Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.47 del 26-2-1993)
IL RETTORE Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di giurisprudenza nella riunione del 25 giugno 1992; Veduto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 giugno 1992; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II - prot. n. 5536, del 31 gennaio 1992; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 febbraio 1992 e trasmesso a questa Universita' con lettera ministeriale prot. n. 1590 del 6 aprile 1992; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio-decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, al capo III, sezione II "Norme speciali per la facolta' di giurisprudenza" gli articoli 20, 21, 22 del corso di laurea in scienze politiche e al capo VII - Degli studenti - Degli esami - Delle tasse, l'art. 148, vanno modificati nel modo che segue: Art. 20 - al primo comma l'insegnamento di "organizzazione internazionale" e' sostituito con l'insegnamento di "Istituzioni di diritto privato". Art. 21 - l'articolo viene integrato dai due seguenti indirizzi: D) Politico-economico. E) Politico-sociale. Art. 22 - viene integrato con l'aggiunta dei sottoelencati insegnamenti complementari: analisi finanziaria e finanza aziendale; diritto anglo-americano; diritto bancario; diritto comune; matematica per economisti; matematica per le scienze sociali; organizzazione internazionale; pianificazione ed organizzazione territoriale; politica criminale; politica economica europea; politica economica regionale; principi di economia politica e statistica; psicologia; psicologia dinamica; psicologia sociale; ricerca operativa; scienze delle finanze e diritto finanziario; sistemi economici comparati; sociologia del lavoro e dell'industria; sociologia della conoscenza; sociologia delle comunicazioni; sociologia dell'organizzazione; sociologia economica; sociologia giuridica; sociologia politica; sociologia religiosa; sociologia urbana e rurale; statistica economica; statistica per la ricerca economica; storia del giornalismo; storia della Chiesa; storia della filosofia politica; storia dell'amministrazione pubblica; storia delle relazioni internazionali; storia dell'industria; storia del pensiero politico; storia del pensiero politico classico; storia del pensiero politico contemporaneo; storia del pensiero politico medievale; storia del pensiero sociologico; storia del Risorgimento; storia e istituzioni dell'America latina; storia della banca; storia dell'universita'; storia dell'integrazione europea; diritto degli enti locali; diritto dei Paesi socialisti; diritto della navigazione; diritto dell'ambiente; diritto delle Comunita' europee; diritto dell'economia; diritto ecclesiastico comparato; diritto finanziario; diritto penitenziario; diritto processuale amministrativo; diritto processuale civile; diritto processuale tributario; diritto pubblico americano; diritto pubblico comparato; diritto regionale; diritto sanitario; diritto spaziale; diritto urbanistico; econometria; economia aziendale; economia degli investimenti; economia dei Paesi in via di sviluppo; economia dei trasporti; economia della cooperazione; economia delle Comunita' europee; economia dell'impresa; economia e politica agraria; economia e politica dei trasporti; economia e politica del lavoro; economia e tecnica delle aziende industriali; economia regionale; elaborazione automatica dell'informazione; etnologia; filosofia della politica; giustizia costituzionale; economia europea; legislazione del lavoro; legislazione sociale; lingua araba; storia e istituzioni del mondo musulmano; storia e istituzioni dell'Unione Sovietica; storia e politica monetaria; storia marittima; storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa; storia politica e diplomatica dell'Asia orientale; tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi; tecnica industriale e commerciale; teoria e politica dello sviluppo, e con la soppressione dei seguenti insegnamenti complementari: elementi di diritto romano; esegesi dei trattati; istituzioni di diritto privato; scienza delle finanze; storia della costituzione romana. CAPO VII Degli studenti - Degli esami - Delle tasse L'art. 148 e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo: Art. 148. - L'esame di laurea in scienze politiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta elaborata dal candidato su un tema concordato con il professore ufficiale della disciplina prescelta, che rientri nel curriculum seguito dallo studente con esclusione delle lingue straniere. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 27 luglio 1992 Il rettore: BO