MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  inerente  la richiesta di riconoscimento della
   denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano".
(GU n.54 del 6-3-1993)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  del  12  luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni  di  origine
controllata  "Colli  di  Conegliano" ha espresso parere favorevole al
suo accoglimento proponendo, ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  ministeriale,  il  rispettivo disciplinare di produzione nel
testo di cui appresso.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
disciplinare  di produzione dovranno essere inviate dagli interessati
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione  generale
della  produzione  agricola,  entro  sessanta giorni dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               -------
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
                        "Colli di Conegliano"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Colli di  Conegliano"  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione "Colli di Conegliano" senza altra qualificazione,
tranne la menzione facoltativa "bianco", e' riservata al vino  bianco
ottenuto  dalle  uve  provenienti dai vitigni delle seguenti varieta'
presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:
    Incrocio Manzoni 6.0.13. in misura non inferiore al 30%;
    Pinot biano e/o Chardonnay e in misura non inferiore al 30%;
    possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 10% le  uve
della varieta' Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano).
   La    denominazione    "Colli    di    Conegliano"    accompagnata
obbligatoriamente  dalla   specificazione   tipologica   "rosso"   e'
riservata  al  vino  ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle
seguenti varieta' presenti nei  vigneti  in  ambito  aziendale  nelle
seguenti proporzioni:
    Cabernet  franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura
non inferiore al 10% per ciascuna varieta'. Il Merlot non puo' super-
are in ogni caso il limite massimo del 40%;
    possono concorrere inoltre, nella misura massima del 10%  le  uve
della varieta' Incrocio Manzoni 2.15.
   La  denominazione  "Colli  di  Conegliano"  con  la specificazione
aggiuntiva "Marzemino passito di Refrontolo"  e'  riservata  al  vino
rosso  ottenuto  con  le uve della varieta' Marzemino provenienti dai
vigneti ubicati all'interno del territorio di cui al successivo  art.
3, lettera c).
   Possono  concorrere,  inoltre, alla produzione di detto vino anche
le  uve  provenienti  da  vitigni  a  bacca  rossa,  non   aromatici,
raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Treviso, presenti nei
vigneti in ambito aziendale in misura non superiore al 5%.
   La  denominazione  "Colli  di  Conegliano"  con  la specificazione
aggiuntiva "Torchiato di Fregona" e' riservata al vino passito bianco
ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle  seguenti  varieta'
presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e
ubicati  all'interno  del  territorio  di  cui  al successivo art. 3,
lettera b):
    Prosecco in misura non inferiore al 30%;
    Verdiso in misura non inferiore al 20%;
    Boschera in misura non inferiore al 25%.
   Possono concorrere, inoltre, alla produzione di detto  vino  anche
le  uve  provenienti  da  vitigni  a  bacca  bianca,  non  aromatici,
raccomandati ed autorizzati nella provincia di Treviso, presenti  nei
vigneti in ambito aziendale in misura non superiore al 15%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione dei vini "Colli di Conegliano" comprende in
tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di
Treviso:
    Conegliano,  Susegana,  Pieve  di  Soligo,   Farra   di   Soligo,
Refrontolo,   San   Pietro  di  Feletto,  Miane,  Follina,  Cison  di
Valmarino, Revine Lago, Tarzo,  Vittorio  Veneto,  Fregona,  Sarmede,
Cappella   Maggiore,  Cordignano,  Colle  Umberto,  San  Fior  e  San
Vendemmiano.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini
il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo  la  provinciale
si raggiunge localita' Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale
n.  13  Pontebbana.  Superata Susegana, verso ovest, il confine devia
lungo la strada che porta a Colfosco,  chiamata  anche  strada  della
"Barca".
   Da  Colfosco,  seguendo  la  strada  "Mercatelli"  che  passa  per
localita' Mine, il confine procede fino  al  bivio  per  Falze',  per
piegare  e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte
della Priula-Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini.
   Attraversato  il  centro  urbano,  il  confine  seguendo  la   via
Schiratti  giunge  quindi  a  Soligo dove devia a sinistra e continua
lungo la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor, fino al centro del
comune di Col San Martino, da dove in localita' Fontane, risale verso
nord lungo la strada maestra che imbocca via Canal e arriva a Combai.
   In piazza a B. Brunelli, il limite sale fino alla linea di livello
a quota 500 per via Trieste.
   Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol
de Rava in comune di Vittorio Veneto.
