Indirizzi applicativi riguardanti le disposizioni in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche nel corso del 1993. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.(GU n.57 del 10-3-1993)
Vigente al: 10-3-1993
A tutti i Ministeri:
Gabinetto
Direzione generale del personale
Alle aziende ed amministrazioni
autonome dello Stato - Direzione
generale
Ai presidenti degli enti pubblici
non economici (per il tramite dei
Ministeri vigilanti)
Ai commissari di Governo presso le
regioni e le province autonome
Ai presidenti delle giunte
regionali e delle province autonome
(per il tramite dei commissari di
Governo)
Agli enti locali (per il tramite
del Ministero dell'interno)
Ai presidenti delle camere di
commercio, industria, artigianato
ed agricoltura (per il tramite
Unioncamere)
Al Consiglio di Stato -
Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
Al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro -
Segretariato generale
All'Istituto superiore di sanita' - Servizi amministrativi e del
personale
All'I.S.T.A.T. - Direzione generale All'A.N.C.I. - Direzione generale
All'U.P.I. - Direzione generale
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica -
Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e
legislativi
Ufficio del coordinamento
amministrativo
Ai fini di una uniforme applicazione della normativa che regola le
assunzioni nelle amministrazioni pubbliche nel corso del 1993,
nell'ambito dei poteri i indirizzo e di coordinamento conferiti al
Dipartimento della funzione pubblica dalla legge, sentito il
Ministero del tesoro, si ritiene opportuno fornire le indicazioni che
seguono.
1. - Premessa.
Le fonti normative concernenti le assunzioni e la indizione dei
concorsi negli uffici pubblici a cui occorre far riferimento sono:
legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge
28 febbraio 1990, n. 37; legge 29 dicembre 1990, n. 407; legge 30
dicembre 1991, n. 412; decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, nonche' decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29.
In particolare l'art. 31, comma 6, di quest'ultimo decreto, con il
rinvio al comma 8 dell'art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, ha inteso confermare per l'anno 1993 la previgente disciplina
con alcune modifiche e taluni raccordi con la piu' organica
disciplina in materia di riordino degli uffici pubblici contenuta nel
decreto legislativo attuativo della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Infatti, il richiamato comma 8, art. 7, del decreto-legge n.
384/1992 dispone che le assunzioni di personale nelle amministrazioni
pubbliche debbano essere effettuate secondo le modalita' e nei limiti
stabiliti all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge n. 412/1991;
modalita' e limiti precisati e commentati con la circolare di questo
dipartimento del 31 gennaio 1992, n. 84981/7.83, a cui si rimanda per
quanto non richiamato ed indicato nella presente.
In merito alle modifiche apportate dal decreto legislativo in
questione, si segnala la possibilita' per le amministrazioni statali
di assumere, previa autorizzazione, senza i limiti stabiliti dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 412, che, per l'anno 1992, contenevano le
assunzioni entro il 30 per cento delle cessazioni avvenute dal 30
aprile 1991 al 30 aprile 1992.
Si richiamano pure le disposizioni secondo cui le assunzioni a
tempo indeterminato mediante gli uffici circoscrizionali dell'impiego
avvengano attingendo alle graduatorie di cassintegrati nella misura
del cinquanta per cento e per le sedi regionali del centro-nord.
Mentre per il 1992, tale riserva era estesa a tutto il territorio
nazionale.
Per il 1993, infine, l'indizione dei concorsi nelle amministrazioni
pubbliche diverse dai Ministeri e' subordinata alla rideterminazione
delle piante e dotazioni organiche, cosi' come stabilito dal decreto-
legge n. 384/1992, art. 7, comma 8. Le amministrazioni ministeriali
possono essere autorizzate nei previsti limiti del 50 per cento delle
vacanze di organico per particolari motivate ed effettive esigenze.
