MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 4 marzo 1993, n. 15 

  Nuove modalita' di versamento del contributo per le prestazioni del
Servizio  sanitario  nazionale in vigore dal 1› gennaio 1993 (art. 11
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
(GU n.57 del 10-3-1993)
 
 Vigente al: 10-3-1993  
 

                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato
                                  Alle aziende e alle amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  Alle  ragionerie   centrali   dello
                                  Stato
                                  Ai  servizi ed uffici di ragioneria
                                  delle  amministrazioni  e   aziende
                                  autonome dello Stato
                                  Alle prefetture
                                  Alle intendenze di finanza
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alle universita' degli studi
                                  All'Ente ferrovie dello Stato
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  A tutti gli enti, istituti,  casse,
                                  gestioni o fondi di previdenza
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Segretariato   generale  della
                                  Presidenza della Repubblica
                                  Alla Presidenza  del  Senato  della
                                  Repubblica
                                  Alla  Presidenza  della  Camera dei
                                  deputati
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Alla Corte costituzionale
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla   Direzione   generale  per  i
                                  servizi periferici del Tesoro
                                  Alle presidenze enti regione
                                  Alle ragionerie delle regioni
                                  Ai  commissari  governativi  stesse
                                  regioni
                                  Alla   Direzione   generale   Banca
                                  d'Italia
                                  Alla Direzione generale E.N.P.A.S.
                                  Alla Commissione nazionale  per  le
                                  societa' e la borsa
                                  Al        Consiglio       nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
                                  Al   Consiglio   superiore    della
                                  magistratura
  L'art.  11  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  del  30
dicembre  1992, n. 305, ha disposto, a decorrere dal 1› gennaio 1993,
l'attribuzione alle regioni e province autonome dei contributi per le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale secondo il domicilio
fiscale dell'iscritto al  Servizio  medesimo  ed  ha  previsto  nuove
modalita'  di  versamento dei contributi stessi da parte dei soggetti
obbligati.
  Al fine di garantire una puntuale ed  uniforme  applicazione  della
norma  da  parte  di  tutti  i  soggetti  interessati  si  ritiene di
impartire le seguenti istruzioni:
A) Versamenti relativi ai contributi sulle retribuzioni corrisposte
   ai dipendenti dai datori di lavoro tenuti a versare all'INPS, allo
   SCAU e alle casse marittime.
  In sede di prima applicazione, nel primo trimestre 1993,  i  datori
di  lavoro  tenuti  a  versare  all'INPS,  allo  SCAU  e  alle  casse
marittime, provvedono, alle  scadenze  gia'  previste,  a  versare  i
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le
modalita'  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  A decorrere dal versamento di  aprile  1993,  i  predetti  soggetti
provvedono  a  versare  i  contributi  sanitari all'INPS e alle casse
marittime, con separata documentazione, ed al netto dei soli  importi
spettanti a titolo di fiscalizzazione. Nella suddetta documentazione,
i  datori  di  lavoro sono tenuti ad indicare, distinti per regione e
provincia autonoma, in relazione al domicilio fiscale  posseduto  dal
lavoratore  dipendente  al  1› gennaio di ciascun anno, il numero dei
soggetti,  le  basi  imponibili  contributive   e   l'ammontare   dei
contributi.  Con  il  versamento  di  aprile devono essere fornite le
indicazioni di cui sopra riguardanti i primi tre mesi del 1993.
  I  datori  di  lavoro  agricoli  ed  i  concedenti  di  terreni   a
compartecipazione familiare e piccola colonia, provvedono ad indicare
nelle  denunce  periodiche  dei  lavoratori  impiegati,  il domicilio
fiscale degli stessi.
  I predetti soggetti continuano a versare allo SCAU i contributi per
le  prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale,  con   separata
documentazione,  ed  al  netto dei soli importi spettanti a titolo di
fiscalizzazione.
  Lo SCAU provvede a riversare all'INPS, entro il 10 di ciascun mese,
i contributi per le prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale,
affluiti  nel  mese  precedente  sui  propri  conti  correnti postali
mediante giroconto dai  predetti  conti  correnti  postali  al  conto
corrente   infruttifero   intrattenuto  dall'INPS  con  la  Tesoreria
centrale ed invia allo stesso INPS l'elenco delle regioni e  province
autonome  destinatarie  dei  predetti  contributi,  in  relazione  al
domicilio fiscale posseduto dai lavoratori al 1› gennaio  di  ciascun
anno.
