Nuove modalita' di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale in vigore dal 1 gennaio 1993 (art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).(GU n.57 del 10-3-1993)
Vigente al: 10-3-1993
Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle aziende e alle amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie centrali dello Stato Ai servizi ed uffici di ragioneria delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato Alle prefetture Alle intendenze di finanza Alle ragionerie provinciali dello Stato Alle universita' degli studi All'Ente ferrovie dello Stato Ai provveditorati agli studi Alle direzioni provinciali del Tesoro Alle ragionerie regionali dello Stato A tutti gli enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza e, per conoscenza: Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica Alla Presidenza del Senato della Repubblica Alla Presidenza della Camera dei deputati Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Corte costituzionale Alla Corte dei conti Alla Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro Alle presidenze enti regione Alle ragionerie delle regioni Ai commissari governativi stesse regioni Alla Direzione generale Banca d'Italia Alla Direzione generale E.N.P.A.S. Alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro Al Consiglio superiore della magistratura L'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'attribuzione alle regioni e province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale secondo il domicilio fiscale dell'iscritto al Servizio medesimo ed ha previsto nuove modalita' di versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti obbligati. Al fine di garantire una puntuale ed uniforme applicazione della norma da parte di tutti i soggetti interessati si ritiene di impartire le seguenti istruzioni: A) Versamenti relativi ai contributi sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti dai datori di lavoro tenuti a versare all'INPS, allo SCAU e alle casse marittime. In sede di prima applicazione, nel primo trimestre 1993, i datori di lavoro tenuti a versare all'INPS, allo SCAU e alle casse marittime, provvedono, alle scadenze gia' previste, a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. A decorrere dal versamento di aprile 1993, i predetti soggetti provvedono a versare i contributi sanitari all'INPS e alle casse marittime, con separata documentazione, ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione. Nella suddetta documentazione, i datori di lavoro sono tenuti ad indicare, distinti per regione e provincia autonoma, in relazione al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. Con il versamento di aprile devono essere fornite le indicazioni di cui sopra riguardanti i primi tre mesi del 1993. I datori di lavoro agricoli ed i concedenti di terreni a compartecipazione familiare e piccola colonia, provvedono ad indicare nelle denunce periodiche dei lavoratori impiegati, il domicilio fiscale degli stessi. I predetti soggetti continuano a versare allo SCAU i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, con separata documentazione, ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione. Lo SCAU provvede a riversare all'INPS, entro il 10 di ciascun mese, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, affluiti nel mese precedente sui propri conti correnti postali mediante giroconto dai predetti conti correnti postali al conto corrente infruttifero intrattenuto dall'INPS con la Tesoreria centrale ed invia allo stesso INPS l'elenco delle regioni e province autonome destinatarie dei predetti contributi, in relazione al domicilio fiscale posseduto dai lavoratori al 1 gennaio di ciascun anno. In sede di prima applicazione, lo SCAU, ai fini dell'attribuzione alle regioni e province autonome dei contributi riscossi, con il versamento di luglio, provvede a fornire all'INPS la distribuzione per regione e provincia autonoma delle somme versate al predetto Istituto nei primi sei mesi del 1993 a titolo di contribuzione per il finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Entro lo stesso termine, le casse marittime provvedono a riversare all'INPS i contributi sanitari riscossi nel mese precedente, distinti per regione e provincia autonoma di destinazione. Lo SCAU e le casse marittime, entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, provvedono ad inviare all'INPS il rendiconto annuale dei versamenti effettuati al predetto Istituto corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive. L'INPS accredita i contributi sanitari riscossi direttamente e quelli trasferiti dallo SCAU e dalle casse marittime entro il 25 del mese successivo, alla riscossione o trasferimento, mediante giroconti, a favore degli appositi conti correnti infruttiferi istituiti, con decreto del Ministro del tesoro n. 107598 del 6 febbraio 1993, ai sensi e per le finalita' del predetto art. 11, presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni e province autonome. Per i contributi riferiti a situazioni pregresse, anteriori al 1993, per le quali non risulti possibile acquisire l'indicazione del domicilio fiscale dell'iscritto al Servizio sanitario nazionale, l'attribuzione alle regioni puo' avvenire sulla base del luogo in cui e' stata svolta l'attivita' lavorativa ovvero, ove detto criterio non risulti praticabile, sulla base dell'ammontare dei contributi correnti di pertinenza di ciascuna regione risultanti dai rendiconti annuali dell'anno in cui i crediti vengono incassati. In sede di prima applicazione, i contributi riscossi dall'INPS, nel primo trimestre 1993, sono accreditati alle regioni e province autonome entro il 30 giugno 1993. L'INPS provvede, altresi', ad inviare trimestralmente alle regioni e province autonome interessate il rendiconto dei contributi versati; il rendiconto del primo trimestre 1993 e' inviato alle regioni e province autonome congiuntamente