Per quanto riguarda i raccordi con la disciplina di riordino degli
uffici e della individuazione delle nuove dotazioni organiche va
tenuto presente che il 1993 e' da considerarsi anno ponte entro cui
dovra' darsi attuazione all'intera riforma disegnata nel decreto
legislativo, prioritariamente, per quanto qui interessa, a quella
parte relativa alla individuazione degli uffici dirigenziali ed alle
determinazioni delle piante organiche. E' previsto, infatti, che
l'impiego delle risorse umane dovra' avvenire favorendone la piu'
idonea integrazione con le risorse strumentali, razionalizzando le
funzioni di ciascuna unita' operativa in modo da semplificare le pro-
cedure ed i percorsi formativi di atti e servizi prodotti, evitando
le sovrapposizioni di competenze, le duplicazioni e le ripetizioni e
procedendo a tutti i possibili accorpamenti, con riduzione, quindi,
degli uffici dirigenziali e piu' razionale impiego delle risorse
umane. Riduzione che la legge fissa in una misura non inferiore al
dieci per cento delle attuali dotazioni.
A questo specifico aspetto che sara' oggetto di apposita direttiva
per individuare i criteri per le analisi delle funzioni e dei carichi
di lavoro nelle diverse realta' pubbliche occorre, pertanto, fare
riferimento anche nel disciplinare i flussi dei nuovi reclutamenti e
trasferimenti che avranno luogo nel corso del 1993.
E', percio', necessario corredare tutte le richieste di deroga con
una serie di informazioni sulla consistenza e sulla distribuzione del
personale gia' in servizio con riguardo alla qualifica dallo stesso
rivestita, operazione preliminare anche per la determinazione della
gia' citata ridefinizione delle piante e dotazioni organiche
2. - Assunzioni senza necessita' di deroga.
a) Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli
enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali,
limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in
gestione commissariale governativa nonche' quelle regionalizzate,
provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti
locali, possono, in presenza di effettive esigenze, assumere
personale nei limiti del 10 per cento dei posti che si sono resi
vacanti dal 1 gennaio 1992 e non coperti. Mentre le province, i
comuni, le comunita' montane ed i consorzi possono procedere, in
presenza di effettive esigenze, ad assunzioni per un numero di posti
pari al 25 per cento di quelli resisi liberi nello stesso periodo,
ovvero al 100 per cento nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 1
della legge n. 554/1988.
Le assunzioni, nei limiti sopra esposti, possono effettuarsi a
condizione che sia stata data attuazione alla mobilita' cosi' come
disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325 e dall'art. 5 della legge n. 554/1988.
La mobilita' si intende attuata quando siano stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica i posti vacanti e disponibili
delle varie amministrazioni e purche' le medesime abbiano, secondo
quanto prescrive la disciplina della mobilita', ultimato tutte le
operazioni, compresi gli inquadramenti del personale trasferito.
Le assunzioni avvengono mediante nomina dei vincitori di concorsi
od attingendo a graduatorie di idonei valide secondo le disposizioni
vigenti nei singoli comparti. In presenza di piu' graduatorie, le
assunzioni avvengono utilizzando quelle di data anteriore.
Sono comunque consentite le assunzioni inerenti alle seguenti
fattispecie:
b) Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
prevede che le province, i comuni, le comunita' montane e loro
consorzi possono procedere ad assunzioni per i servizi di assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro
il limite delle piante organiche. Pertanto, in tale area di
attivita', le amministrazioni interessate possono assumere anche
indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato
la mobilita', purche' trattasi di professionalita' impegnate nella
specifica area dell'assistenza sopra individuata. Unico limite alle
assunzioni e' costituito dalle vacanze esistenti nelle relative
piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n.
407/1990.
c) Le assunzioni di personale nelle province, comuni, comunita'
montane e loro consorzi per periodi di tempo inferiori a sessanta
giorni, per una sola volta nell'anno e nei limiti della spesa media
annuale dell'ultimo triennio (legge n. 144/1989).
d) Le assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale, previste
per i progetti-obiettivo di cui al comma 6 dell'art. 7 della legge n.
554/1988 ed ai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri riguardanti i comuni, le province, l'ISTAT, il CONI, le
camere di commercio, il CNEL.
Tali assunzioni hanno la durata del progetto e comunque non
superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabili a due anni, ed
avvengono secondo la disciplina stabilita nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1989, n. 127.
Si rammenta che la possibilita' di costituire rapporti di lavoro a
tempo determinato e' subordinata solo al limite delle disponibilita'
di bilancio.
