DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.(GU n.50 del 2-3-1993)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 31 emessa in data il 16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 - comunicata in data 4 febbraio 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ("Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ("Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"). I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno CONSO, Ministro di grazia e giustizia