Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.47 del 26-2-1993)
Con decreto ministeriale 22 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per il periodo 7 dicembre 1992-6 giugno 1993. Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 in favore di trentaquattro lavoratori della S.r.l. Gruppo manifatture abbigliamento, con sede in Arezzo, occupati presso lo stabilimento di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 ottobre 1993. Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Macom Italia, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 28 maggio 1992 al 27 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.I. - Sewing Machines Italy, con sede in Monza (Milano) e stabilimento in Monza (Milano), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 29 gennaio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maserati gia' Officine Alfieri Maserati, unita' produttiva di Milano-Lambrate, dal 21 gennaio 1993 al 20 luglio 1993, periodo entro cui comprendere anche i lavoratori sospesi a decorrere dal 1 marzo 1993 e dal 1 aprile 1993. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 in favore di ventiquattro dipendenti dalla societa' Bruna S.p.a., occupati presso lo stabilimento di Reana del Royale (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali ad un minimo di 10 ore settimanali e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 5 luglio 1993. Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 17 dicembre 1992, n. 12581. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 in favore di trentadue dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Botto Carlo e C., sede di Pontestura (Alessandria), occupati presso lo stabilimento di Pontestura (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 15 settembre 1992 al 14 settembre 1993. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 in favore di sedici operai, due intermedi e cinque impiegati dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Armando Saccal, con sede in Rescaldina (Milano), occupati presso lo stabilimento di Rescaldina (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie plurisettimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 30 agosto 1993. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro tipografico fiorentino ora S.r.l. Edizioni fiorentine, con sede e stabilimento in Firenze, per il periodo dal 18 giugno 1991 al 7 febbraio 1992. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Latteria sociale cooperativa Aurora, con sede in Turro di Podenzano (Piacenza) e stabilimento in Turro di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.T., con sede in Castello di Serravalle (Bologna) e stabilimento in Castello di Serravalle (Bologna), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faes- Factory Automation Engineering Systems, con sede in Milano e sede amministrativa di Genova, per il periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardella Federico & C., con sede in Genova e stabilimento in Genova, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 febbraio 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mediagraf S.r.l. di Noventa Padana (Padova) per il periodo dal 29 giugno 1992 al 31 dicembre 1992, con esclusione dei lavoratori giornalisti.