In merito alle assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei
richiamati progetti, si ricorda che la legge n. 460/1992 di
conversione del decreto-legge n. 393/1992 ha prorogato di dodici mesi
la scadenza del rapporto di lavoro inizialmente fissato in dodici o
ventiquattro mesi. Cio' vale sia per i rapporti vigenti alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 460/1992, sia per quelli gia'
prorogati per sei mesi dai decreti-legge numeri 237 e 293 del 1992,
con decorrenza dalla data di proroga, sia, infine, per quei rapporti
scaduti e non rinnovati alla data di entrata in vigore della legge n.
460/1992, sempre che si tratti di rapporti relativi a personale di
progetti non ultimati alle scadenze originariamente fissate.
e) Le assunzioni relative a contratti a termine stipulati dagli
enti ed istituzioni di cui all'art. 9 della legge n. 168/1989 per lo
svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di
infrastrutture tecniche complesse ai sensi e per gli effetti
dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171 e dell'art. 36 della legge n. 70/1975.
f) Le assunzioni previste nei decreti autorizzativi emessi nel
corso del 1992 da questa Presidenza, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 554/1988 e dalle regioni, ai sensi dell'art. 5 della medesima
legge e non ancora eseguiti, nonche' le assunzioni di personale
direttivo gia' vincitore dei corsi concorsi di reclutamento svolti
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione possono essere
effettuate, tenendo presente, tra l'altro, che detti decreti per gli
enti locali non costituiscono autorizzazione di spesa.
g) Le assunzioni di personale sanitario delle UU.SS.LL. (medici,
infermieri, ecc.), cosi' come previsto nel comma 1 dell'art. 1 della
legge n. 554/1988.
h) Sono altresi' consentite le assunzioni obbligatorie relative
alle categorie di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
riguardanti le qualifiche funzionali ed i profili professionali per
il cui accesso non e' richiesto un titolo di studio superiore
all'assolvimento della scuola dell'obbligo.
Il numero complessivo di dette assunzioni non puo' superare quello
derivante dall'applicazione della percentuale ottenuta con
ponderazione rispetto alle numerosita' delle ex categorie operaie,
ausiliarie ed esecutive, alle dotazioni complessive delle qualifiche
funzionali cui sono ascritti i vari profili professionali delle ex
carriere operaie, ausiliarie ed esecutive.
Le assunzioni si effettuano sulla base di selezioni, in analogia a
quanto previsto per le assunzioni ordinarie per i medesimi profili,
secondo le modalita' indicate nel successivo punto 4, tra gli
iscritti nelle liste di collocamento degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione di cui all'art. 16 della legge 2
aprile 1968, n. 482, avviati numericamente secondo l'ordine di
graduatoria di ciascuna categoria riservataria predisposta dai
predetti uffici e in relazione alla professionalita' richiesta.
Pertanto, risulta abrogato il comma 5 dell'art. 16 della legge 2
aprile 1968, n. 482, che prevedeva la facolta' per le amministrazioni
pubbliche di scegliere e di assumere direttamente i lavoratori
invalidi.
L'idoneita' fisica del lavoratore da assumere consiste
nell'idoneita' allo svolgimento delle mansioni previste per la
qualifica di assunzione.
Il divieto di cui al comma 1, dell'art. 3, della legge n. 554/1988
relativo alle assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle
universita' nonche' di quello ispettivo, direttivo, docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni
ordine e grado, riguarda le graduatorie di vincitori approvate dal 31
dicembre 1992. Pertanto per effettuare assunzioni da tali graduatorie
occorre la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Per i profili professionali cui si applica la legge n.
56/1987 e il decreto-legge n. 86/1989 convertito con modificazioni in
legge n. 160/1989, le assunzioni avvengono mediante il ricorso
all'ufficio di collocamento.
In ogni caso, le amministrazioni che facciano ricorso alle
assunzioni sopra indicate prima che abbiano definito le dotazioni
organiche in attuazione dell'art. 31 del decreto legislativo n.
29/1993, debbono tener nella dovuta considerazione il momento
ricognitivo delle situazioni del personale gia' in servizio.
A tal fine e' stato predisposto l'allegato prospetto che,
debitamente compilato, ciascuna amministrazione dovra' far pervenire
al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, tramite le strutture periferiche di
cui al punto 3, unitamente alla comunicazione del numero e delle
professionalita' di personale assunto nel corso dell'anno.
3. - Assunzioni previa autorizzazione.
