MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1993 

  Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, in
Roma, ad effettuare investimenti a copertura di  particolari  riserve
ai  sensi  dell'art.  32, lettera r), della legge 22 ottobre 1986, n.
742, recante nuove norme per l'esercizio  delle  assicurazioni  sulla
vita.
(GU n.49 del 1-3-1993)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed in  particolare  l'art.
32, lettera r);
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Vista la domanda in data 10  marzo  1992  presentata  dall'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni  -  INA,  con sede in Roma, intesa ad
ottenere  l'autorizzazione  ad  effettuare  gli  investimenti   delle
attivita'  a  copertura delle riserve tecniche delle polizze relative
alle gestioni separate "Fondo INA" e "Moneta  Forte"  in  particolari
investimenti;
  Vista  la  lettera  n.  224367  del  20  novembre 1992 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato,  che  non  esistono
elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la
domanda anzidetta;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione 5 febbraio 1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma e'
autorizzato  ad  effettuare  gli  investimenti  delle   attivita'   a
copertura   delle  riserve  tecniche  delle  polizze  presenti  nelle
gestioni separate "Fondo INA" e "Moneta Forte", in  titoli  emessi  o
garantiti  da  Stati  esteri le cui valute siano in "contovalutario",
nei limiti del 20% e  del  5%  dell'ammontare  di  ciascuna  gestione
rispettivamente per l'impiego in titoli emessi da uno stesso Stato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: GUARINO