N. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 1992
N. 87 Ordinanza emessa il 19 novembre 1992 dal tribunale di Salerno nel procedimento per il riesame del decreto di convalida di sequestro sulle istanze di Stabile Alessandro ed altri Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attivita' svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitivita' delle suddette qualifiche - Lamentata disparita' di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facolta' di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Questione sollevata in sede di riesame della convalida di sequestro probatorio disposto per tale reato. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.10 del 3-3-1993 )
IL TRIBUNALE Viste le istanze di riesame presentate nell'interesse di Stabile Alessandro, indagato per il reato di cui all'articolo 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 ottobre 1992, n. 356, di Lamberti Pierina e Lamberti Tommaso quali proprietari di parte dei beni sequestrati, (procedimenti riuniti all'odierna udienza) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Salerno il 26 ottobre 1992; Esaminati gli atti e sentite le parti; Premesso in fatto che il g.i.p. presso la pretura circondariale di Salerno ha emesso decreto di sequestro preventivo di beni, dei quali Stabile Alessandro, indagato per delitti in materia di contrabbando, ha la titolarita' anche per interposte persone fisiche (Lamberti Pierina e Lamberti Tommaso); Rilevato che risulta preliminare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, cosi' come eccepito dalla difesa; Considerato che la suddetta questione non e' manifestamente infondata giacche' la norma in esame, quanto all'art. 27, secondo comma della Costituzione, configurando una ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di indagato per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-quinquies, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale; che tali qualita', a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti e' stata emessa sentenza di condanna o e' stata applicata misura di prevenzione personale, divenute definitive, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'e' che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali status personali); che assume rilievo, come nel caso di specie, finanche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura e' ante delictum, il che sembra evidenziare in modo ancora piu' stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale; Considerato, quanto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che il reato in questione si configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilita' di beni di valore sproporzionato all'attivita' svolta e o a redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicche' il diritto di difesa risulta compresso non potendo essere esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato; che, pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparita' di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-quinquies, che non possono avvalersi della facolta' di non rispondere, e gli indagati per gli altri reati; Ritenuto, inoltre, che la questione e' rilevante ai fini della decisione in quanto questo tribunale e' stato investito della richiesta di riesame di sequestro preventivo, in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-quinquies, per cui la sussistenza del fumus commissi delicti impone una valutazione positiva della legittimita' costituzionale della norma incriminatrice;
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, per violazione degli artt. 27, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione e conseguentemente dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 1992. Il presidente: VITIELLO I giudici: ADINOLFI - VITAGLIANO 93C0189