Per il 1993, oltre alle assunzioni che le amministrazioni possono
effettuare direttamente nei casi sopra esposti, e' prevista la
possibilita', in determinate circostanze di necessita', di assumere
previa autorizzazione da parte della Presidente del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
A tal fine sara' avanzata motivata e documentata richiesta al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio ottavo, avendo cura
di indicare gli estremi del concorso e delle delibere di approvazione
delle graduatorie e di specificare se si intendono assumere i
vincitori o gli idonei dei medesimi; a proposito, si ricorda che sono
valide le graduatorie di idonei approvate successivamente al 1
gennaio 1989. Gli enti locali, cui si applica la legge n. 142/1990,
danno atto alla disponibilita' finanziaria e allegano alla richiesta
i pareri prescritti dalla medesima legge.
Come nel 1992, anche per il corrente anno potra' essere emesso un
solo provvedimento autorizzativo; di conseguenza le amministrazioni
nel proporre la richiesta terranno conto delle necessita' prevedibili
nel corso dell'anno in un contesto di programmazione e di definizione
dell'assetto organico del personale.
A proposito, come gia' accennato in premessa si ricorda che nel
corso del 1993, si dovra' procedere alla definizione delle piante e
dotazioni organiche riferite a ciascuna realta' operativa, al fine di
conseguire una riduzione degli uffici dirigenziali, una migliore
diversa distribuzione del personale e la piu' efficace integrazione
fra le varie risorse impegnate nel funzionamento della pubblica
amministrazione.
Il che dovra' conseguirsi mediante una puntuale analisi delle
funzioni che fanno capo alle amministrazioni, ed al loro interno, ai
vari uffici e la individuazione dei carichi di lavoro da effettuarsi
sulla base:
dei bacini di utenza;
del rapporto popolazione dipendenti in servizio;
del grado di diffusione informatica attuale e di quello che si
prevede essere nel prossimo futuro.
Va da se' che ciascuna amministrazione dovra' procedere ad una
preventiva ricognizione della situazione esistente in materia di
organici, di presenze e di distribuzione del personale su tutto il
territorio.
In particolare, e' necessario evidenziare la distribuzione del
personale in forza a ciascuna amministrazione nelle varie sedi
territoriali presso cui le stesse sono chiamate ad operare. Non solo
perche' la rideterminazione delle piante organiche dovra' avvenire
per ciascuna sede per far fronte alle necessita' di personale
direttamente collegate alle funzioni ed ai servizi che effettivamente
vengono assicurati alla collettivita', ma anche perche' l'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 29/1993 che consente, per
il 1993, di assumere personale prima ancora di aver individuato le
nuove piante e dotazioni organiche di personale subordina a dette
evidenze la possibilita' di effettuare nuove assunzioni.
In relazione a cio', quindi, le amministrazioni dovranno allegare
alla domanda per nuove assunzioni un prospetto simile a quello
allegato alla presente, contenente tutte le notizie utili a valutare
le effettive esigenze poste a base della richiesta.
Per ciascuna sede di servizio, si dovranno fornire notizie relative
a pianta organica per qualifiche, per profili professionali, per tipo
di rapporto (personale di ruolo, fuori ruolo, personale
soprannumerario, in posizione di comando, da e verso altre
amministrazioni, personale a tempo determinato ed a tempo parziale)
oltre ad una esauriente narrativa in ordine ai servizi eventualmente
appaltati, per valutare le consistenze delle attuali dotazioni
organiche, ove non siano state rideterminate per effetto delle
dismissioni di alcune funzioni appaltate.
Tale prospetto va inoltrato anche al Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, tramite le ragionerie provinciali
per le province, i comuni e le comunita' montane e i loro consorzi,
le ragionerie regionali per le universita' e le camere di commercio,
la ragioneria regionale del Lazio per gli enti pubblici non economici
e gli enti e le istituzioni di ricerca, le ragionerie centrali per i
Ministeri e le aziende autonome.
Con lo stesso prospetto dovranno essere corredate le domande per la
indizione dei concorsi eventualmente prodotte dalle amministrazioni
statali.
4. - Assunzioni da effettuare tramite l'ufficio di collocamento.
Per le assunzioni che debbono effettuarsi con ricorso alle liste
presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro ai sensi dell'art.
