DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993 

  Indizione  del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli
3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n.  195,  recante  contributo  dello
Stato   al   finanziamento   dei   partiti   politici,  e  successive
modificazioni.
(GU n.50 del 2-3-1993)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 30 emessa in data
il 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria  in  data  4  febbraio
1993 - comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma
dell'art.  33,  ultimo  comma,  della  citata legge - con la quale e'
stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare  per
l'abrogazione  degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195
("Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti  politici"),  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1993;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              Decreta:
  E'  indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli
3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ("Contributo dello  Stato  al
finanziamento  dei  partiti  politici"),  cosi'  come  modificati  ed
integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2
maggio 1974, n. 195"); dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma
da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma  dell'art.  3
della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni.
Con  effetto  dal  1› gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire
82.886 milioni annui) e comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al
secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della  legge  2  maggio
1974,  n.  195,  e'  ridotta al 90 per cento) della legge 18 novembre
1981, n.  659 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 2  maggio  1974,
n.  195,  sul  contributo  dello  Stato  al finanziamento dei partiti
politici").
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  18
aprile 1993.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia