MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 9 febbraio 1993, n. 3 

  Decreto 31 ottobre 1992, n. 553, pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 1993. Modalita' di accertamento delle condizioni
reddituali   dei   minorati   civili.   Invalidi   civili   parziali.
Incompatibilita' con altri trattamenti pensionistici di  invalidita'.
Disciplina esercizio del diritto di opzione.
(GU n.47 del 26-2-1993)
 
 Vigente al: 26-2-1993  
 

  E'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 24 in data 30
gennaio 1993 il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, previsto
dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1990, n.  407,  modificato  dalla
legge  30  dicembre  1991, n. 412, recante disposizioni in materia di
finanza pubblica.
  Il decreto interministeriale, datato 31 ottobre 1992, disciplina in
concreto nuove modalita' di accertamento delle condizioni  reddituali
dei  beneficiari  di  pensioni e assegni spettanti a invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti, nonche' l'esercizio del diritto di opzione
per il trattamento piu' favorevole  spettante  agli  invalidi  civili
parziali    in   presenza   di   incompatibilita'   con   trattamenti
pensionistici a carattere diretto concessi a seguito di  invalidita',
per  effetto del disposto del succitato art. 3 della legge n. 407/90,
come modificato dalla legge n. 412/91.
  Nel decreto suddetto viene in particolare previsto:
   - l'obbligo da parte dei minorati civili, beneficiari di  pensioni
e  assegni  (con  esclusione  quindi di coloro che godano soltanto di
indennita'  di  accompagnamento,  indennita'  di  comunicazione   per
sordomuti   e   indennita'   speciale  per  ciechi  ventesimisti)  di
presentare alle prefetture, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  una
dichiarazione  di  responsabilita'  concernente la propria situazione
reddituale in apposito modello allegato al decreto stesso;
   -  l'indicazione,  nella  dichiarazione  di  responsabilita',  dei
redditi  di  qualsiasi natura, assoggettati all'IRPEF, al lordo degli
oneri  deducibili  e  delle  ritenute  fiscali,  percepiti  nell'anno
precedente;
   -  l'obbligo  per  le  prefetture  di  avviare,  in caso di omessa
presentazione della  dichiarazione  entro  il  termine  stabilito,  i
necessari  accertamenti  ai  fini  della  "revoca"  della provvidenza
economica, ai sensi dell'art. 3- ter della legge 21 febbraio 1977, n.
29. In attesa che possa diventare  operativo  l'accesso  all'anagrafe
tributaria,  ai sensi della vigente normativa, per il quale e' a buon
punto la definizione dei necessari accordi  con  il  Ministero  delle
finanze   e   delle   relative  modalita'  tecniche,  ferma  restando
l'auspicabile possibilita' di scambi incrociati  di  dati  e  notizie
relativi  ai beneficiari con le sedi provinciali di enti erogatori di
pensioni, assegni e indennita' (INPS,  INAIL,  direzioni  provinciali
del   Tesoro,   ecc.),   si   ritiene,  in  particolare  nella  prima
applicazione del regolamento, che nel caso di  mancata  presentazione
della  dichiarazione entro i termini stabiliti, possa essere attivato
un procedimento di diffida nei confronti dell'assistito a  provvedere
all'invio  della  stessa  entro un termine perentorio non inferiore a
venti giorni, pena la immediata revoca del beneficio;
   - l'obbligo per gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno
mensile di comunicare alle  prefetture,  entro  trenta  giorni  dalla
notifica  del  provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di
altri enti, di trattamenti pensionistici.
Modalita' di distribuzione dei modelli.
  Per effetto del ritardo con il quale e' stato adottato e pubblicato
il decreto in questione, non si dara' luogo alla presentazione  della
dichiarazione  di responsabilita' relativa alla situazione reddituale
per il 1992, prevista  entro  i  centoventi  giorni  dall'entrata  in
vigore del provvedimento.
  In  concreto  detta  presentazione,  oltre  che a coincidere con la
distribuzione e con la presentazione del modello di dichiarazione per
il 1993, con i possibili inconvenienti  di  carattere  operativo,  si
rivela  del  tutto  inutile  per l'erario, stante l'impossibilita' di
recuperare somme indebitamente percepite nel 1992, laddove risultasse
eventualmente  una  situazione   reddituale   superiore   ai   limiti
prescritti.
