MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.52 del 4-3-1993)

   Con decreto ministeriale 1› febbraio 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sidercomit,  con sede in Milano e unita' nazionali, per il
periodo dal 25 novembre 1991 al 24 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza
25 novembre 1991;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 25 novembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sidercomit, con sede in Milano e unita' nazionali,  per  il
periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza
25 maggio 1992;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Philips  (Gruppo  Philips),  con  sede  in Milano e unita'
nazionali, per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza
7 febbraio 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Philips sistemi medicali  (Gruppo  Philips),  con  sede  in
Milano  e  unita'  di  Milano  e Monza (Milano), per il periodo dal 7
febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza
7 febbraio 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Philips lighting (Gruppo Philips), con  sede  in  Milano  e
unita' nazionali per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza
7 febbraio 1992;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Darfo,  con  sede  in  Darfo  (Brescia)  e unita' di Darfo
(Brescia), per il periodo dal 17 febbraio 1992 al 16 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1992 con decorrenza
17 febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Nuova Perani, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per
il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1992 con decorrenza
7 febbraio 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Ceruti, con sede in Brescia e unita' di  Bollate  (Milano),
per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza
3 febbraio 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 3 febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ceruti,  con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano),
per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza
3 agosto 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Somaschini, con sede  in  Trescore  Balneario  (Bergamo)  e
unita'  di  Trescore  Balneario  e S. Paolo d'Argon (Bergamo), per il
periodo dal
6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1992 con decorrenza
6 aprile 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  6  aprile 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Somaschini,  con  sede  in  Trescore Balneario (Bergamo) e
unita' di Trescore Balneario e S. Paolo  d'Argon  (Bergamo),  per  il
periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza
6 ottobre 1992;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Tubettificio Europeo, con sede in Lecco (Como) e unita' di
Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per  il  periodo
dal 1› dicembre 1991 al 31 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza
1› dicembre 1991;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e unita' di
Genova, per il periodo dal 1› gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
1› gennaio 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 1› gennaio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ansaldo (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e  unita'  di
Genova, per il periodo dal 1› luglio 1992 al 30 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza
1› luglio 1992;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  industria (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e
unita' di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il  periodo  dal
1› gennaio 1992 al 30 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
1› gennaio 1992;
    16)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  industria (Gruppo Ansaldo) , con sede in Genova e
unita' di Genova, Milano e Monfalcone (Trieste), per il  periodo  dal
1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1992 con decorrenza
1› luglio 1992;
    17)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Seleco,  con  sede  in  Pordenone e unita' di Campoformido
(Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone),  per  il  periodo
dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
6 gennaio 1992;
    18)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 6  gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Seleco,  con  sede  in  Pordenone e unita' di Campoformido
(Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone),  per  il  periodo
dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1992 con decorrenza
6 luglio 1992;
    19)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Isola,  con  sede in Cormano (Milano), e unita' di Cormano
(Milano), per il periodo dal 20 aprile 1992 al 19 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza
20 aprile 1992;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con effetto dal 20 aprile 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Isola, con sede in Cormano (Milano)  e  unita'  di  Cormano
(Milano), per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 19 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1992 con decorrenza
20 ottobre 1992;
    21)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  industria  (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e
cantiere presso Ilva di Taranto, per il periodo dal 30 dicembre  1991
al 29 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
30 dicembre 1991;
    22)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Elicotteri  meridionali E.M. (Gruppo Augusta), con sede in
Frosinone, unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per  il  periodo
dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1992 con decorrenza
23 marzo 1992;
    23)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano,  unita'  di  Corsico (Milano), per il periodo dal 10 febbraio
1992 al 9 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1992 con decorrenza
10 febbraio 1992;
    24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano, unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 10 agosto 1992
al 9 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1992 con decorrenza
10 agosto 1992;
    25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano, unita' di Asti, per il periodo dal  1›  gennaio  1992  al  30
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1992 con decorrenza
1› gennaio 1992;
    26)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano,  unita'  di  Asti,  per  il  periodo dal 1› luglio 1992 al 31
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992 con decorrenza
1› luglio 1992;
    27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano, unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 2  marzo  1992
al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1992 con decorrenza
2 marzo 1992;
    28)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in
Milano,  unita'  di  Aprilia (Latina), per il periodo dal 2 settembre
1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza
2 settembre 1992;
    29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.a.s. Maggi industriale  di  Maggi  Franco  &  C.,  con  sede  in
Limbiate (Milano), unita' di Limbiate (Milano), per il periodo dal 18
marzo 1992 al 17 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza
19 novembre 1991.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   In concordato preventivo dal 12 febbraio 1992;
    30)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal  18  marzo  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s.  Maggi  industriale  di  Maggi  Franco  &  C.,  con sede in
Limbiate (Milano), unita' di Limbiate (Milano), per il periodo dal 18
maggio 1992 al 12 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza
18 maggio 1992.
