzo e la Urbano) e in
 quella  di  operatore  professionale  coordinatore-caposala (le altre
 due);
     di avere frequentato un corso per il conseguimento del diploma di
 vigilatrice d'infanzia indispensabile per l'accesso alla carriera  da
 loro seguita;
      di  aver presentato all'I.N.A.D.E.L. domanda per il riscatto del
 periodo di durata legale del predetto corso, due anni per la  Gambino
 e  la  Zunino,  tre  per  le altre due a seguito di una modificazione
 della legge che lo prevedeva (art. 8 della legge 19 luglio  1940,  n.
 1098, sostituito dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 338).
    Le ricorrenti lamentavano quindi che l'ente aveva respinto la loro
 richiesta  con  un provvedimento del seguente tenore: l'art. 12 della
 legge n. 152/1968 nel consentire il riscatto dei  periodi  di  studio
 universitario e dei corsi di perfezionamento individua questi ultimi,
 con  formulazione  inequivoca, in quei corsi finalizzati a migliorare
 la preparazione gia' acquisita ad altri  precedentemente  svolti  che
 sono  esclusivamente  quelli  universitari.  Cio' premesso poiche' il
 corso  di  studi  per  il  conseguimento  del  diploma di vigilatrice
 d'infanzia non e' ne' puo' essere equiparato a corso universitario  o
 a  corso  di  perfezionamento  postuniversitario, questo istituto non
 puo' procedere al riscatto del medesimo.
    Le ricorrenti  chiedevano  dunque  al  pretore  il  riconoscimento
 dell'affermato  diritto al riscatto ai fini dell'indennita' premio di
 servizio previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    Secondo le ricorrenti l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.  152,
 sarebbe  irrazionalmente  discriminatorio  nella  parte  in  cui  non
 prevede per le vigilatrici d'infanzia, alle  quali  a  seguito  della
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  765  del 7 luglio 1988 e'
 esteso il riscatto del corso di studio a fini  di  pensione  previsto
 dall'art.  24  della  legge n. 1646 del 22 novembre 1962, il medesimo
 riconoscimento  per  la  liquidazione   dell'indennita'   premio   di
 servizio.
    Data  l'unitarieta' del trattamento previdenziale (pensionistico e
 di  fine  rapporto)  non  sarebbe   legittimo   escludere   ai   fini
 dell'indennita'  premio  di servizio il riconoscimento del periodo di
 studio valutato ai fini di quiescenza. A sostegno di questa  tesi  le
 ricorrenti  richiamano  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  3
 febbraio 1992, n. 26, che ha ritenuto  illegittimo  l'art.  12  della
 legge  n.  1646/1962  per  lo  stesso  motivo  da  loro denunciato ma
 relativamente a una diversa  categoria  professionale:  quella  degli
 infermieri.  Sotto  un secondo profilo la non riscattabilita' ai fini
 dell'indennita'  premio  di  servizio  violerebbe  l'art.   3   della
 Costituzione  in  quanto  opererebbe  un'indebita discriminazione tra
 infermieri professionali (per i quali, come  si  e'  gia'  detto,  il
 periodo  di  studio vale per entrambi i fini a seguito delle sentenze
 della  Corte  costituzionale  per  ultimo  citate)   e   vigiliatrici
 d'infanzia.
    Tale  discriminazione  non potrebbe dirsi razionale e giustificata
 data l'assoluta identita' tra le due  professioni  gia'  riconosciuta
 dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 luglio 1988, n. 765, che
 ha  esteso  la  riscattabilita' ai fini pensionistici originariamente
 prevista per i soli infermieri professionali dall'art. 24 della legge
 n. 1646/1962 alle vigilatrici d'infanzia.
    Le ricorrenti  richiamano  numerose  altre  sentenze  della  Corte
 costituzionale   (tra   le   altre   la   n.  128/1981,  in  tema  di
 riscattabilita' degli anni di iscrizione agli albi professionali,  la
 n.  426/1990  in  tema  di  riscattabilita'  dei corsi per assistente
 sociale, e la n. 133/1991 in tema di riscattabilita'  dei  corsi  per
 tecnico  fisioterapista  e  della  riabilitazione  che  a  loro  dire
 avrebbero  posto   il   principio,   fondato   sull'art.   97   della
 Costituzione,  della  piena  riscattabilita' ai fini previdenziali di
 ogni tipo di studio e  di  preparazione  che  presenta  il  carattere
 dell'indispensabilita'  per  l'accesso  a  una determinata carriera o
 professione senza discriminazione in relazione al livello del  titolo
 acquisito  (se  universitario  o  no). Le ricorrenti Perazzo e Urbano
 richiamano questo principio per denunciare un ulteriore  elemento  di
 asserita incostituzionalita', in questo caso dell'art. 24 della legge
 n.  1646/1962 che limita il riscatto a un periodo biennale mentre per
 le vigilatrici d'infanzia (a cui detto articolo si applica a  seguito
 della  sentenza n. 765/1988) e' previsto un corso triennale a partire
 dal 1976 quando con legge n. 338 e' stato sostituito l'art.  8  della
 legge n. 1098/1940 che prevedeva un corso biennale.
    Gli  artt.  3  e  97  della  Costituzione  vengono qui in rilievo,
 secondo le due ricorrenti indicate,  in  quanto  imporrebbero  che  i
 periodi  di  studio  ai  fini  che  qui  rilevano debbano avere pieno
 riconoscimento   cioe'   debbano   essere   considerati   in   misura
 corrispondente alla loro durata legale.
    Le   questioni  prospettate  dalle  ricorrenti,  alla  luce  delle
 richiamate sentenze della Corte costituzionale che formano un sistema
 coerente nel senso da loro indicato  ma  non  completo  al  punto  di
 consentire  la  soluzione del caso in esame in via interpretativa, si
 presentano non manifestamente infondate. Esse sono altresi' rilevanti
 in quanto il giudizio  promosso  dalle  ricorrenti  non  puo'  essere
 deciso    indipendentemente   dalla   risoluzione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 12 della legge 9 marzo 1968, n. 152  e  24
 della  legge  22  novembre 1962, n. 1646 (per quanto riguarda le sole
 Perazzo e Urbano); il diritto al riscatto del periodo  del  corso  di
 vigilatrice  d'infanzia ai fini dell'indennita' premio di servizio e'
 stato loro negato, da parte dell'I.N.A.D.E.L. (rimasto contumace  nel
 presente  giudizio) solo sul presupposto della non equiparabilita' di
 detto   corso   a   corso   universitario   o   di    perfezionamento
 postuniversitario  e  quindi dell'inapplicabilita' dell'art. 12 della
 legge 8 marzo 1968, n. 152 (si vedano i  provvedimenti  di  reiezione
 della   domanda  prodotti  in  atti).  Non  e'  in  contestazione  la
 circostanza che il  conseguimento  del  diploma  sia  necessario  per
 l'ammissione alle carriere seguite dalle ricorrenti.
    Risulta   inoltre   che  le  ricorrenti  Perazzo  e  Urbano  hanno
 frequentato il corso di vigilatrice d'infanzia  successivamente  alla
 legge 30 aprile 1976, n. 338, che ne ha elevato la durata a tre anni.
    Si dispone pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale e si sospendono i giudici in corso.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata e rilevante la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 12 della legge 8 marzo  1968,
 n.  152 e 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Sospende i giudizi.
      Genova, addi' 12 novembre 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0178