16 della legge n. 56/1987 e successive modificazioni, si precisa che
le stesse avvengono sulla base di selezioni dei lavoratori iscritti
nelle liste di collocamento avviati numericamente secondo l'ordine di
iscrizione, a condizione che essi abbiano la professionalita'
richiesta risultante dalle predette liste. Le selezioni debbono
consistere in prove pratiche attitudinali o in sperimentazioni
lavorative, tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneita' del
lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale
da attribuire e non comportano valutazione emulativa e quindi la
formazione di graduatorie di merito.
Poiche' e' stato constatato un certo grado di disomogeneita'
nell'effettuare le prove selettive fra le diverse amministrazioni
nonche' una complessita' e difficolta' delle medesime prove non
sempre commisurate ed aderenti alle disposizioni desumibili dalla
legge, al fine di adottare criteri di selezione il piu' possibile
omogenei in tutte le amministrazioni pubbliche, si raccomanda, per
cio' che attiene l'accertamento della professionalita', il rispetto
degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che
disciplinano le prove da sostenere al termine dei corsi di formazione
professionale tenuti dalle regioni. Le amministrazioni sono invitate,
quindi, ad effettuare le selezioni di cui all'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, con riferimento ai contenuti ed alle modalita'
stabilite per le prove di idoneita' relative al conseguimento degli
attestati di professionalita' dalla regione nel cui ambito ricade
l'amministrazione che dovra' provvedere alla selezione.
Per cio' che attiene alle assunzioni dei cassintegrati, il comma 7
dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che estendeva a
tutto il territorio nazionale la riserva del 50% delle assunzioni a
tempo indeterminato da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, a favore dei lavoratori di aziende private
che fruissero dell'intervento di integrazione salariale straordinaria
per non meno di dodici mesi, non e' stato riprodotto. In suo luogo,
il comma 8 dell'art. 7 della legge 14 novembre 1992, n. 438, ha
richiamato semplicemente l'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n.
223. Pertanto, per il 1993, detta riserva opera solo per le
assunzioni presso sedi situate nel centro nord. Si da' attuazione a
cio' mediante richiesta di avvio a selezione del numero di unita'
attingendo nelle apposite liste predisposte con le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio
1991 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991). Qualora le
singole amministrazioni non provvedano, sara' cura dei competenti
uffici circoscrizionali e/o regionali dell'impiego di avviare a
selezione la prevista quota del 50% riservata ai cassintegrati.
Ove non sia possibile avviare a selezione lavoratori per mancanza
di iscritti in una delle due liste, si utilizza quella delle due che
sia in grado di corrispondere alle richieste ovvero facendo ricorso a
liste di circoscrizioni limitrofe, sempre nel rispetto della riserva
dei cassintegrati.
A tal fine nelle liste predisposte ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991 sono iscritti,
con le medesime modalita', i lavoratori che fruiscono dell'indennita'
di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da
almeno dodici mesi.
5. - Mobilita'.
Il decreto legislativo n. 29/1993 innova i procedimenti di
trasferimento volontario e d'ufficio dei pubblici dipendenti.
Fermi restando le motivazioni e gli obiettivi che con tale istituto
si intendono perseguire, che come si ricordera' vertono
essenzialmente sul piu' razionale impiego delle risorse umane gia'
presenti nelle amministrazioni pubbliche, i momenti di effettiva
innovazione si possono cosi' riassumere:
1) i trasferimenti per mobilita' saranno disposti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo iter attuativo, quindi, si articolera':
in una fase ricognitiva delle vacanze e degli esuberi, con il che
si ottiene anche il consenso delle amministrazioni riceventi e
cedenti;
nella pubblicita' di tali situazioni;
nell'espressione di volonta' degli interessati e quindi,
verificate le corrispondenze fra offerta e domanda, decretazione del
trasferimento mediante provvedimento del Presidente del Consiglio;
2) concreta possibilita' di provvedere a trasferimenti d'ufficio
nei confronti di quei dipendenti, che sicuramente in posizione di
eccedenza, non ricerchino nella fase si attuazione della mobilita'
volontaria una loro adeguata sistemazione in uno dei posti
disponibili pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, contrariamente alla precedente normativa, che prevedeva
l'accordo con le OO.SS., le graduatorie per l'attuazione dei
trasferimenti d'ufficio si effettuano sulla base di criteri gia'
stabiliti dalla legge e che, pertanto, sono d'immediata
applicazione;
3) inoltre, e' stabilito che il personale non disposto ad
accettare il posto di lavoro indicato nel provvedimento di
trasferimento d'ufficio viene collocato in disponibilita', ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) sara' possibile, a domanda, il trasferimento di personale fra
le diverse amministrazioni pubbliche, anche nei casi di non
eccedenza, previo assenso delle amministrazioni interessate ed a
condizione che quella cedente dimostri di poter coprire il posto
lasciato libero dal dipendente trasferito;
5) e' previsto che si dovra' dare sistemazione al personale di
ruolo collocato in posizione soprannumeraria.