   Contributo addizionale: no (concordato preventivo).
   In concordato preventivo dal 12 febbraio 1992;
    31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Termosud (Gruppo Ansaldo), con  sede  in  Gioia  del  Colle
(Bari), unita' di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1› marzo
1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza
1› marzo 1992;
    32)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Armonia, con sede in Como e unita' di Como, per il periodo
dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1992 con decorrenza
25 maggio 1992;
    33)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  trasporti  (Gruppo  Ansaldo), con sede in Napoli,
unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al  17
maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza
18 novembre 1991;
    34)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  trasporti  (Gruppo  Ansaldo), con sede in Napoli,
unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 18 maggio  1992  al  17
novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza
18 maggio 1992;
    35)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, unita' di Piossasco
(Torino), per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1992 con decorrenza
10 febbraio 1992;
    36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 10 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ansaldo trasporti, con sede in Napoli, unita' di  Piossasco
(Torino), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1992 con decorrenza
10 agosto 1992;
    37)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ansaldo  trasporti  (Gruppo  Ansaldo), con sede in Napoli,
unita' di Napoli, per il periodo dal 21 gennaio  1992  al  19  luglio
1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1992 con decorrenza
21 gennaio 1992;
    38)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Porcellane  Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede
in Milano, unita' di Milano-Lambrate e sede centrale di  Milano,  per
il periodo dal 13 gennaio 1992 al 12 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza
13 gennaio 1992;
    39)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 13 gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Porcellane  Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede
in Milano, unita' di Milano-Lambrate e sede centrale di  Milano,  per
il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza
13 luglio 1992;
    40)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Sanitari  Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano,
unita' di Gattinara (Vercelli), Latina, e sede centrale  sanitari  di
Milano, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza
6 gennaio 1992;
    41)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 6  gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
    S.p.a.  Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano,
unita' di Gattinara (Vercelli), Latina, e sede centrale  sanitari  di
Milano, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza
6 luglio 1992;
    42)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Seta tubi, dal 1› dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede in
Roncadelle  (Brescia), unita' di Roncadelle (Brescia), per il periodo
dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
30 dicembre 1991;
    43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Seta tubi, dal 1› dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede in
Roncadelle (Brescia), unita' di Roncadelle (Brescia), per il  periodo
dal 30 giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con decorrenza
30 giugno 1992;
    44)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Aerimpianti (Gruppo Ansaldo), con sede in Milano, unita' di
Milano, per il periodo dal 10 febbraio 1992 al 9 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
10 febbraio 1992;
    45)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre  1992  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Somepra  (Gruppo  Fiat),  con  sede  in  Pomigliano  d'Arco
(Napoli),  unita'  di  Pomigliano  d'Arco  (Napoli)  e  Pratola Serra
(Avellino), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    46) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. 3 M Italia, con sede in  S.  Marco  Evangelista  (Caserta),
unita'  di S. Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 9 marzo
1992 all'8 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata l'8  aprile  1992  con  decorrenza  9
marzo 1992;
    47)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti  (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova,
unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991  all'8
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza
9 dicembre 1991;
    48)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti  (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova,
unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9  giugno  1992  all'8
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza
9 giugno 1992;
    49)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti  (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova,
unita' di Milano e Genova, per il periodo dal 1› gennaio 1991  al  30
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
1› gennaio 1992;
    50)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ansaldo  componenti  (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova,
unita' di Milano e Genova, per il periodo dal 1› luglio  1992  al  31
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza
1› luglio 1992;
    51)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  27  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Majmar, con sede in Milano, unita' della sede di  Milano  e
stabilimento  di  Caleppio di Settala (Milano), per il periodo dal 27
luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992  con  decorrenza  27
luglio 1992;
    52)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Ansaldo energia gia' Ansaldo GIE (Gruppo Ansaldo), con sede