  Infatti,  la revoca della provvidenza prevista dall'art. 2, secondo
comma, del regolamento non potrebbe avere  efficacia  che  dal  primo
giorno  del  mese  successivo alla data del relativo provvedimento, a
norma dell'art. 3- ter della legge 21  febbraio  1977,  n.  29,  come
confermato dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 (art. 3, comma 10).
  Per quanto concerne la dichiarazione reddituale relativa al 1993, a
seguito  di  intese  intervenute  con l'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni,  gli  uffici  postali   consegneranno   gli
appositi  moduli  in occasione del pagamento delle provvidenze per il
secondo bimestre 1993 (a partire, cioe' dal 28 marzo 1993).
  L'Istituto Poligrafico  dello  Stato  provvedera'  alla  spedizione
degli  stampati  direttamente  alle direzioni provinciali delle poste
entro il 1› marzo 1993,  sulla  base  di  un  prestabilito  piano  di
distribuzione.
  Le  direzioni  provinciali predette, provvederanno, secondo elenchi
forniti in duplice copia dal  CED,  a  distribuire  gli  stampati  ai
singoli  uffici  postali,  che  li  consegneranno,  come  detto, agli
assistiti in occasione del pagamento del secondo  bimestre  1993.  La
presentazione  del  modello,  debitamente compilato, alle prefetture,
dovra' avvenire entro il 30 giugno 1993.
  Per i titolari di conto corrente postale, la spedizione del modello
e relativa comunicazione allegata dovra' avvenire a cura  di  codesti
uffici, in base ad elenchi elaborati dal CED.
  Per  quanto  riguarda  l'esercizio  del  diritto  di opzione per il
trattamento  piu'  favorevole,  si  rammenta  che  il  regime   delle
incompatibilita',  per  effetto delle modifiche apportate dalla legge
n.  412/91,  e'  sopravvissuto  esclusivamente  nei  confronti  degli
invalidi  civili  parziali  che  non  abbiano  conseguito  il diritto
all'assegno mensile alla data del 1› gennaio 1992 e siano titolari di
trattamenti pensionistici a carattere diretto, concessi a seguito  di
invalidita'  contratte  per cause di guerra, di lavoro o di servizio,
nonche' di pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate
dall'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  e  i  superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni
pensionistiche per i lavoratori autonomi e  da  ogni  altra  gestione
pensionistica   per   i   lavoratori   dipendenti   avente  carattere
obbligatorio.
  Si rammenta altresi' che i  titolari  dell'assegno  mensile  al  1›
gennaio  1992  e  per  coloro che abbiano avuto il riconoscimento del
diritto entro la stessa data, sono stati fatti salvi dalla  legge  n.
412/91  i diritti acquisiti e, pertanto, nei loro confronti il regime
delle incompatibilita' dianzi citato non trova applicazione.
  I cittadini riconosciuti invalidi civili parziali dalle  competenti
commissioni    sanitarie,    titolari    altresi'    di   prestazioni
pensionistiche incompatibili con l'assegno mensile di cui all'art. 13
della legge 30 marzo 1971, n. 118, in sede di istruttoria delle rela-
tive  posizioni  da  parte  delle  prefetture,   debbono   esercitare
l'opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili.
  Nel  caso  di  opzione  per l'assegno mensile erogato dal Ministero
dell'interno,  l'interessato  deve  inviare   alla   prefettura   una
dichiarazione dell'ente erogatore attestante l'avvenuta presentazione
di un atto di rinuncia al trattamento incompatibile.
  Il  tal  caso,  la  prefettura,  prima  di sottoporre la pratica al
comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,  d'ufficio
concordera'   con  l'ente  erogatore  i  tempi  di  cessazione  della
provvidenza cui si e' rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni
nel pagamento delle provvidenze stesse.
  Dovranno, altresi', essere  presi  accordi  con  detto  Ente  sulle
modalita' di recupero degli importi percepiti relativi al trattamento
cui si rinunzia, avendo l'assegno mensile, per il quale si e' optato,
generalmente  una  decorrenza  pregressa  e dovendo alla stessa farsi
riferimento anche per quanto concerne l'opzione esercitata e comunque
da data non anteriore al 1› gennaio 1991. Normalmente il recupero  in
questione  potra'  avvenire  sugli  arretrati dell'assegno mensile da
erogare. Andranno altresi'  concordate  le  modalita'  di  versamento
delle somme recuperate in favore dell'altro ente.
