SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 3 marzo 1993 

  Modificazione al regolamento.
(GU n.54 del 6-3-1993)

                               Art. 1.
  1. All'art. 5:
    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Nel  Consiglio  di  Presidenza  sono rappresentati tutti i
gruppi parlamentari costituiti di  diritto,  a  norma  dell'art.  14,
comma  4,  ivi  compreso  il  gruppo  misto.  Prima di procedere alle
votazioni a norma del comma 2, il Presidente  promuove  le  opportune
intese tra i gruppi.
  2-ter.  Quando  nessun  componente di taluno degli anzidetti gruppi
risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei gruppi
medesimi ha diritto di richiedere al Presidente  del  Senato  che  si
proceda all'elezione di altri segretari.
  2-quater.  Il  Presidente  stabilisce  la  data della votazione per
l'elezione di cui al comma  2-ter.  Ciascun  senatore  puo'  scrivere
sulla  propria  scheda  un  solo  nominativo. Sono eletti coloro che,
essendo iscritti ai gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi  del
comma 2-ter, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno
per gruppo.";
    b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "3. Ciascuno dei gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio
di   Presidenza,   a  norma  dell'art.  14,  comma  5,  se  gia'  non
rappresentati, nonche' il gruppo misto,  possono  richiedere  che  si
proceda all'elezione di altri segretari.
  4.  Sulle  richieste  formulate  ai  sensi  del comma 3 delibera il
Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori segretari, di  cui
al  citato comma 3, non puo' essere in ogni caso superiore a due. Per
le modalita' della votazione si applicano le disposizioni di  cui  al
comma 2-quater".
   Roma, 3 marzo 1993
                                             Il Presidente: SPADOLINI
                              LAVORI PREPARATORI
          (Documento II, n. 15).
             Presentato   dalla  giunta  per  il  regolamento  il  23
          febbraio 1993 a seguito della discussione  svoltasi  presso
          la stessa giunta in pari data.
             Esaminato in aula e approvato il 3 marzo 1993.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
          quale restano invariati il valore e l'efficacia.