MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.47 del 26-2-1993)

   Con  decreto  ministeriale  22  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  di  cui  all'art.  1,  secondo comma, del decreto-legge 5
dicembre 1992, n. 472, nei confronti dei lavoratori dipendenti  dalla
societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Villafranca Tirrena
(Messina), per il periodo 7 dicembre 1992-6 giugno 1993.
   Con   decreto   ministeriale   23   gennaio   1993  in  favore  di
trentaquattro   lavoratori   della    S.r.l.    Gruppo    manifatture
abbigliamento, con sede in Arezzo, occupati presso lo stabilimento di
Arezzo,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
a 36 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione  salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal  15  ottobre
1992 al 14 ottobre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  23  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Macom
Italia, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il  periodo  dal
28 maggio 1992 al 27 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  23  gennaio  1993  e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  S.M.I.  -
Sewing  Machines  Italy, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in
Monza (Milano), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  29  gennaio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  di  cui  all'art.  1,  secondo comma, del decreto-legge 5
dicembre 1992, n. 472, nei confronti dei lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Maserati gia' Officine Alfieri Maserati, unita' produttiva di
Milano-Lambrate, dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993, periodo entro
cui comprendere anche i lavoratori sospesi a decorrere dal  1›  marzo
1993 e dal 1› aprile 1993.
   Con   decreto   ministeriale   1›   febbraio  1993  in  favore  di
ventiquattro dipendenti dalla societa' Bruna S.p.a., occupati  presso
lo  stabilimento  di  Reana  del Royale (Udine), per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali ad un minimo di
10  ore  settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio
1992 al 5 luglio 1993.
   Il  presente decreto sostituisce ed annulla quello del 17 dicembre
1992, n. 12581.
   Con decreto ministeriale 1› febbraio 1993 in favore  di  trentadue
dipendenti  dalla  S.a.s.  Confezioni  Botto  Carlo  e  C.,  sede  di
Pontestura  (Alessandria),  occupati  presso   lo   stabilimento   di
Pontestura (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni  alla
settimana)   e'   disposta   la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 settembre
1992 al 14 settembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993 in favore di sedici
operai, due intermedi e  cinque  impiegati  dipendenti  dalla  S.p.a.
Tessitura  Armando  Saccal, con sede in Rescaldina (Milano), occupati
presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali  e'  stato
stipulato  un  contratto  collettivo  aziendale  che ha stabilito una
riduzione  dell'orario   di   lavoro   da   40   a   20   ore   medie
plurisettimanali,  e'  disposta  la  proroga della corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7
del   decreto-legge   30  dicembre  1987,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48,  per  il  periodo
dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993.
   Con  decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro
tipografico fiorentino ora S.r.l. Edizioni  fiorentine,  con  sede  e
stabilimento  in  Firenze,  per  il  periodo  dal 18 giugno 1991 al 7
febbraio 1992.
   Con  decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Latteria  sociale  cooperativa Aurora, con sede in Turro di Podenzano
(Piacenza) e stabilimento in Turro di Podenzano  (Piacenza),  per  il
periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con  decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  B.M.T.,
con  sede  in  Castello  di  Serravalle  (Bologna)  e stabilimento in
Castello di Serravalle (Bologna), per il periodo dall'11 maggio  1992
al 10 novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Faes-
Factory Automation Engineering Systems, con sede  in  Milano  e  sede
amministrativa  di Genova, per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23
marzo 1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con   decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella
Federico & C., con sede in Genova e stabilimento in  Genova,  per  il
periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
   Con decreto  ministeriale  1›  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione   del  trattamento  di  integrazione
straordinaria in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  Mediagraf
S.r.l.  di  Noventa Padana (Padova) per il periodo dal 29 giugno 1992
al 31 dicembre 1992, con esclusione dei lavoratori giornalisti.