  Qualora  si  rinunzi all'assegno mensile, il C.P.A.B.P. sunnominato
nel prendere  atto  della  rinuncia,  deneghera',  con  delibera,  la
provvidenza.
  Per   le   pratiche  pendenti  presso  i  comitati  provinciali  di
assistenza e beneficenza pubblica, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, le prefetture chiederanno agli interessati che,
dalla documentazione agli atti,  risultino  titolari  di  provvidenze
incompatibili, di integrare detta documentazione con la dichiarazione
di opzione per una delle provvidenze.
  L'art. 6 del regolamento, infine, prevede l'obbligo, da parte delle
prefetture, di invio al Ministero del tesoro - Direzione generale dei
servizi  vari  e  delle  pensioni  di  guerra, delle dichiarazioni di
responsabilita'  relative  alle   situazioni   reddituali   dell'anno
precedente,  delle  dichiarazioni  di  incompatibilita'  intervenute,
degli eventuali provvedimenti di revoca,  relativamente  ai  soggetti
per  i  quali  sia  pervenuta  richiesta  dei fascicoli ai fini delle
verifiche di competenza.
  In conclusione, si  ritiene  opportuno  rammentare  che  tutti  gli
invalidi  civili  parziali ai quali sia stato riconosciuto il diritto
all'assegno mensile dal C.P.A.B.P. in data successiva al  1›  gennaio
1992,  e concessa la provvidenza sino al 31 dicembre 1990, secondo le
istruzioni fornite con circolare n. 1 dell'11 gennaio  1992,  debbono
essere  messi  nella  condizione  di  poter  esercitare il diritto di
opzione,  al  fine  di  provvedere  poi alla concessione o al diniego
dell'assegno mensile, per gli anni successivi, a seconda che  si  sia
optato o meno per lo stesso.
  Lo  stesso diritto di opzione va, inoltre, attribuito a partire dal
1› gennaio 1991 anche  a  coloro  che  per  effetto  della  legge  26
febbraio 1982, n. 54 si sono visti denegare l'assegno.
Attuazione art. 12, legge n. 412/91, comma 4.
  Per effetto dell'emanazione del decreto che disciplina le modalita'
di  accertamento  delle  situazioni reddituali, puo' altresi' trovare
attuazione l'art. 12 della legge n. 412/91, comma 4, che  prevede  la
sospensione   del   meccanismo   di   perequazione  automatica  della
prestazione per i titolari dell'assegno mensile gia' in godimento dal
1› gennaio 1992, sin tanto che  permanga  una  situazione  reddituale
superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
  Al riguardo, si fa presente che il limite di reddito definitivo per
il  1992,  come  comunicato  dall'INPS,  ammonta  a  L.  4.246.200 e,
pertanto,  per  detto  anno  ai  fini  di  cui  sopra,  dovra'  farsi
riferimento a tale importo.
  Conseguentemente,  nei  confronti  di  coloro  che  presentino  una
situazione superiore al limite predetto dovra' essere recuperato,  da
parte  di  codeste prefetture, l'importo pari all'aumento perequativo
intervenuto dal mese di maggio 1992 e a tutto il  31  dicembre  1992,
compresa la tredicesima mensilita' (L. 8.150 mensili).
  L'aggravio  di lavoro che i competenti servizi operativi di codeste
prefetture subiranno  ulteriormente  per  effetto  dell'attivita'  di
revisione    annuale    delle   situazioni   reddituali,   unitamente
all'importanza da attribuire alla stessa,  nel  quadro  di  una  piu'
rigorosa  disciplina  mirante  a  realizzare  condizioni  di maggiore
equita'  nonche'  economie  finanziarie,  non  possono  esimersi  dal
richiamare  l'attenzione  delle  S.S.LL.  sull'assoluta necessita' di
potenziare i  servizi  impegnati  attraverso  una  distribuzione  del
personale  a disposizione, anche in via temporanea. Si deve, infatti,
tener conto della rilevanza acquisita  dall'assistenza  economica  ai
minorati  civili  nell'ambito  della  finanza pubblica, nonche' della
particolare attenzione riservata al settore dagli organi di  Governo,
dalla stampa e dall'opinione pubblica.
                                                 Il Ministro: MANCINO