N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 1992
N. 77 Ordinanza emessa il 28 novembre 1992 dalla pretura di Roma, sezione distaccata di Frascati nel procedimento penale a carico di Catoni Mario Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non puo' usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata omessa previsione del potere del giudice di sospendere il processo per valutare la personalita' dell'imputato - Disparita' di trattamento rispetto al processo minorile - Lesione del principio del fine rieducativo della pena. Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non puo' usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata omessa previsione di applicazione delle misure sostitutive alternative - Violazione del principio del fine rieducativo della pena. Processo penale - Imputato tossicodipendente in corso di recupero che non puo' usufruire della sospensione condizionale della pena - Lamentata impossibilita' di concedere per la terza volta detto beneficio anche nell'ipotesi che il cumulo delle pene sole o congiunte a pene pecuniarie non superi il tetto dei due anni - Disparita' di trattamento rispetto a chi chiede la sospensione condizionale per la terza volta per reati contravvenzionali - Lesione del principio rieducativo della pena. (C.P.P. 1988, art. 444; c.p. art. 164). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.10 del 3-3-1993 )
IL VICE PRETORE Vista la istanza sollevata dal difensore dell'imputato sulla costituzione delle norme 163 e 444 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e in riferimento alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 448/1988 e d.lgs. del 28 luglio 1989, n. 272, non ritenendo manifestamente infondata la questione; Ritenuto che il giudizio de quo non puo' essere definito indipendentementedalla risoluzione della questione; O S S E R V A La questione sollevata da esaminare, ricadente sotto lo stesso riferimento costituzionale (artt. 3 e 27 della Costituzione) presenta diversi aspetti: il primo e' quello della disparita' di trattamento esistente tra un imputato maggiorenne tossicodipendente e un imputato minorenne. Entrambi subiscono trattamenti diversi in ordine al dovere rieducativo dello Stato (art. 27 della Costituzione), che si concretizza nella esecuzione della pena comminata. Non si vuole, in questa sede, porre sullo stesso piano imputati sottoposti a regimi, sostanziali e processuali diversi, ma si vuole soltanto osservare che se e' vero che per il minore il legislatore ha previsto una legislazione processuale speciale, creando organi specializzati, e' pur vero che anche l'imputato maggiorenne tossicodipendente si trovano norme processuali dello stesso spessore socio-criminologico quali quella prevista all'art. 275 del c.p.p. ove si sancisce che "salvo esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, si fa divieto di imposizione della misura cautelare piu' grave (custodia cautelare) per un imputato tossicodipendente in corso di programma terapeutico di recupero, quando detta misura possa pregiudicare la disintossicazione dello stesso". Nella fase terminale del procedimento non troviamo norme di uguale sensibilita' giuridica che potrebbero tener in conto delle condizioni del condannato e di un eventuale momento riabilitativo. Ne' possono sopperire a questa mancanza le disposizioni della legge n. 354/1975, norme che riguardano un momento, successivo a quello decisionale: il giudice, nell'irrogare la pena, disposta o ordinata che sia, deve valutare secondo paradigmi del diritto sostanziale (132 e 133 del c.p.) la personalita' dell'imputato, la sua capacita' a delinquere, la condotta contemporanea o susseguente al reato nonche' le condizioni di vita sociale del reo. Nel nuovo codice, come nel vecchio, non si trovano momenti che concedono al giudicante forme di quantificazione diverse da quelle previste dall'art. 17 del c.p., in caso di giudizio di imputato tossicodipendente, come invece avviene nel processo minorile ove il giudice (art. 28) valuta fattivamente la personalita' dell'imputato e sospende il processo ai fini "probatori". Si ritiene percio' dover rimettere al giudizio della Corte costituzionale sulla costituzionalita' dell'art. 444 del c.p.p., in riferimento all'art. 27 della Costituzione, laddove non prevede forme processuali alternative per procedimento a carico di imputato tossicodipendente che, non potendo usufruire di sospensione condizionale della pena, verrebbe con la esecuzione della pena a interrompere un programma terapeutico di recupero. Il secondo aspetto della questione riguarda la possibilita' di disporre sanzioni sostitutive richieste della parti, per imputati che hanno in corso programmi terapeutici di recupero. Una simile questione e' stata gia' sollevata e la Corte costituzionale si e' pronunciata con