   Da qui il confine attraversa, con una  linea  retta  in  direzione
sud-est,  la  valle sino in localita' Pradal Alto sempre in comune di
Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota  500
e  passando  a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a
quota 608, con il confine della provincia di Pordenone  in  localita'
Valbona.
   Si  segue  in  direzione  sud  detto  confine  provinciale fino ad
incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso
quota 54 e Borgo di Sotto.
   Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest
passando sotto Villa Belvedere C. Marinetti e seguendo la carrareccia
giunge a quota 99 dove incontra il confine  comunale  tra  Sarmede  e
Cordignano.  Percorre  detto  confine  fino  ad  incontrare la strada
comunale per Sarmede che percorre attraversando localita' al Col. Dal
centro di Sarmede prosegue per  la  comunale  che  porta  a  Cappella
Maggiore, oltrepassa detta localita' fino ad incrociare la strada per
Vittorio  Veneto  a  quota  94.  Da  qui prosegue verso detto centro,
oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest  ed
attraversa  il  centro  di  Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo.
Prima di giungere al sottopasso  dell'autostrada  A27  a  quota  134,
prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret ed a est
di  Villa  Vianello  fino  a  quota 158, dove incontra l'autostrada e
prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta  a
Casello  cinque  a  quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove
incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla  statale
che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.
   Fa  parte dell'area di produzione dei "Colli di Conegliano" l'area
collinare posta a nord della statale 13 cosi'  delimitata:  si  parte
dalla  localita'  Mescolino  in  direzione  ovest lungo la strada per
Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea  di  con-
fine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per
localita' Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino
in  localita'  Poser  dove  prosegue  in direzione ovest sulla strada
comunale fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il
torrente Mellare' Vecchio.
   Dalle spalle degli stabilimenti seguendo  l'unghia  della  collina
giunge  fino  a  C.  Torron,  dove  segue la strada per quota 80 fino
all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a
nord del Palazzo Malvolti, fino a quota 72  e  lungo  la  carrereccia
giunge  a  quota  76, localita' Camerin, dove incontra il canale Enel
che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di  partenza
in localita' Mescolino.
   La  zona  di produzione del vino "Colli di Conegliano Torchiato di
Fregona" comprende in toto o in  parte  il  territorio  dei  seguenti
comuni:
    Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
   A  partire  dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il
confine  a  nord,  la  delimitazione  scende  lungo  la  demarcazione
comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la
strada  statale  422,  si prosegue per breve tratto verso ovest lungo
detta statale fino a quota 134, da  qui'  si  prende  la  strada  per
Cordignano  e  dopo  aver  oltrepassato  borgo  Gobbi  a quota 94, si
prosegue in direzione est lungo la strada per il centro  comunale  di
Cappella  Maggiore.  Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada
piu' a nord, che oltrepassa il torrente Corron a quota 115.
   Da Borgo Villa il confine prosegue per  C.  Amistani,  C.  Zanatta
fino  all'incrocio  a  quota  110  dove  procede  lungo la strada per
Sarmede, scende in direzione sud  fino  a  quota  94,  dove  piega  a
sinistra  lungo  la  strada  che  passa per quota 90 fino a quota 104
sopra Borgo Palu'.
   Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota
286, sotto localita' Rugoletto, dove piega ad est per quota  294,  C.
Salvador  dove  incontra  il  confine comunale che segue in direzione
nord dove incontra nei pressi  della  Malga  Salamina,  la  curva  di
livello  di  quota  500  che  percorre  fino  a ritornare al punto di
partenza.
   La  zona  di  produzione  del  vino "Colli di Conegliano Marzemino
passito di Refrontolo" comprende in toto o in parte il territorio dei
seguenti comuni:
    Refrontolo, Pieve di Soligo, S. Pietro di Feletto.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
   Partendo  dalla  localita'  Mire  a  quota  200,  in   comune   di
Refrontolo,  la  delimitazione segue la strada comunale per S. Pietro
di Feletto e S. Maria di Feletto, dove raggiunto detto  centro  piega
in  direzione  ovest  per  la  strada  che attraversa la localita' C.
Bittus fino ad incontrare a  quota  97  la  comunale  Pare'-Pieve  di
Soligo.
   Da  qui  segue  il  confine  del  comune  di  Refrontolo  prima in
direzione sud, quindi ovest ed infine nord,  fino  ad  incontrare  la
comunale Refrontolo-Solighetto a levante della localita' C. dal Col.
