UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.55 del 8-3-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991, che istituisce  nell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  sede
decentrata   a   Foggia,   il   corso  di  diploma  universitario  in
giornalismo;
  Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche di questa Universita' e successive delibere di
adeguamento;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  dell'8
ottobre 1992;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  413  del  titolo XXIII dello statuto dell'Universita'
degli  studi  di  Bari,  sono  inseriti   i   seguenti   articoli   e
intitolazione:
                DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO
  Art. 1 (Diploma universitario). - Presso la facolta' di magistero -
Universita'  di  Bari, e' istituito il corso di diploma universitario
in giornalismo con sede decentrata in Foggia.
  Il corso di studio ha durata triennale.
  L'iscrizione al corso e' regolata  in  conformita'  alle  leggi  di
accesso agli studi universitari.
  Il numero degli studenti iscritti - e la loro eventuale selezione -
e'  determinato  dal  senato  accademico,  sentito  il  consiglio  di
facolta' competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica;  a  tal
fine  il  Ministro,  per  il  diploma  universitario  in giornalismo,
acquisisce il parere dell'ordine nazionale  dei  giornalisti  per  la
determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Al  compimento  degli studi viene conseguito il titolo di diplomato
in "giornalismo".
  Art. 2 (Articolazione del corso degli  studi).  -  Il  corso  degli
studi  e'  articolato  in  un  primo  biennio,  inteso  a fornire una
preparazione  di  base  e  in  un  anno   conclusivo   di   carattere
specificamente professionale.
  L'attivita'     didattica    complessiva    ammonta    ad    almeno
ottocentocinquanta  ore,  comprensive  di   lezioni,   esercitazioni,
seminari, ecc.
  Art.  3  (Biennio  di  formazione  di  base). - Nel corso del primo
biennio,  il  piano  degli   studi   deve   prevedere   almeno   otto
insegnamenti,  per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che
rientrino nelle seguenti aree disciplinari:
  1) Area comunicativa:
   teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.
  2) Area scientifica-tecnologica:
   informatica generale;
   sistemi e tecnologie della comunicazione.
  3) Area giuridica:
   diritto pubblico;
   diritto privato.
  4) Area economica:
   economia politica;
   politica economica.
  5) Area psicologica:
   psicologia dei processi cognitivi;
   psicologia sociale.
  6) Area sociologica:
   sociologia.
  7) Area storica:
   storia contemporanea;
   storia economica e sociale dell'eta' contemporanea.
  8) Area linguistico-comunicativa:
   sociolinguistica;
   sociologia della comunicazione.
  Gli otto insegnamenti devono  essere  scelti  nelle  suddette  aree
disciplinari,  ciascuna  delle  quali deve essere presente, nel piano
degli studi, con almeno un insegnamento.
  La facolta' potra' sostituire gli insegnamenti indicati nelle  aree
con  altri  strettamente  affini,  con identiche finalita' ed analogo
contenuto  culturale  e  comunque  entro  lo  stesso   raggruppamento
concorsuale.
  Entro  il  biennio  lo  studente  deve  inoltre sostenere due prove
scritte di  composizione  o  elaborazione  testi,  con  l'uso  di  un
programma  di  elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra
in lingua inglese, nonche'  un  colloquio  diretto  ad  accertare  la
conoscenza della lingua inglese.
  Ai  fini  della preparazione a queste prove, la struttura didattica
competente organizza appositi corsi,  avvalendosi  -  per  la  lingua
inglese  - del centro linguistico interfacolta', o di altre strutture
idonee.
  Art. 4 (Anno professionale). - Per sostenere gli  esami  del  terzo
anno  lo  studente  deve aver superato tutti gli esami, le prove e il
colloquio del biennio precedente.
  Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attivita' didattica
di  almeno trecentocinquanta ore; di questi quattro insegnamenti sono
obbligati e devono essere scelti nel seguente elenco:
   1) diritto dell'informazione e della  comunicazione  -  diritto  e
deontologia delle professioni comunicative;
   2)  storia  del  giornalismo  -  storia  del  giornalismo  e delle
comunicazioni sociali;
   3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;
   4) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.
  Lo studente, deve inoltre  seguire  i  seminari  specialistici  con
esperti,  organizzati  dalla  struttura  didattica  competente che ne
stabilisce le modalita' di svolgimento,  la  durata  e  le  norme  di
controllo.
  Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il
seguente elenco:
   1) geografia umana;
   2) statistica sociale;
   3) storia delle relazioni internazionali;
   4) retorica e stilistica;
   5) semiotica;
   6) storia della scienza;
   7) storia della scienza e della tecnica;
   8) tecniche dell'intervista;
   9) sociologia delle comunicazioni di massa;
  10) sociologia delle relazioni internazionali;
  11) estetica;
  12) letterature comparate.
  Art.  5  (Pratica  giornalistica).  -  Nel  corso  del  triennio lo
studente deve compiere per  un  periodo  di  dodici  mesi  anche  non
consecutivi,  pratica  giornalistica presso un organo di informazione
quotidiano  o  periodico,  scritto,  parlato  o  visivo,   o   presso
un'agenzia  di  stampa  di  informazione  generale  o  un'agenzia  di
produzione  di   servizi   giornalistici   che   svolgono   attivita'
giornalistica  continuativa  da almeno cinque anni, e comunque previa
stipula di specifiche convenzioni.
  Art. 6 (L'esame di diploma). - Per il conseguimento del diploma, lo
studente dovra' sostenere uno specifico "esame  finale  di  diploma",
consistente  in  un  colloquio  interdisciplinare sul contenuto degli
insegnamenti e dei seminari  dell'anno  conclusivo,  integrato  dalla
presentazione e discussione di un testo giornalistico.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma, lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  negli  otto  insegnamenti
obbligatori  del  primo  biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno
conclusivo, nonche' in due insegnamenti  opzionali,  e  deve  inoltre
aver  superato  le  due  prove  scritte  in  lingua e il colloquio di
conoscenza  della  lingua  inglese;  infine,  deve   presentare   una
dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o
dell'agenzia  presso  cui ha svolto la propria pratica professionale,
attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel
corso di essa.
  Art. 7 (Raccordo con i corsi di laurea  e  diplomi  affini).  -  Il
diplomato in giornalismo puo' essere iscritto al terzo anno del corso
di  laurea  in  scienze della comunicazione, con il riconoscimento da
parte della struttura  didattica  competente  degli  esami  sostenuti
negli insegnamenti obbligatori - purche' con identica denominazione o
strettamente  affini  -  del  biennio  propedeutico  e dell'indirizzo
scelto e di altri due esami, in  luogo  di  altrettanti  insegnamenti
opzionali,  nonche'  delle prove scritte in lingua e del colloquio di
conoscenza della lingua inglese.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 30 ottobre 1992
                                                           Il rettore