N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1992

                                 N. 77
 Ordinanza  emessa  il 28 novembre 1992 dalla pretura di Roma, sezione
 distaccata di Frascati nel procedimento penale  a  carico  di  Catoni
 Mario
 Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che
 non  puo'  usufruire  della  sospensione  condizionale  della  pena -
 Lamentata omessa previsione del potere del giudice di  sospendere  il
 processo  per  valutare la personalita' dell'imputato - Disparita' di
 trattamento rispetto al processo minorile - Lesione del principio del
 fine rieducativo della pena.
 Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che
 non puo'  usufruire  della  sospensione  condizionale  della  pena  -
 Lamentata  omessa previsione di applicazione delle misure sostitutive
 alternative - Violazione del principio  del  fine  rieducativo  della
 pena.
 Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che
 non  puo'  usufruire  della  sospensione  condizionale  della  pena -
 Lamentata impossibilita'  di  concedere  per  la  terza  volta  detto
 beneficio  anche  nell'ipotesi  che  il  cumulo  delle  pene  sole  o
 congiunte a pene pecuniarie non  superi  il  tetto  dei  due  anni  -
 Disparita'  di  trattamento  rispetto  a  chi  chiede  la sospensione
 condizionale per la terza volta per reati contravvenzionali - Lesione
 del principio rieducativo della pena.
 (C.P.P. 1988, art. 444; c.p. art. 164).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.10 del 3-3-1993 )
                            IL VICE PRETORE
    Vista la  istanza  sollevata  dal  difensore  dell'imputato  sulla
 costituzione  delle  norme  163  e 444 del c.p.p. in riferimento agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione e in  riferimento  alle  disposizioni
 contenute nel d.P.R. n. 448/1988 e d.lgs. del 28 luglio 1989, n. 272,
 non ritenendo manifestamente infondata la questione;
    Ritenuto   che  il  giudizio  de  quo  non  puo'  essere  definito
 indipendentementedalla risoluzione della questione;
                             O S S E R V A
    La questione sollevata da esaminare,  ricadente  sotto  lo  stesso
 riferimento costituzionale (artt. 3 e 27 della Costituzione) presenta
 diversi  aspetti:  il primo e' quello della disparita' di trattamento
 esistente tra un imputato maggiorenne tossicodipendente e un imputato
 minorenne. Entrambi subiscono trattamenti diversi in ordine al dovere
 rieducativo  dello  Stato  (art.  27  della  Costituzione),  che   si
 concretizza  nella  esecuzione della pena comminata. Non si vuole, in
 questa sede, porre sullo stesso piano imputati sottoposti  a  regimi,
 sostanziali e processuali diversi, ma si vuole soltanto osservare che
 se  e'  vero  che  per  il  minore  il  legislatore  ha  previsto una
 legislazione processuale speciale, creando organi  specializzati,  e'
 pur  vero  che  anche  l'imputato  maggiorenne  tossicodipendente  si
 trovano norme processuali dello stesso  spessore  socio-criminologico
 quali  quella  prevista  all'art.  275 del c.p.p. ove si sancisce che
 "salvo esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, si fa divieto  di
 imposizione  della  misura  cautelare piu' grave (custodia cautelare)
 per un imputato tossicodipendente in corso di  programma  terapeutico
 di    recupero,   quando   detta   misura   possa   pregiudicare   la
 disintossicazione   dello   stesso".   Nella   fase   terminale   del
 procedimento  non troviamo norme di uguale sensibilita' giuridica che
 potrebbero tener in conto delle condizioni del  condannato  e  di  un
 eventuale  momento  riabilitativo.  Ne'  possono  sopperire  a questa
 mancanza  le  disposizioni  della  legge  n.  354/1975,   norme   che
 riguardano  un  momento, successivo a quello decisionale: il giudice,
 nell'irrogare la pena, disposta o ordinata  che  sia,  deve  valutare
 secondo  paradigmi  del  diritto  sostanziale (132 e 133 del c.p.) la
 personalita' dell'imputato, la sua capacita' a delinquere,
 la  condotta  contemporanea  o  susseguente  al  reato   nonche'   le
 condizioni  di  vita  sociale  del  reo.  Nel  nuovo codice, come nel
 vecchio, non si trovano momenti che concedono al giudicante forme  di
 quantificazione  diverse da quelle previste dall'art. 17 del c.p., in
 caso di giudizio di imputato tossicodipendente, come  invece  avviene
 nel processo minorile ove il giudice (art. 28) valuta fattivamente la
 personalita'   dell'imputato   e   sospende   il   processo  ai  fini
 "probatori".
    Si  ritiene  percio'  dover  rimettere  al  giudizio  della  Corte
 costituzionale  sulla  costituzionalita' dell'art. 444 del c.p.p., in
 riferimento all'art. 27 della Costituzione, laddove non prevede forme
 processuali  alternative  per  procedimento  a  carico  di   imputato
 tossicodipendente   che,   non   potendo   usufruire  di  sospensione
 condizionale della pena, verrebbe con  la  esecuzione  della  pena  a
 interrompere un programma terapeutico di recupero.
    Il  secondo  aspetto  della  questione riguarda la possibilita' di
 disporre sanzioni sostitutive richieste della parti, per imputati che
 hanno  in  corso  programmi  terapeutici  di  recupero.  Una   simile
 questione  e'  stata  gia'  sollevata e la Corte costituzionale si e'
 pronunciata con la ordinanza 21 febbraio 1992.
