Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Trentino-Alto Adige.(GU n.47 del 26-2-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, il quale prevede che l'indennita' speciale di seconda lingua, dovuta ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici con sede in Trento ed aventi competenza regionale, e' rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alla variazione dell'indice del costo della vita verificatasi nel biennio precedente; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1990, le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua; Ritenuto che ai fini della rideterminazione della indennita' in parola, a decorrere dal 5 settembre 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1990-agosto 1992; Vista la lettera dell'Istituto nazionale di statistica del 6 ottobre 1992, n. 17976, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata pari a 11,9; Decreta: A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' speciale di seconda lingua sono rideterminate come segue: da L. 301.278 a L. 337.130; da L. 251.065 a L. 280.942; da L. 200.852 a L. 224.753; da L. 180.766 a L. 202.277. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 288