al rendiconto del secondo trimestre. Entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo l'INPS in- via, alle regioni e province autonome, il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive, sulla scorta anche dei dati forniti con il medesimo rendiconto inviato dallo SCAU e dalle casse marittime. B) Versamenti relativi ai contributi dovuti sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza diverse dalle amministrazioni dello Stato. I contributi sanitari dovuti sui trattamenti pensionistici erogati direttamente dall'INPS, sono versati dal medesimo Istituto entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione, nei conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome di destinazione, individuate in base al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dai percettori dei trattamenti; per l'anno 1993 la predetta destinazione e' individuata in base al luogo di pagamento della pensione. I contributi sanitari dovuti sui trattamenti di cui al presente punto, erogati dagli altri enti, devono essere versati all'INPS, entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione, distinti per regione e provincia autonoma con i criteri di cui sopra. I predetti enti, entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, provvedono ad inviare all'INPS il rendiconto annuale dei versamenti effettuati al predetto Istituto corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive. Per i contributi gia' versati nel 1993, i predetti enti devono fornire all'INPS, entro il 31 marzo, l'indicazione delle regioni e province autonome destinatarie degli stessi. L'INPS provvede ad accreditare le somme trasferite dai predetti enti sui citati conti correnti infruttiferi entro il 25 del mese successivo. In sede di rendicontazione annuale, l'INPS comunica alle regioni e province autonome le informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive, sulla scorta anche dei dati forniti con il medesimo rendiconto inviato dagli altri enti erogatori dei trattamenti pensionistici. C) Versamenti relativi ai contributi corrisposti sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione. Il decreto del Ministro del tesoro n. 107598 del 6 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993, ha, tra l'altro, disciplinato il versamento dei contributi dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione a seconda delle modalita' di corresponsione degli stessi. I contributi versati direttamente al concessionario competente o, mediante delega irrevocabile, all'amministrazione postale e alle aziende di credito, sono dai predetti soggetti fatti affluire, secondo il domicilio fiscale dei versanti, nelle contabilita' speciali di giro fondi di cui al punto sub E), entro i termini e con le modalita' stabilite dal citato decreto ministeriale per l'amministrazione postale e per le banche ed entro i termini previsti dalla normativa vigente per i concessionari. I contributi di cui al presente punto dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati e riscossi dai datori di lavoro e dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 78, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono versati dai medesimi datori di lavoro ed enti con le stesse modalita' previste per i contributi riferiti ai redditi di lavoro dipendente o da pensione. I soggetti tenuti a versare i predetti contributi comunicano all'INPS, allo SCAU ed alle casse marittime, entro la fine di ciascun anno, distinti per regioni e province autonome, il numero dei soggetti, le basi contributive e l'ammontare dei contributi dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono della facolta' prevista dal citato art. 78 della legge n. 413/91. Il Ministero delle finanze invia alle regioni e province autonome il rendiconto relativo all'anno cui il contributo si riferisce con le indicazioni del numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. L'INPS e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comunicano, in sede di rendicontazione annuale, alle regioni e province autonome, l'entita' delle somme allo stesso titolo riscosse con le corrispondenti informazioni. D) Versamenti relativi ai contributi sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. L'osservanza della norma che attribuisce alle regioni, competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, il gettito dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ha reso necessaria per detti contributi l'abrogazione, sanzionata con l'art. 11, comma 12, del citato decreto delegato, della facolta' prevista dal secondo comma dell'art. 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di regolazione con procedimento semplificato quale quello cui si richiama la circolare n. 89 emanata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 16 novembre 1992. Conseguentemente si fa innanzitutto presente che l'aliquota forfettaria che sara' determinata per l'anno 1992, giusta le disposizioni impartite con la richiamata circolare n. 89, non potra' essere utilizzata quale base di riferimento per il calcolo dei versamenti da effettuare in acconto per il 1993. Infatti il comma 4 del richiamato art. 11 del citato decreto delegato estende alle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo l'obbligo del versamento mensile dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Va altresi' ricordato che il successivo comma 10 prevede che il versamento dei contributi sia operato su appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alle regioni e alle province autonome. Tuttavia, per quanto riguarda il versamento a saldo per le competenze del 1992 si precisa che esso dovra' essere effettuato con imputazione al capo X - cap. 3342 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato (art. 3 per le amministrazioni statali anche se dotate di autonomia amministrativa e art. 16 per le aziende autonome e l'Ente ferrovie dello Stato) e potra' essere