  In  sede  di prima applicazione, lo SCAU, ai fini dell'attribuzione
alle regioni e province autonome  dei  contributi  riscossi,  con  il
versamento  di  luglio,  provvede a fornire all'INPS la distribuzione
per regione e provincia autonoma  delle  somme  versate  al  predetto
Istituto nei primi sei mesi del 1993 a titolo di contribuzione per il
finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
  Entro  lo stesso termine, le casse marittime provvedono a riversare
all'INPS i contributi sanitari riscossi nel mese precedente, distinti
per regione e provincia autonoma di destinazione.
  Lo  SCAU  e  le  casse marittime, entro trenta giorni dalla data di
approvazione dei propri bilanci  consuntivi,  provvedono  ad  inviare
all'INPS  il rendiconto annuale dei versamenti effettuati al predetto
Istituto corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti
ed alle correlate basi imponibili contributive.
  L'INPS accredita i  contributi  sanitari  riscossi  direttamente  e
quelli  trasferiti dallo SCAU e dalle casse marittime entro il 25 del
mese  successivo,  alla   riscossione   o   trasferimento,   mediante
giroconti,  a  favore  degli  appositi  conti  correnti  infruttiferi
istituiti, con decreto del  Ministro  del  tesoro  n.  107598  del  6
febbraio  1993,  ai  sensi  e  per le finalita' del predetto art. 11,
presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati  alle  regioni  e
province autonome.
  Per  i  contributi  riferiti  a  situazioni pregresse, anteriori al
1993, per le quali non risulti possibile acquisire l'indicazione  del
domicilio  fiscale  dell'iscritto  al  Servizio  sanitario nazionale,
l'attribuzione alle regioni puo' avvenire sulla base del luogo in cui
e' stata svolta l'attivita' lavorativa ovvero, ove detto criterio non
risulti  praticabile,  sulla  base  dell'ammontare   dei   contributi
correnti  di pertinenza di ciascuna regione risultanti dai rendiconti
annuali dell'anno in cui i crediti vengono incassati.
  In sede di prima applicazione, i contributi riscossi dall'INPS, nel
primo trimestre  1993,  sono  accreditati  alle  regioni  e  province
autonome  entro  il  30  giugno  1993.  L'INPS provvede, altresi', ad
inviare trimestralmente alle regioni e province autonome  interessate
il  rendiconto  dei  contributi  versati;  il  rendiconto  del  primo
trimestre  1993  e'  inviato  alle  regioni   e   province   autonome
congiuntamente  al  rendiconto  del  secondo  trimestre. Entro trenta
giorni dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo  l'INPS  in-
via,   alle  regioni  e  province  autonome,  il  rendiconto  annuale
corredato delle informazioni relative al numero dei soggetti ed  alle
correlate  basi  imponibili contributive, sulla scorta anche dei dati
forniti con il medesimo rendiconto inviato dallo SCAU e  dalle  casse
marittime.
B) Versamenti relativi ai contributi dovuti sui redditi da pensione e
   da   rendita   vitalizia  corrisposti  da  amministrazioni,  enti,
   istituti, casse, gestioni o  fondi  di  previdenza  diverse  dalle
   amministrazioni dello Stato.
  I  contributi sanitari dovuti sui trattamenti pensionistici erogati
direttamente dall'INPS, sono versati dal medesimo Istituto  entro  il
25  del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione,
nei conti correnti infruttiferi intestati  alle  regioni  e  province
autonome  di  destinazione,  individuate in base al domicilio fiscale
posseduto  al  1›  gennaio  di  ciascun  anno  dai   percettori   dei
trattamenti;  per l'anno 1993 la predetta destinazione e' individuata
in base al luogo di pagamento della pensione.
  I contributi sanitari dovuti sui trattamenti  di  cui  al  presente
punto,  erogati  dagli  altri  enti,  devono essere versati all'INPS,
entro il 25 del mese successivo a quello di pagamento delle  rate  di
pensione,  distinti per regione e provincia autonoma con i criteri di
cui sopra.