   Segue  detta  strada  in  direzione  di  Solighetto  e dopo averne
oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina.
   Giunti a localita' Castelletto la delimitazione segue  il  confine
comunale  Pieve di Soligo-Follina, fino a giungere in prossimita' del
Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord  di  Refrontolo
che  si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto
di partenza.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  vini  "Colli  di  Conegliano"  devono  essere quelle
tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai
vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonee  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo i vigneti esposti favorevolmente ed  ubicati  in  giacintura
collinare.
   I  sesti  d'impianto,  le  forme  di  allevamento  ed i sistemi di
potatura devono essere tali  da  non  modificare  le  caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino.
   Sono  quindi  ammesse  le  forme  a controspalliera e sono vietate
invece  le  forme  di  allevamento  espanse  e   soprattutto   quelle
localmente note con il nome di "a raggi".
   Le  produzioni  massime di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i
rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali  minimi  devono
essere le seguenti:
                                                      Titolo
                                     Prod. max     alcolometrico
                                       uva/Ha        vol. nat.
                                        Tonn.            min.
                                          -               -
"Colli di Conegliano" bianco             10              11%
"Colli di Conegliano rosso"               9              11,5%
"Colli di Conegliano Marzemino
  passito di Refrontolo"                 10              11%
"Colli di Conegliano Torchiato
  di Fregona"                            10              10%
   La  densita'  minima di piante per ettaro e la resa massima di uva
per ceppo per la produzione dei sottoelencati  vini  deve  essere  la
seguente:
                                                        Resa max
                                         N. minimo        uva
                                           ceppi        per ceppo
                                           per Ha         (kg)
                                             -              -
"Colli di Conegliano" bianco                2.500          4,0
"Colli di Conegliano rosso"                 2.500          3,5
"Colli di Conegliano Marzemino
  passito di Refrontolo"                    2.500          4,0
"Colli di Conegliano Torchiato
  di Fregona"                               2.500          4,0
   Per  la  sola  varieta'  Boschera  questo limite va ridotto a 1500
pianta/ettaro e una produzione ceppo di 6 kg.
   In  annate  eccezionalmente  favorevoli  la  resa  potra'   essere
riportata  a  detto  limite  attraverso un'accurata cernita delle uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
   Il presidente della  giunta  regionale  del  Veneto  su  richiesta
motivata  delle  organizzazioni  di  categoria  interessate, e previo
parere   espresso   dal   comitato   tecnico   consultivo   per    la
vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85 puo', allo scopo
di  tutelare  l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento
da emanarsi  ogni  anno  nel  periodo  immediatamente  precedente  la
vendemmia,  ridurre  i  quantitativi  di  uva per ettaro ammessi alla
certificazione, rispetto a quelli sopra  fissati,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela della denominazione di  origine  dei
vini.
   I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  delle quote
massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino
da tavola.
                               Art. 5.
   Le operazioni di vinificazione  dei  vini  "Colli  di  Conegliano"
bianco  e  rosso,  ivi  compreso  l'invecchiamento e l'affinamento in
bottiglia laddove obbligatorio, devono avere luogo all'interno  della
zona di produzione di cui all'art. 3.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate  anche
nell'intero  territorio  dei  comuni  compresi  in parte nell'area di
produzione e nei comuni di Valdobbiadene e Vidor.
   La conservazione, per  l'appassimento  delle  uve  destinate  alla
vinificazione  del "Torchiato di Fregona" e del "Marzemino passito di
Refrontolo", nonche'  la  vinificazione  delle  stesse  ivi  compreso
l'invecchiamento  e  l'affinamento in bottiglia laddove obbligatorio,
sono effettuate invece all'interno  della  sola  zona  di  rispettiva
produzione, di cui all'art. 3, e dei comuni ad essa limitrofi.
   E'  tuttavia  facolta'  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste, sentito il  parere  della  regione  Veneto,  autorizzare  le
suddette  operazioni  per  la  produzione  dei  "Colli di Conegliano"
bianco,  "Colli  di  Conegliano  rosso"  e  "Marzemino   passito   di
Refrontolo"   anche   al   di  fuori  dell'area  prevista  dal  comma
precedente, sempreche' le ditte richiedenti,  singole  ed  associate,
attestino  la  conduzione  dei vigneti regolarmente iscritti all'albo
camerale alla data di presentazione del disciplinare in oggetto.
