Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.55 del 8-3-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il piano triennale di sviluppo dell'Universita' 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Universita' degli studi di Bari, sede decentrata a Foggia, il corso di diploma universitario in giornalismo; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991; Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' e successive delibere di adeguamento; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'8 ottobre 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico Dopo l'art. 413 del titolo XXIII dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione: DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GIORNALISMO Art. 1 (Diploma universitario). - Presso la facolta' di magistero - Universita' di Bari, e' istituito il corso di diploma universitario in giornalismo con sede decentrata in Foggia. Il corso di studio ha durata triennale. L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli studenti iscritti - e la loro eventuale selezione - e' determinato dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' competente, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; a tal fine il Ministro, per il diploma universitario in giornalismo, acquisisce il parere dell'ordine nazionale dei giornalisti per la determinazione di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in "giornalismo". Art. 2 (Articolazione del corso degli studi). - Il corso degli studi e' articolato in un primo biennio, inteso a fornire una preparazione di base e in un anno conclusivo di carattere specificamente professionale. L'attivita' didattica complessiva ammonta ad almeno ottocentocinquanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. Art. 3 (Biennio di formazione di base). - Nel corso del primo biennio, il piano degli studi deve prevedere almeno otto insegnamenti, per un impegno didattico di almeno cinquecento ore che rientrino nelle seguenti aree disciplinari: 1) Area comunicativa: teoria e tecniche delle comunicazioni di massa. 2) Area scientifica-tecnologica: informatica generale; sistemi e tecnologie della comunicazione. 3) Area giuridica: diritto pubblico; diritto privato. 4) Area economica: economia politica; politica economica. 5) Area psicologica: psicologia dei processi cognitivi; psicologia sociale. 6) Area sociologica: sociologia. 7) Area storica: storia contemporanea; storia economica e sociale dell'eta' contemporanea. 8) Area linguistico-comunicativa: sociolinguistica; sociologia della comunicazione. Gli otto insegnamenti devono essere scelti nelle suddette aree disciplinari, ciascuna delle quali deve essere presente, nel piano degli studi, con almeno un insegnamento. La facolta' potra' sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalita' ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso raggruppamento concorsuale. Entro il biennio lo studente deve inoltre sostenere due prove scritte di composizione o elaborazione testi, con l'uso di un programma di elaborazione testi, l'una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese, nonche' un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese. Ai fini della preparazione a queste prove, la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi - per la lingua inglese - del centro linguistico interfacolta', o di altre strutture idonee. Art. 4 (Anno professionale). - Per sostenere gli esami del terzo anno lo studente deve aver superato tutti gli esami, le prove e il colloquio del biennio precedente. Il terzo anno comprende sei insegnamenti per un'attivita' didattica di almeno trecentocinquanta ore; di questi quattro insegnamenti sono obbligati e devono essere scelti nel seguente elenco: 1) diritto dell'informazione e della comunicazione - diritto e deontologia delle professioni comunicative; 2) storia del giornalismo - storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali; 3) teorie e tecniche del linguaggio giornalistico; 4) teorie e tecniche del linguaggio radiotelevisivo. Lo studente, deve inoltre seguire i seminari specialistici con esperti, organizzati dalla struttura didattica competente che ne stabilisce le modalita' di svolgimento, la durata e le norme di controllo. Gli altri due insegnamenti sono scelti tra quelli attivati entro il seguente elenco: 1) geografia umana; 2) statistica sociale; 3) storia delle relazioni internazionali; 4) retorica e stilistica; 5) semiotica; 6) storia della scienza; 7) storia della scienza e della tecnica; 8) tecniche dell'intervista; 9) sociologia delle comunicazioni di massa; 10) sociologia delle relazioni internazionali; 11) estetica; 12) letterature comparate. Art. 5 (Pratica giornalistica). - Nel corso del triennio lo studente deve compiere per un periodo di dodici mesi anche non consecutivi, pratica giornalistica presso un organo di informazione quotidiano o periodico, scritto, parlato o visivo, o presso un'agenzia di stampa di informazione generale o un'agenzia di produzione di servizi giornalistici che svolgono attivita' giornalistica continuativa da almeno cinque anni, e comunque previa stipula di specifiche convenzioni. Art. 6 (L'esame di diploma). - Per il conseguimento del diploma, lo studente dovra' sostenere uno specifico "esame finale di diploma", consistente in un colloquio interdisciplinare sul contenuto degli insegnamenti e dei seminari dell'anno conclusivo, integrato dalla presentazione e discussione di un testo giornalistico. Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli otto insegnamenti obbligatori del primo biennio e nei quattro insegnamenti dell'anno conclusivo, nonche' in due insegnamenti opzionali, e deve inoltre aver superato le due prove scritte in lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese; infine, deve presentare una dichiarazione del direttore responsabile del quotidiano o periodico o dell'agenzia presso cui ha svolto la propria pratica professionale, attestante il compimento della medesima e le mansioni affidategli nel corso di essa. Art. 7 (Raccordo con i corsi di laurea e diplomi affini). - Il diplomato in giornalismo puo' essere iscritto al terzo anno del corso di laurea in scienze della comunicazione, con il riconoscimento da parte della struttura didattica competente degli esami sostenuti negli insegnamenti obbligatori - purche' con identica denominazione o strettamente affini - del biennio propedeutico e dell'indirizzo scelto e di altri due esami, in luogo di altrettanti insegnamenti opzionali, nonche' delle prove scritte in lingua e del colloquio di conoscenza della lingua inglese. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 30 ottobre 1992 Il rettore