  I predetti enti, entro trenta giorni dalla data di approvazione dei
propri  bilanci  consuntivi,  provvedono  ad  inviare   all'INPS   il
rendiconto  annuale  dei  versamenti  effettuati al predetto Istituto
corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti ed  alle
correlate basi imponibili contributive.
  Per  i  contributi  gia'  versati  nel 1993, i predetti enti devono
fornire all'INPS, entro il 31 marzo, l'indicazione  delle  regioni  e
province autonome destinatarie degli stessi.
  L'INPS  provvede  ad  accreditare  le somme trasferite dai predetti
enti sui citati conti correnti infruttiferi  entro  il  25  del  mese
successivo.
  In  sede di rendicontazione annuale, l'INPS comunica alle regioni e
province autonome le informazioni relative al numero dei soggetti  ed
alle  correlate  basi imponibili contributive, sulla scorta anche dei
dati forniti con il medesimo  rendiconto  inviato  dagli  altri  enti
erogatori dei trattamenti pensionistici.
C) Versamenti relativi ai contributi corrisposti sui redditi diversi
   da lavoro dipendente e da pensione.
 Il  decreto  del  Ministro del tesoro n. 107598 del 6 febbraio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1993,  ha,
tra  l'altro,  disciplinato  il  versamento dei contributi dovuti sui
redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione  a  seconda  delle
modalita' di corresponsione degli stessi.
  I  contributi  versati direttamente al concessionario competente o,
mediante delega  irrevocabile,  all'amministrazione  postale  e  alle
aziende  di  credito,  sono  dai  predetti  soggetti  fatti affluire,
secondo  il  domicilio  fiscale  dei  versanti,  nelle   contabilita'
speciali  di giro fondi di cui al punto sub E), entro i termini e con
le  modalita'  stabilite  dal   citato   decreto   ministeriale   per
l'amministrazione postale e per le banche ed entro i termini previsti
dalla normativa vigente per i concessionari.
  I  contributi  di  cui  al  presente  punto  dovuti  dai lavoratori
dipendenti e pensionati e riscossi dai datori di lavoro e dagli  enti
erogatori  di  trattamenti pensionistici ai sensi dell'art. 78, comma
13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono versati  dai  medesimi
datori  di  lavoro  ed  enti  con  le stesse modalita' previste per i
contributi riferiti ai redditi di lavoro dipendente o da pensione.
  I soggetti  tenuti  a  versare  i  predetti  contributi  comunicano
all'INPS, allo SCAU ed alle casse marittime, entro la fine di ciascun
anno,  distinti  per  regioni  e  province  autonome,  il  numero dei
soggetti, le basi contributive e l'ammontare  dei  contributi  dovuti
dai  lavoratori  dipendenti  e  pensionati  che  si  avvalgono  della
facolta' prevista dal citato art. 78 della legge n. 413/91.
  Il Ministero delle finanze invia alle regioni e  province  autonome
il rendiconto relativo all'anno cui il contributo si riferisce con le
indicazioni  del numero dei soggetti, le basi imponibili contributive
e l'ammontare dei contributi.
  L'INPS e le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  comunicano,  in  sede  di  rendicontazione  annuale,  alle
regioni e province autonome, l'entita' delle somme allo stesso titolo
riscosse con le corrispondenti informazioni.
D) Versamenti relativi ai contributi sui redditi di lavoro dipendente
   corrisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato,  anche  ad
   ordinamento autonomo.
  L'osservanza  della  norma che attribuisce alle regioni, competenti
in relazione al domicilio fiscale del contribuente,  il  gettito  dei
contributi  per  le  prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ha
reso necessaria per detti contributi  l'abrogazione,  sanzionata  con
l'art.  11,  comma  12,  del  citato decreto delegato, della facolta'
prevista dal secondo comma dell'art. 63 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, di regolazione  con  procedimento  semplificato  quale
quello  cui  si  richiama la circolare n. 89 emanata dalla Ragioneria
generale dello Stato in data 16 novembre 1992.
  Conseguentemente  si  fa  innanzitutto  presente   che   l'aliquota
forfettaria   che  sara'  determinata  per  l'anno  1992,  giusta  le
disposizioni impartite con la richiamata circolare n.  89, non potra'
essere utilizzata quale  base  di  riferimento  per  il  calcolo  dei
versamenti da effettuare in acconto per il 1993.