la ordinanza 21 febbraio 1992. Nel caso in esame invece si chiede se l'art. 444 possa prevedere forme di sanzioni diverse da quelle previste dall'art. 17 del c.p. e art. 53 della legge n. 689/1981 per un imputato tossicodipendente durante un programma di recupero. Il legislatore, nel prevedere tale forma di rito alternativo, ha parlato di "sanzioni" e non di pene alternative tanto da lasciare uno spazio interpretativo ampio sopratutto per quei casi, come quello in esame, che vede imputato un tossicodipendente, in via di riabilitazione, che non puo' usufruire della sospensione condizionale della pena. Ben potrebbe trovare applicazione nella fattispecie la norma prevista dall'art. 105 della legge n. 689/1981 laddove prevede il lavoro sostitutivo in caso di conversione di pena pecuniaria. Se cosi' non fosse si verificherebbe il caso aberrante per chi condannato a pena detentiva e pecuniaria, non potendo usufruire dei benefici vigenti (163) pur interrompendo un programma di recupero, sarebbe costretto a scontare una pena detentiva per poi vedersi convertita la pena residuale pecuniaria in lavoro sostitutivo in favore della collettivita'. Tale processo rieducativo mal si inquadra col principio rieducativo della pena stabilito dall'art. 27 della Corte costituzionale. Il terzo aspetto riguarda l'esame comparato degli artt. 163 e 164 del c.p. con l'art. 444 del c.p.p. sempre in riferimento all'art. 27 della Costituzione. L'art. 163 e 164 del c.p. prevedono la possibilita' di concedere la sospensione condizionale della pena per due volte, sempreche' la stessa non superi il tetto di anni "2" sola o congiunta a pena pecuniaria. Nel nuovo codice, invece, il legislatore ha considerato il tetto di due anni, come limite massimo insuperabile, senza preoccuparsi di quante volte vi si puo' usufruire. Se da un lato e' vero che la sospensione condizionale della pena e' istituto di diritto sostanziale, e' pur vero che se si dovesse considerare esclusivamente il numero delle volte nelle quali si ottiene il beneficio, si vanificherebbe l'effetto "ammonitivo" e "riabilitativo" degli artt. 163 e 164 del c.p. in rispetto all'art. 27 della Costituzione. Detto cio' si pone il problema se l'art. 444 del c.p.p. e' in contrasto che l'articolo 164 del c.p. laddove vieta di concedere la pena sospesa una terza volta, ma sempre nel limite dei due anni, quando le precedenti pene sospese si riferivano a reati di minimo allarme sociale. Si verificherebbe cosi' una disparita' di trattamento tra chi chiede la pena sospesa una terza volta, avendone usufruito due precedenti volte per reati contravvenzionali, il cui accumulo delle pene assomma a qualche mese, e chi ha usufruito del beneficio per due volte per reati di natura delittuosa, il cui cumulo delle pene assomma a due anni. Il beneficio in questione, se pur rimesso alla facolta' del giudicante, dovrebbe "poter" essere concesso anche piu' di due volte (sempre nel limite dei due anni) seconda una valutazione da effettuare volta per volta, tenendo presente le condizioni di cui agli artt. 132 e segg. del c.p. Detto problema diventa incisivo laddove, come il caso in esame, il divieto riguarda un imputato tossicodipendente con il corso un programa terapeutico di recupero.
P. Q. M. Non ritenendo la questione manifestamente infondata chiede che la Corte costituzionale voglia pronunciarsi: 1) se l'art. 444 del c.p.p. sia costituzionalmente legittimo, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui per imputati tossicodipendenti durante programmi di recupero non prevede forme processuali diverse da quelle contenute nel codice, come quelle contenute all'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, che conferisce al giudice il potere di sospendere il processo al fine di valutare la personalita' dell'imputato; 2) se l'art. 444 del c.p.p. sia costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 27 della Costituzione nella parte in cui, per porocessi riguardanti imputati tossicodipendenti durante un programma di recupero e che non possono usufruire dei benefici di legge, non prevede forme di sanzioni sostitutive alternative a quelle di cui all'art. 17 del c.p.; 3) se l'art. 164 del c.p. e 444 del c.p.p. sono costituzionalmente legittimi, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, laddove impediscono di concedere per la terza volta la pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di recupero, semprecche', il cumulo delle pene sole o congiunte a pene pecuniarie non superi il tetto degli anni due; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, mandando la cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza alle parti, al p.m. al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai presidenti della due Camere del Parlamento. Frascati, addi' 28 novembre 1992 Il vice pretore: IORIO 93C0179