   La  vinificazione  del  "Torchiato  di  Fregona"  e del "Marzemino
Superiore di Refrontolo" avviene solo dopo che  le  uve  siano  state
sottoposte  ad  appassimento  naturale  fino  a portarle ad un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 14 gradi.
   La resa massima delle uve in vino ammesse alla certificazione  non
deve essere superiore a:
                                                      Resa max
                                                      uva/vino
                                                          -
"Colli di Conegliano" bianco                             65%
"Colli di Conegliano rosso"                              70%
"Colli di Conegliano Marzemino
  passito di Refrontolo"                                 45%
"Colli di Conegliano Torchiato
  di Fregona"                                            25%
   Qualora  la resa superi detto limite l'eccedenza non avra' diritto
alla denominazione di origine controllata.
   Il vino "Colli di Conegliano" bianco e'  immesso  al  consumo  non
prima del 31 marzo successivo a quello dell'annata di vendemmia.
   Il  vino  "Colli  di  Conegliano rosso" e' immesso al consumo dopo
essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di  due  anni
di cui almeno sei mesi in botti di legno e tre mesi di affinamento in
bottiglia.
   Tale periodo decorre dal 1› novembre dell'anno di produzione delle
uve.
   Il  vino  "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona" e' immesso al
consumo non prima del 1› dicembre dell'anno successivo alla vendemmia
con un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia.
   Il vino "Colli di Conegliano Marzemino passito di  Refrontolo"  e'
immesso  al  consumo non prima del 1› marzo dell'anno successivo alla
vendemmia con un affinamento di almeno tre mesi in bottiglia.
                               Art. 6.
   I vini di cui alla presente denominazione all'atto dell'immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Colli di Conegliano" bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso, con gradevole profumo aromatico caratteristico;
    sapore: secco, sapido, fine, vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
    acidita' totale mimina: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   "Colli di Conegliano rosso":
    colore: rosso rubino, tendente al granato;
    odore:  vinoso,  caratteristico,  mediamente   erbaceo,   profumo
gradevole, piu' intenso se invecchiato;
    sapore: asciutto sapido di corpo, armonico, giustamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
    acidita' totale mimina: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Colli di Conegliano Torchiato di Fregona":
    colore: giallo dorato carico;
    odore: intenso, profumo caratteristico;
    sapore: da secco a dolce, rotondo, pieno, persistente;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 16% di cui svolto
14%;
    acidita' totale mimina: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo":
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso, con profumo gradevole,  delicato,  caratteristico,
che ricorda il profumo di more o di marasca;
    sapore:  amabile  o  talvolta  leggermente  dolce,  vellutato, di
corpo, armonico, sapido, con gusto di more  o  di  marasca,  talvolta
vivace;
    titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 15% di cui almeno
12% svolto;
    acidita' totale mimina: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 22 per mille.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e   delle   foreste
modificare  con  proprio  decreto  i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   Alla denominazione di origine controllata "Colli di Conegliano" e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
"extra", "scelto", "selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi alcun
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E' obbligatorio riportare inoltre,  sia  in  etichetta  che  nella
documentazione   prevista  dalla  specifica  normativa  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
   E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e
toponomastiche  che  facciano  riferimento a comuni, frazioni, aree e
localita' comprese nella zona delimitata  nel  precedente  art.  3  e
dalle  quali  effettivamente  provengono  le uve di cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, a condizione che vengano osservate  le
condizioni e le procedure a tal fine previste dalle norme in vigore.
                               Art. 8.
   I  vini  di  cui  all'art. 2, punto 1 e 2, sono immessi al consumo
unicamente in bottiglie di vetro, aventi rispettivamente  i  seguenti
volumi  massimi  litri 0,75 e litri 3 e chiuse con tappi di sughero o
conglomerato a base di sughero.
   Per il confezionamento dei vini "Colli di Conegliano Torchiato  di
Fregona"  e  "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" si
devono usare unicamente le seguenti confezioni:
    "Colli di Conegliano di Torchiato  di  Fregona"  -  bottiglie  di
vetro da 0,35 a 0,50 litri tipo "Bordolese";
    "Colli di Conegliano Marzemino passito di Refrontolo" - bottiglie
di vetro da 0,75 litri.
   Per   tutte   le  precedenti  confezioni  puo'  essere  utilizzato
unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio  dei  vini
di cui alla presente denominazione.