  Infatti  il  comma  4  del  richiamato  art.  11 del citato decreto
delegato estende alle amministrazioni statali  anche  ad  ordinamento
autonomo  l'obbligo  del  versamento  mensile  dei  contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
  Va altresi' ricordato che il successivo comma  10  prevede  che  il
versamento  dei  contributi  sia  operato  su appositi conti correnti
infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale   dello   Stato
intestati alle regioni e alle province autonome.
  Tuttavia,  per  quanto  riguarda  il  versamento  a  saldo  per  le
competenze del 1992 si precisa che esso dovra' essere effettuato  con
imputazione  al  capo  X  -  cap.  3342  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato (art. 3 per le  amministrazioni
statali  anche se dotate di autonomia amministrativa e art. 16 per le
aziende autonome e l'Ente  ferrovie  dello  Stato)  e  potra'  essere
quantificato con l'applicazione dell'aliquota forfettaria.
  L'intera   misura  dei  contributi,  sia  per  la  quota  a  carico
dell'amministrazione che per quella a  carico  dei  dipendenti,  deve
essere   versata   dalle  amministrazioni  competenti,  per  tutti  i
dipendenti appartenenti ai ruoli centrali, entro  il  giorno  25  del
mese  successivo a quello di emissione dei mandati di pagamento delle
retribuzioni e delle competenze accessorie, esclusivamente  presso  i
conti  correnti  infruttiferi  intestati alle regioni e alle province
autonome istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  I versamenti sono effettuati  in  relazione  al  domicilio  fiscale
posseduto  al  1›  gennaio di ciascun anno dagli iscritti al Servizio
sanitario nazionale.  Le  amministrazioni  competenti  sono  altresi'
tenute  ad  inviare  trimestralmente alle regioni e province autonome
interessate il rendiconto dei contributi versati; entro trenta giorni
dalla data di presentazione al Parlamento del Rendiconto generale, le
amministrazioni competenti inviano alle regioni e  province  autonome
il rendiconto annuale corredato delle informazioni relative al numero
dei  soggetti  ed  alle  correlate  basi imponibili contributive, con
riferimento  all'intera  consistenza  di   personale   dalle   stesse
amministrato.
  Le  predette  procedure  si  applicano  anche  agli  uffici addetti
all'erogazione delle competenze accessorie in  favore  del  personale
comunque   addetto  alla  vigilanza  sull'istituto  di  emissione.  I
suddetti uffici, in sede di rendicontazione annuale,  sono  tenuti  a
trasmettere  agli  uffici  eroganti  il  trattamento  fondamentale le
informazioni previste per detta rendicontazione.
E) Versamenti relativi ai contributi sulle competenze fisse ed
   accessorie   corrisposte   ai   dipendenti  delle  amministrazioni
   periferiche dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  nonche'
   dagli    ordinatori   secondari   di   spese   statali   e   dalle
   amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa.
  L'intera misura dei contributi,  in  base  ai  criteri  di  calcolo
indicati   al  punto  D),  deve  essere  versata  direttamente  dagli
ordinatori primari e secondari di spesa nonche' dalle amministrazioni
statali dotate di autonomia amministrativa, entro il  giorno  25  del
mese  successivo  a  quello di corresponsione degli emolumenti, sulle
contabilita' speciali di  giro  fodi  aperte  presso  le  sezioni  di
tesoreria  provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione
e  nelle  province  autonome  istituite  con  il   predetto   decreto
ministeriale  n.  107598.  In particolare gli ordinatori secondari di
spese statali provvedono ad effettuare i versamenti con emissione  di
titolo  di  spesa  estinguibile  mediante  accreditamento in apposito
conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di  regione  e
provincia   autonoma   e  gestito  dall'Amministrazione  postale  che
provvede mensilmente a riversare alle predette contabilita'  speciali
di giro fondi, le somme affluite sui citati conti correnti postali. I
versamenti   sono   effettuati  in  relazione  al  domicilio  fiscale
posseduto al 1› gennaio di ciascun anno dagli  iscritti  al  Servizio
sanitario  nazionale.  I  soggetti  di cui al presente punto E), sono
altresi' tenuti ad inviare trimestralmente alle  regioni  e  province
autonome   interessate  il  rendiconto  dei  contributi  versati.  Le
amministrazioni  statali  dotate  di  autonomia  amministrativa  sono
tenute,  altresi',  entro trenta giorni dall'approvazione del proprio
bilancio consuntivo, ad inviare alle  regioni  e  province  autonome,
destinatarie  dei  contributi,  il rendiconto annuale corredato delle
informazioni relative al numero dei soggetti ed alle  correlate  basi
imponibili contributive.