In diverse amministrazioni, infatti, coesistono vacanze di organico
e posizioni soprannumerarie - come ad esempio quelle relative a
personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977 - che dovranno
essere disciplinate in modo da coprire le vacanze di organico e
sottoporre l'eventuale eccedenza a procedura di mobilita';
6) al fine, poi, di assicurare all'istituto della mobilita' la
piu' puntuale, generale ed efficace attuazione, il decreto
legislativo ha conferito particolari compiti ai comitati provinciali
e comitati metropolitani in materia di razionale distribuzione del
personale nei pubblici uffici. Infatti ad essi e' demandato il
compito di formulare proposte di trasferimento in ambito provinciale
al Dipartimento della funzione pubblica, che adottera' i relativi
provvedimenti di trasferimento;
7) non si potranno effettuare assunzioni, nemmeno quelle relative
a categorie protette, ove non si dia attuazione, in via preliminare,
alla mobilita' in tutte le sue fasi.
Tutta la tematica della mobilita', negli aspetti richiamati, dovra'
essere disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400. In attesa dell'emanazione di tale decreto restano ferme le
disposizioni vigenti.
Quanto sopra evidenzia l'interesse del Parlamento e del Governo
verso l'istituto della mobilita', al quale viene cosi' assegnato il
compito di acquisire personale alle amministrazioni prioritariamente
rispetto alle altre forme di reclutamento, con il duplice obiettivo
di distribuire il personale gia' in servizio in modo da eliminare le
eccedenze a vantaggio delle necessita' di organico esistenti in
amministrazioni e sedi di servizio diverse, e contemporaneamente di
conseguire efficienza ed economia di gestione complessiva nella
pubblica amministrazione.
Pertanto, si invitano le amministrazioni a concludere con
tempestivita' le operazioni di mobilita' gia' avviate e non ancora
concluse ed a darne atto in sede di richiesta di autorizzazione per
nuove assunzioni o per indire concorsi nelle amministrazioni
statali.
Si ricorda la disposizione contenuta nella circolare 31 gennaio
1992 del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla quale,
nel caso in cui siano esistenti ed utilizzabili graduatorie gia'
predisposte per la mobilita', le amministrazioni possono coprire i
posti vacanti, compresi quelli resisi ulteriormente disponibili dopo
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi ed effetti di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n.
325, mediante l'utilizzo di dette graduatorie ed a condizione che i
dipendenti interessati non siano gia' stati trasferiti in esito a
diversa domanda di mobilita'. In merito si comunica che, la copertura
amministrativa di tale operazione e' stata disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1992 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 gennaio 1992.
Infine, si ricorda che per coprire posti disponibili mediante
mobilita' volontaria e per la mobilita' prevista dai contratti dei
singoli comparti, non occorre alcuna autorizzazione. Per i dipendenti
trasferiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 325/1988 agli enti locali e' previsto il corrispondente
trasferimento dei fondi relativi alle retribuzioni, regolato dai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n.
428 e 5 giugno 1992, n. 473.
L'attuazione di quanto previsto nei due citati provvedimenti e'
demandata ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
Appena possibile, tutte le amministrazioni pubbliche saranno
invitate con successiva circolare a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica le eccedenze di personale e le disponibilita' nelle
piante organiche, per avviare un nuovo ciclo di mobilita'.
6. - Varie.