quantificato con l'applicazione dell'aliquota forfettaria. L'intera misura dei contributi, sia per la quota a carico dell'amministrazione che per quella a carico dei dipendenti, deve essere versata dalle amministrazioni competenti, per tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli centrali, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di emissione dei mandati di pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, esclusivamente presso i conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato. I versamenti sono effettuati in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dagli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni competenti sono altresi' tenute ad inviare trimestralmente alle regioni e province autonome interessate il rendiconto dei contributi versati; entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del Rendiconto generale, le amministrazioni competenti inviano alle regioni e province autonome il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive, con riferimento all'intera consistenza di personale dalle stesse amministrato. Le predette procedure si applicano anche agli uffici addetti all'erogazione delle competenze accessorie in favore del personale comunque addetto alla vigilanza sull'istituto di emissione. I suddetti uffici, in sede di rendicontazione annuale, sono tenuti a trasmettere agli uffici eroganti il trattamento fondamentale le informazioni previste per detta rendicontazione. E) Versamenti relativi ai contributi sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' dagli ordinatori secondari di spese statali e dalle amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa. L'intera misura dei contributi, in base ai criteri di calcolo indicati al punto D), deve essere versata direttamente dagli ordinatori primari e secondari di spesa nonche' dalle amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, sulle contabilita' speciali di giro fodi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome istituite con il predetto decreto ministeriale n. 107598. In particolare gli ordinatori secondari di spese statali provvedono ad effettuare i versamenti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma e gestito dall'Amministrazione postale che provvede mensilmente a riversare alle predette contabilita' speciali di giro fondi, le somme affluite sui citati conti correnti postali. I versamenti sono effettuati in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dagli iscritti al Servizio sanitario nazionale. I soggetti di cui al presente punto E), sono altresi' tenuti ad inviare trimestralmente alle regioni e province autonome interessate il rendiconto dei contributi versati. Le amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa sono tenute, altresi', entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo, ad inviare alle regioni e province autonome, destinatarie dei contributi, il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed alle correlate basi imponibili contributive. F) Versamenti relativi ai contributi sui trattamenti pensionistici corrisposti dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione i contributi trattenuti sulle medesime, direttamente sui ripetuti conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il versamento dei contributi sui predetti conti deve essere effettuato in relazione al domicilio fiscale posseduto dal percettore al 1 gennaio di ciascun anno. Per l'anno 1993 il versamento e' effettuato in relazione al luogo di pagamento della pensione. G) Versamenti relativi ai contributi sui trattamenti pensionistici corrisposti dalle direzioni provinciali del Tesoro e da altre amministrazioni periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Le direzioni provinciali del Tesoro provvedono a versare entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione i contributi trattenuti sui trattamenti da pensione e da rendita vitalizia dalle stesse amministrati, con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma e gestito dall'Amministrazione postale che provvede mensilmente a riversare le somme ivi affluite sulle contabilita' speciali di giro fondi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale operanti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome, in applicazione del piu' volte citato decreto ministeriale del 6 febbraio 1993. Il versamento dei contributi suindicati deve essere effettuato in relazione al domicilio fiscale posseduto dal percettore al 1 gennaio di ciascun anno. Tuttavia, per l'anno 1993, il versamento e' effettuato in relazione al luogo di pagamento della pensione o della rendita vitalizia. Le amministrazioni periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo provvedono a versare le ritenute operate sui trattamenti dalle stesse corrisposti sulle contabilita' speciali di giro fondi di cui al precedente punto E). Gli uffici di cui ai punti F) e G) sono tenuti ad inviare alle regioni e province autonome interessate i rendiconti di cui all'undicesimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. H) Conguaglio di fine anno. Ai fini del conguaglio di fine anno, i soggetti e gli altri organi che corrispondono trattamenti accessori e altri compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente comunicano l'entita' dei contributi applicati, distinta per quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del dipendente, agli uffici erogatori del trattamento fondamentale di cui alle lettere D), E), F) e G) che provvedono a recuperare l'eventuale eccedenza di contribuzione scaturente dall'applicazione sui predetti trattamenti accessori ed assimilati delle aliquote di contributo relative alla prima fascia di reddito. I) Disposizioni transitorie. In sede di prima applicazione il versamento da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e' effettuato con riferimento all'intero primo trimestre 1993. Il Ministro: BARUCCI