Rideterminazione delle misure dell'indennita' di bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta.(GU n.47 del 26-2-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52, e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali e' stata attribuita - relativamente al triennio 1985-1987 - al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, concernente "Norme per la corresponsione dell'indennita' di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta"; Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, oltre ad articolare le misure dell'indennita' di bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatosi nel biennio precedente; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 279, che ha esteso l'indennita' in questione al personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in analoga posizione di servizio, nelle stesse misure e con le stesse modalita' previste per le corrispondenti categorie di personale in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1991, con il quale e' stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 5 settembre 1990, le misure dell'indennita' di bilinguismo; Ritenuto che, ai fini della rideterminazione della indennita' in parola, a decorrere dal 5 settembre 1992, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo agosto 1990-agosto 1992; Vista la lettera dell'Istituto nazionale di statistica del 6 ottobre 1992, n. 17976, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale e' stata pari a 11,9; Decreta: A decorrere dal 5 settembre 1992 le misure dell'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue: prima fascia: da L. 301.278 a L. 337.130; seconda fascia: da L. 251.065 a L. 280.942; terza fascia: da L. 200.852 a L. 224.753; quarta fascia: da L. 180.766 a L. 202.277. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1992 Il Ministro: BARUCCI Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1993 Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 289