    Nel caso in esame invece si chiede se l'art. 444  possa  prevedere
 forme  di sanzioni diverse da quelle previste dall'art. 17 del c.p. e
 art. 53 della legge n. 689/1981  per  un  imputato  tossicodipendente
 durante un programma di recupero.
    Il  legislatore,  nel prevedere tale forma di rito alternativo, ha
 parlato di "sanzioni" e non di pene alternative tanto da lasciare uno
 spazio interpretativo ampio sopratutto per quei casi, come quello  in
 esame,   che   vede   imputato   un   tossicodipendente,  in  via  di
 riabilitazione, che non puo' usufruire della sospensione condizionale
 della pena. Ben potrebbe trovare applicazione  nella  fattispecie  la
 norma  prevista dall'art. 105 della legge n. 689/1981 laddove prevede
 il lavoro sostitutivo in caso di conversione di pena  pecuniaria.  Se
 cosi'   non  fosse  si  verificherebbe  il  caso  aberrante  per  chi
 condannato a pena detentiva e pecuniaria, non potendo  usufruire  dei
 benefici  vigenti  (163)  pur interrompendo un programma di recupero,
 sarebbe costretto a scontare  una  pena  detentiva  per  poi  vedersi
 convertita  la  pena  residuale  pecuniaria  in lavoro sostitutivo in
 favore della collettivita'. Tale processo rieducativo mal si inquadra
 col principio rieducativo della pena  stabilito  dall'art.  27  della
 Corte costituzionale.
    Il  terzo aspetto riguarda l'esame comparato degli artt. 163 e 164
 del c.p. con l'art. 444 del c.p.p. sempre in riferimento all'art.  27
 della Costituzione.
    L'art.  163  e 164 del c.p. prevedono la possibilita' di concedere
 la sospensione condizionale della pena per due volte,  sempreche'  la
 stessa  non  superi  il  tetto  di  anni  "2" sola o congiunta a pena
 pecuniaria. Nel nuovo codice, invece, il legislatore  ha  considerato
 il  tetto  di  due  anni,  come  limite  massimo  insuperabile, senza
 preoccuparsi di quante volte vi si puo' usufruire.
    Se da un lato e' vero che la sospensione condizionale  della  pena
 e'  istituto  di  diritto  sostanziale, e' pur vero che se si dovesse
 considerare esclusivamente il  numero  delle  volte  nelle  quali  si
 ottiene  il  beneficio,  si  vanificherebbe  l'effetto "ammonitivo" e
 "riabilitativo" degli artt. 163 e 164 del c.p. in  rispetto  all'art.
 27 della Costituzione.
    Detto  cio'  si  pone  il  problema se l'art. 444 del c.p.p. e' in
 contrasto che l'articolo 164 del c.p. laddove vieta di  concedere  la
 pena  sospesa  una  terza  volta,  ma sempre nel limite dei due anni,
 quando le precedenti pene sospese si riferivano  a  reati  di  minimo
 allarme   sociale.   Si   verificherebbe   cosi'  una  disparita'  di
 trattamento tra chi chiede la pena sospesa una terza volta,  avendone
 usufruito  due  precedenti  volte per reati contravvenzionali, il cui
 accumulo delle pene assomma a qualche mese, e chi  ha  usufruito  del
 beneficio per due volte per reati di natura delittuosa, il cui cumulo
 delle  pene  assomma  a  due  anni. Il beneficio in questione, se pur
 rimesso  alla  facolta'  del  giudicante,  dovrebbe  "poter"   essere
 concesso  anche  piu'  di  due volte (sempre nel limite dei due anni)
 seconda una  valutazione  da  effettuare  volta  per  volta,  tenendo
 presente le condizioni di cui agli artt. 132 e segg. del c.p.
    Detto problema diventa incisivo laddove, come il caso in esame, il
 divieto  riguarda  un  imputato  tossicodipendente  con  il  corso un
 programa terapeutico di recupero.
                               P. Q. M.
   Non ritenendo la questione manifestamente infondata chiede  che  la
 Corte costituzionale voglia pronunciarsi:
      1) se l'art. 444 del c.p.p. sia costituzionalmente legittimo, in
 riferimento  agli  artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui
 per imputati tossicodipendenti  durante  programmi  di  recupero  non
 prevede  forme  processuali  diverse  da quelle contenute nel codice,
 come  quelle  contenute  all'art.  28  del  d.P.R.  n.  448/1988, che
 conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine  di
 valutare la personalita' dell'imputato;
      2) se l'art. 444 del c.p.p. sia costituzionalmente legittimo, in
 riferimento  all'art.  27  della Costituzione nella parte in cui, per
 porocessi riguardanti imputati tossicodipendenti durante un programma
 di recupero e che non possono usufruire dei benefici  di  legge,  non
 prevede  forme  di  sanzioni  sostitutive alternative a quelle di cui
 all'art. 17 del c.p.;
      3)  se  l'art.  164   del   c.p.   e   444   del   c.p.p.   sono
 costituzionalmente  legittimi, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
 Costituzione, laddove impediscono di concedere per la terza volta  la
 pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di
 recupero,  semprecche',  il cumulo delle pene sole o congiunte a pene
 pecuniarie non superi il tetto degli anni due;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale   e   sospende  il  giudizio  in  corso,  mandando  la
 cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza alle  parti,
 al  p.m.  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e ai presidenti
 della due Camere del Parlamento.
      Frascati, addi' 28 novembre 1992
                        Il vice pretore: IORIO

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