MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 febbraio 1993 

  Determinazione dei compensi  spettanti  ai  commissari  governativi
nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile.
(GU n.48 del 27-2-1993)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2543 del codice civile come  modificato  dall'art.  17
della  legge  31  gennaio  1992,  n.  59,  che consente all'autorita'
governativa di vigilanza  sulle  societa'  cooperative,  in  caso  di
irregolare funzionamento delle stesse, di affidarne la gestione ad un
commissario  governativo  ed, ove l'importanza dell'ente lo richieda,
ad  un  vice-commissario  che  collabora  con  il  commissario  e  lo
sostituisce in caso di impedimento;
  Attesa  la  necessita'  di stabilire i compensi da corrispondere al
commissario e all'eventuale vice-commissario;
  Ritenuto opportuno definire i criteri  per  la  determinazione  dei
predetti  compensi  che  gravano  sul  bilancio dell'ente cooperativo
commissariato;
                              Decreta:
  Il compenso che compete al commissario  governativo,  in  relazione
all'attivita'  svolta, e' determinato in base al criterio, a lui piu'
favorevole, fra quelli di seguito elencati:
  Criterio A:
   compenso uguale a quello mensile lordo spettante, al  momento  del
commissariamento,  al  presidente  del  consiglio  di amministrazione
della cooperativa.
  Criterio B:
   in base all'attivo patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio al momento del commissariamento:
    fino a 500 milioni: L. 500.000 lorde mensili;
    oltre i 500  milioni  fino  a  3  miliardi:  L.  1.000.000  lorde
mensili;
    oltre  i  3  miliardi  fino  a  10  miliardi:  L. 1.500.000 lorde
mensili;
    oltre i 10 miliardi  fino  a  20  miliardi:  L.  2.000.000  lorde
mensili;
    oltre  i  20  miliardi  fino  a  30  miliardi: L. 2.500.000 lorde
mensili;
    oltre i 30 miliardi: L. 3.000.000 lorde mensili.
  Criterio C:
   in base al numero dei  soci  regolarmente  iscritti  nel  relativo
libro alla data del commissariamento.
  Nei consorzi di cooperative si sommano i soci delle singole cooper-
ative aderenti al consorzio:
   fino a 50 soci: L. 500.000 lorde mensili;
   da 51 a 100 soci: L. 1.000.000 lorde mensili;
   da 101 a 500 soci: L. 2.000.000 lorde mensili;
   da 501 a 1000 soci: L. 2.500.000 lorde mensili;
   oltre i 1000 soci: L. 3.000.000 lorde mensili.
  Il  compenso  del  commissario, determinato nel suo calcolo di base
nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato ovvero diminuito  fino
alla  percentuale massima del 30% tenuto conto dell'attivita' svolta,
dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico.
  La liquidazione del compenso complessivo  maturato  mensilmente  in
base  ai  criteri  precedenti  avverra' solo ad incarico concluso. In
caso  di  proroga  dell'incarico   il   commissario   puo'   ottenere
anticipazioni  sul  presunto  compenso finale alla scadenza del primo
periodo di nomina.
  Nel  caso  in cui sia stato nominato anche un vice-commissario allo
stesso  spettera'  un  compenso  pari  a  quello  stabilito  per   il
commissario  diminuito in misura non inferiore al 40% e non superiore
al 70% in base all'attivita' realmente espletata.
   Roma, 15 febbraio 1993
                                              Il Ministro: CRISTOFORI