Direttiva sui provvedimenti da assumere per l'osservanza delle norme di comportamento sulle strade di tipo B - strade extraurbane principali.(GU n.47 del 26-2-1993)
Vigente al: 26-2-1993
Alla direzione generale ANAS Alle amministrazioni provinciali Alle amministrazioni comunali Premesso che l'art. 2, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce la classificazione delle strade, riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funzionali, in vari tipi, ricomprendendo tra questi le strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse: che l'art. 2, comma 3, del sopracitato nuovo codice della strada definisce le caratteristiche minime delle varie tipologie di strade previste dal comma 2 dello stesso articolo, ivi comprese quelle delle strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse; che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del nuovo codice della strada, il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla pubblicazione del codice emana le norme per la classificazione delle strade e che ai sensi del successivo comma 5, entro un anno dalla emanazione delle suddette norme, gli enti proprietari delle strade provvedono alla classificazione, sotto il profilo tecnico, della propria rete stradale, mentre, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del codice, le regioni procedono alla classificazione delle strade di propria competenza sotto il profilo amministrativo; che l'art. 2, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che, nelle more degli adempimenti di classificazione delle strade, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione, connesse alla suddetta classificazione, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'art. 2, comma 3, del codice per ciascun tipo di strada; che tra le suddette disposizioni rientrano i limiti di velocita' fissati dall'art. 142, comma 1, nonche' le altre disposizioni previste dagli articoli 175 e 176 del codice; che le disposizioni relative ai limiti di velocita' sono entrate in vigore il 1 gennaio 1993. Considerato che sorgono, in particolare, perplessita' circa l'applicazione delle norme relative ai limiti di velocita' sulle strade extraurbane principali o tratti di esse in assenza di deliberazioni relative alla classificazione di ciascuna strada e della relativa segnaletica di inizio o fine, prevista tra le caratteristiche minime fissate dall'art. 2, comma 3, del codice per le suddette strade. Considerato che sorgono perplessita', sempre in merito alle caratteristiche minime per le strade di tipo B - strade extraurbane principali o tratti di esse, circa l'esatta interpretazione da dare al termine aree di sosta, laddove e' richiesto che sulle suddette strade per la sosta devono essere previste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. Tutto cio' premesso e considerato si forniscono i necessari chiarimenti e si impartiscono le conseguenti direttive: le caratteristiche minime richieste per le strade extraurbane principali o tratti di esse sono da considerare tutte indispensabili ai fini della classificazione, e pertanto prima di addivenire alla detta classificazione l'ente proprietario dovra' eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti; il termine "area di sosta" di cui alle caratteristiche minime richieste per le strade extraurbane principali o tratti di esse deve essere inteso nel senso piu' ampio di "pertinenza di servizio", come definita dall'art. 24, comma 4, del codice, a condizione che la stessa sia dotata di area di parcheggio, anche non delimitata, nonche' di corsie di decelerazione e di accelerazione; l'installazione dei segnali di inizio e fine sulle strade extraurbane principali o tratti di esse e' necessario, al fine di rendere noto agli utenti le condizioni o limitazioni della circolazione su tali strade ed i relativi comportamenti da tenere; l'apposizione di tali cartelli non costituisce classificazione definitiva; le suddette disposizioni dovranno essere deliberate con ordinanze e portate a conoscenza degli utenti della strada mediante l'installazione dei segnali sopra menzionati. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: MERLONI