in Genova, unita' di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1›
gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza
1› gennaio 1992;
    53)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› gennaio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ansaldo energia gia' Ansaldo GIE (Gruppo Ansaldo), con sede
in Genova, unita' di Corsico (Milano) e Genova, per il periodo dal 1›
luglio 1992 al 30 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1992 con decorrenza
1› luglio 1992;
    54)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cogne, con sede in Aosta, unita' di Aosta e Milano, per il
periodo dal 1› marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con decorrenza
1› marzo 1992;
    55)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Fermetec  Prochim,  con sede in Milano e unita' di Caronno
Pertusella (Varese), per il periodo dal 26 agosto 1991 al 25 febbraio
1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1991 con decorrenza
26 agosto 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    56)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 26  agosto  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fermetec  Prochim,  con sede in Milano e unita' di Caronno
Pertusella (Varese), per il periodo dal 26 febbraio 1992 al 27 giugno
1992.
   Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1992 con  decorrenza  26
febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    57) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzatata la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano e  unita'  di  Calderara  di
Reno  (Bologna),  Lastra  Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina),
Mira  (Venezia),  uffici  Anzola  dell'Emilia  (Bologna),  uffici  di
Genova, per il periodo dal 1› marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  aprile 1992 con decorrenza 1›
marzo 1992;
    58) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti,  con  sede
in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal
7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1992 con decorrenza 17
febbraio 1992;
    59) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Ero Electronic, con sede  in  Novate  Milanese  (Milano)  e
unita'  di  Novara  e  Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 3
febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1992 con decorrenza
3 febbraio 1992;
    60)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Brionvega,  con  sede  in Cernusco sul Naviglio (Milano) e
unita' di Cernusco sul  Naviglio  (Milano),  per  il  periodo  dall'8
febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    61) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1922, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Brionvega, con sede in Cernusco  sul  Naviglio  (Milano)  e
unita'  di  Cernusco  sul  Naviglio  (Milano),  per il periodo dall'8
agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    62)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Dalmine  A.T.B., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 dicembre
1991 al 29 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30
dicembre 1991;
    63) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Dalmine A.T.B., con sede in Dalmine (Bergamo) e  unita'  di
Brescia  e  Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 giugno
1992 al 29 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con  decorrenza  30
giugno 1992;
    64)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Dalmine  A.T.B., con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di
Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 30 dicembre
1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con  decorrenza  30
dicembre 1992;
    65)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Tubi Arcore, dal 1› dicembre 1992 Dalmine S.p.a., con sede
in Dalmine (Bergamo) e unita' di  Arcore  (Milano),  per  il  periodo
dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    66) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Alenia - Settore  difesa,  con  sede  in  Napoli  e  unita'
nazionali,  con  esclusione delle unita' del settore aeronautico site
a:  Capodichino  (Napoli),  Caselle   (Torino),   Casoria   (Napoli),
Pomigliano  (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al
7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992;
    67)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alenia  -  Settore  difesa,  con  sede  in Napoli e unita'
nazionali, con esclusione delle unita' del settore  aeronautico  site
a:   Capodichino   (Napoli),   Caselle  (Torino),  Casoria  (Napoli),
Pomigliano (Napoli) e Torino, per il periodo dall'8 agosto 1992 al  7
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza
8 agosto 1992;
    68)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita' di
Grugliasco (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7  agosto
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  12 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    69) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Presafin (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unita'  di
Grugliasco  (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    70)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e
unita' di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7
agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  12 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    71) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e
unita' di Collegno (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992  al  7
febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 luglio 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    72) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Componenti presse (Gruppo Presafin), con sede in  Torino  e
unita'   di   Albavilla   Divisione  Parravicini  (Como),  Grugliasco
(Torino), Pont Canavese (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992