 F) Versamenti relativi ai contributi sui trattamenti pensionistici
   corrisposti dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
   autonomo.
  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  anche  ad ordinamento
autonomo, provvedono a versare entro il  25  del  mese  successivo  a
quello  di  pagamento  delle rate di pensione i contributi trattenuti
sulle medesime, direttamente sui ripetuti conti correnti infruttiferi
intestati  alle  regioni  e  province  autonome,  aperti  presso   la
Tesoreria centrale dello Stato.
  Il  versamento  dei  contributi  sui  predetti  conti  deve  essere
effettuato in relazione al domicilio fiscale posseduto dal percettore
al 1› gennaio di ciascun anno.
  Per l'anno 1993 il versamento e' effettuato in relazione  al  luogo
di pagamento della pensione.
G) Versamenti relativi ai contributi sui trattamenti pensionistici
   corrisposti  dalle  direzioni  provinciali  del  Tesoro e da altre
   amministrazioni  periferiche  dello  Stato  anche  ad  ordinamento
   autonomo.
  Le  direzioni  provinciali del Tesoro provvedono a versare entro il
25 del mese successivo a quello di pagamento delle rate di pensione i
contributi trattenuti  sui  trattamenti  da  pensione  e  da  rendita
vitalizia dalle stesse amministrati, con emissione di titolo di spesa
estinguibile  mediante  accreditamento  in  apposito  conto  corrente
postale aperto  presso  ciascun  capoluogo  di  regione  e  provincia
autonoma   e   gestito   dall'Amministrazione  postale  che  provvede
mensilmente a riversare le  somme  ivi  affluite  sulle  contabilita'
speciali  di  giro  fondi  aperte  presso  le  sezioni  di  tesoreria
provinciale operanti nei  capoluoghi  di  regione  e  nelle  province
autonome,  in applicazione del piu' volte citato decreto ministeriale
del 6 febbraio 1993.
  Il versamento dei contributi suindicati deve essere  effettuato  in
relazione al domicilio fiscale posseduto dal percettore al 1› gennaio
di  ciascun  anno.  Tuttavia,  per  l'anno  1993,  il  versamento  e'
effettuato in relazione al luogo di pagamento della pensione o  della
rendita vitalizia.
  Le  amministrazioni  periferiche  dello  Stato anche ad ordinamento
autonomo provvedono a versare le  ritenute  operate  sui  trattamenti
dalle stesse corrisposti sulle contabilita' speciali di giro fondi di
cui al precedente punto E).
  Gli  uffici  di  cui  ai  punti F) e G) sono tenuti ad inviare alle
regioni  e  province  autonome  interessate  i  rendiconti   di   cui
all'undicesimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
H) Conguaglio di fine anno.
  Ai  fini del conguaglio di fine anno, i soggetti e gli altri organi
che corrispondono trattamenti accessori e altri compensi assimilati a
redditi di lavoro  dipendente  comunicano  l'entita'  dei  contributi
applicati, distinta per quota a carico del datore di lavoro e quota a
carico   del   dipendente,  agli  uffici  erogatori  del  trattamento
fondamentale di cui alle lettere D), E), F) e  G)  che  provvedono  a
recuperare   l'eventuale   eccedenza   di   contribuzione  scaturente
dall'applicazione sui predetti trattamenti  accessori  ed  assimilati
delle aliquote di contributo relative alla prima fascia di reddito.
I) Disposizioni transitorie.
  In  sede  di  prima  applicazione  il  versamento  da  parte  delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo dei  contributi
per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e' effettuato con
riferimento all'intero primo trimestre 1993.
                                                 Il Ministro: BARUCCI