al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 marzo  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992;
    73)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Metalmeccanica plast (Gruppo Presafin), con sede in Torino
e unita' di Bulgarograsso (Como), per il periodo dall'8 febbraio 1992
al 7 agosto 1992;
   Istanza aziendale presentata il 18 marzo  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992;
    74)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Metalmeccanica plast (Gruppo Presafin), con sede in Torino
e unita' di Bulgarograsso (Como), per il periodo dall'8  agosto  1992
al 7 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    75) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Selec  (Gruppo  Presafin),  con sede in Torino e unita' di
Orbassano (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al  7  agosto
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  12 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    76) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Selec (Gruppo Presafin), con sede in  Torino  e  unita'  di
Orbassano  (Torino),  per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    77)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Bruino e
Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  23 marzo 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992;
    78) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unita' di Bruino e
Robassomero (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    79)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Tessileria  Jacquard,  con sede in Pare' (Como), unita' di
Pare' (Como) e Uffici di Milano, per il periodo dal 10 febbraio  1992
al 9 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 marzo 1992 con decorrenza 10
febbraio 1992;
    80) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.   Officine  meccaniche  Rino  Berardi  (in  amministrazione
straordinaria), con sede in Brescia  e  unita'  di  Brescia,  per  il
periodo dall'8 gennaio 1992 al 7 luglio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 8
gennaio 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;
    81)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Officine  meccaniche  Rino  Berardi  (in  amministrazione
straordinaria), con sede in Brescia  e  unita'  di  Brescia,  per  il
periodo dall'8 luglio 1992 al 7 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1992 con decorrenza 8
luglio 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;
    82)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Tardugno  Ribon,  con sede in Segrate (Milano) e unita' di
Segrate (Milano), per il periodo dal 25 novembre 1991  all'11  maggio
1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1991 con decorrenza 25
novembre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    83) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. I.L.R.O., con sede in  Lecco  (Como)  e  unita'  di  Annone
Brianza  (Como),  per  il  periodo  dal 23 marzo 1992 al 22 settembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992 con  decorrenza  23
marzo 1992;
    84)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Meccanica  Nuvolera (Gruppo Berardi), con sede in Nuvolera
(Brescia) e unita' di  Nuvolera  (Brescia),  per  il  periodo  dal  3
febbraio 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  25 marzo 1992 con decorrenza 3
febbraio 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;
    85) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 3 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Meccanica Nuvolera (Gruppo Berardi), con sede  in  Nuvolera
(Brescia) e unita' di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 agosto
1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 agosto 1992 con decorrenza 3
agosto 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   In amministrazione straordinaria dal 10 aprile 1992;
    86) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per
il periodo dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   In amministrazione straordinaria dal 14 aprile 1992;
    87) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  2  marzo  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unita' di Bollate (Milano), per
il periodo dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 settembre 1992 con decorrenza  2
settembre 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   In amministrazione straordinaria dal 14 aprile 1992;
    88) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Borgo Nova, con sede in  Alpignano  (Torino)  e  unita'  di
Alpignano  (Torino), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con  decorrenza  25
maggio 1992;
    89)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Officina  meccanica  Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e
unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 4  maggio  1992  al  3
novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 giugno 1992 con decorrenza 4
maggio 1992;
    90) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Scaglia, con  sede  in  Brembilla  (Bergamo)  e  unita'  di
Brembilla (Bergamo), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 2 luglio 1992 con decorrenza 29
giugno 1992;
    91) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Fimtessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo) e  unita'  di
Ponte  Nossa  (Bergamo),  per  il  periodo  dal 1› gennaio 1992 al 30
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992;
    92) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Adler,  con  sede  in  Adro  (Brescia)  e  unita'  di  Adro
(Brescia), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 9 luglio 1992 con decorrenza 22
giugno 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    93)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Temar,  con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone
(Milano), per il periodo dal 23 marzo 1992 al 22 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con  decorrenza  23
marzo 1992.