Si ricorda, infine, che sia le assunzioni di personale che le
autorizzazioni ad indire concorsi avvengono con specifico riferimento
alle sedi territoriali in cui si evidenziano le vacanze e che il
personale assegnato in una sede non puo' essere altrove utilizzato,
ne' per comandi, ne' per distacco, ne' trasferito in altre
amministrazioni se non dopo decorsi sette anni di permanenza nella
sede di servizio ove e' stato effettuato il concorso.
Gli organi di controllo sono invitati a vigilare sulla corretta
applicazione delle sopra richiamate indicazioni.
p. Il Presidente: SACCONI
----> Vedere Tabella a Pag. 12 della G.U. <----
NOTE ESPLICATIVE
PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO
Colonna (1): in questa colonna vanno riportate le qualifiche
funzionali o le categorie avendo cura di riempire per ogni
qualifica, uno o piu' prospetti a seconda del numero dei profili
professionali appartenenti alla qualifica.
Colonna (2): in questa colonna va indicato il profilo
professionale. Gli enti locali avranno cura di specificare
l'eventuale professionalita'.
Colonna (3): in questa colonna vanno riportate le consistenze
numeriche delle dotazioni organiche per ogni profilo professionale.
Colonna (4): in questa colonna va riportato il numero dei presenti
in servizio di ruolo per ogni profilo professionale.
Colonne (5) e (6): in queste colonne va riportato il numero di
eventuali presenti in servizio in ruolo soprannumerario (ad es. per
effetto della legge n. 285/77 o per disposizioni contrattuali). Il
dato della colonna (5) non comprende il numero dei dipendenti ex
legge n. 285/77, eventualmente gia' inquadrato nei ruoli ordinari,
che e' compreso, evidentemente, nel dato della colonna (4).
Colonna (7): in questa colonna va riportato il numero dei presenti
in servizio di ruolo a tempo parziale, ricompreso nel dato della
colonna (4).
Colonna (8): in questa colonna va riportato il numero dei presenti
in servizio a tempo determinato, con esclusione del personale con
incarico di consulenze, di progettazione, ecc.
Colonne (9) e (10): in queste colonne va riportato il numero dei
dipendenti in comando presso altre amministrazioni o provenienti da
altre amministrazioni ed in servizio presso l'ente.
Colonne (11) e (12): in queste colonne va riportato il numero dei
dipendenti collocati in posizione di fuori ruolo presso altre
amministrazioni o provenienti da altre amministrazioni ed in
servizio presso l'ente.
----------
N. B. - I dipendenti comandati o posti in posizione di fuori ruolo
presso altre amministrazioni di cui alle colonne (9) e (11) sono
parte del personale gia' indicato nella colonna (4).
Le amministrazioni con uffici territoriali avranno cura di
riempire il prospetto per ogni sede periferica, tenendo conto che
l'aggregazione minima dev'essere fatta a livello provinciale. La
situazione rappresentata in prospetto e' riferita alla data della
richiesta di autorizzazione.
TESTO DELLE PIU' RECENTI NORME LEGISLATIVE
RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE
Il testo dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1991, n. 421: "Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline
in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
finanza territoriale" e' il seguente:
Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica e'
delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti
al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa
per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua
riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti collegati
al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione a
l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma,
e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano
ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati
mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una
disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione
del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello
stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti
sindacali e della contrattazione compatibili con le norme
costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale
della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito
organismo tecnico, dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio
dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo,
corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari,
sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione
alla sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici
giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata;
prevedere che la legittimita' e la compatibilita' economica
dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della
Corte dei conti, che dovra' pronunciarsi entro un termine certo,
decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di
cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il
personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1)
a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice
ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del
lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del
decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase
transitoria di cui alla lettera a); la procedibilita' del ricorso
giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di
conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante
verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge,
ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla
stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti
materie:
1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori
nell'espletamento di procedure amministrative;
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi;
3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono
def- inite previa informazione alle organizzazioni sindacali
interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6) la garanzia della liberta' di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica,
scientifica e di ricerca;
7) la disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita'
tra l'impiego pubblico ed altre attivita' e i casi di divieto di
cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti
parita' di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non
inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi
ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al
personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali
ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e
prefettizia;
f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere
diplomatica e prefettizia e le relative modalita' di accesso;
prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di piu'
elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacita'
professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti
di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche
mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo
figure di vertice con distinte responsabilita'
didattico-scientifiche e gestionaliorganizzative;
g) prevedere:
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli
di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti -
nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle
direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di
direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione
di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di
bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse
strumentali; cio' al fine di assicurare economicita', speditezza e
rispondenza al pubblico interesse dell'attivita' degli uffici
dipendenti;
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero
attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, nonche' la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di
mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in
relazione alla rilevanza e complessita' delle funzioni e della
quantita' delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate;
tale individuazione dovra' comportare anche eventuali accorpamenti
degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per
l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in
servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati
ai sensi della presente norma;
5) una apposita, separata area di contrattazione per il
personale dirigenziale non compreso nella lettera c), cui
partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale
interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie
professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle
relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione
per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione
sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro i limiti massimi globali,
per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente;
prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre
amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva
per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la
revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni,
concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando
l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando
altresi' la composizione degli organi di controllo anche al fine di
garantire l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo
stesso;
i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento
degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonche' sul
contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati
dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi
contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di prorogare
l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne
l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali,
nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con
compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della
funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il
piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare
l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato;
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni
giurisdizionali l'entita' globale della spesa per il pubblico
impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro
del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del
tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla
pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento
impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza
una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
della spesa globale;
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni
superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva
delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con
provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un
periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con
il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente
all'attivita' svolta e che comunque non costituisce assegnazione
alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei
compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri,
procedure e modalita' di detta assegnazione;
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici
accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici
dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti
disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare
direttamente tali trattamenti alla produttivita' individuale e a
quella collettiva ancorche' non generalizzata ma correlata
all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la
determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di
valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di
attivita' particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose
per l'incolumita' personale o dannose per la salute; prevedere che
siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed
accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilita'
personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei
trattamenti economici accessori;
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi
rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che
l'amministrazione,ente, societa' o persona fisica che hanno
conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione
incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui
al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni
di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in
relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa
attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso
art. 24;
q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere
l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la
fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente
l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione
collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei
permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali
limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della
diversa dimensione e articolazione organizzativa delle
amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo
complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di
cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla
ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla
rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi della normativa
vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere
che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della
funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei
beneficiari dei permessi sindacali, inoltre prevedere, secondo i
tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e
permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati
relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano
annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica
elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli
elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo
1983, n. 93.
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione
del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che
le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove
assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette,
in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo
il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in
caso di accertata possibilita' di copertura dei posti vacanti
mediante mobilita' volontaria, ancorche' realizzabile a seguito
della copertura del fabbisogno di personale nella sede di
provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e
l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti
pubblici in determi- nate sedi, stabilendo in sette anni il relativo
periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione,
escludendo anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi
o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere
che i trasferimenti mediante mobilita' volontaria, compresi quelli
di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e che il personale eccedente, che non accetti la mobilita'
volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora non
ottemperi, sia collocato in disponibilita' ai sensi dell'art. 72 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali,
la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del
codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a
societa' private per effetto di norme di legge, di regolamento o
convenzione, che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni
esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando,
a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici
per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche
amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e
loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali,
delle pro- cedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle
modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle
amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in
determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli
o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove
psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere
altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della
legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato,
delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie
stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione;
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e
delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle
rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il
personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere
utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilita', per lo
svolgimento di mansioni relative a profili professionali di
qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado in posti e
classi di concorso diversi da quelli di titolarita', anche per
ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto
personale docente soprannumerario e consentito purche' in possesso
di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la
normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in
soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a
domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e
nelle sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti delle
dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della
pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiali n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di
corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi
valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli
di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore
mobilita' professionale all'interno del comparto scuola in relazione
ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai
cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento;
prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione
della mobilita' professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a
quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra
i posti riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo
solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilita' in
ciascun anno scolastico;
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle
dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli
istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al
raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a
modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge
20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni;
sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi
decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio
1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione
delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale
della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto:
conseguentemente dovra' essere prevista una nuova regolamentazione
di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per
garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per
concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione
potra' consentire una utilizzazione complessiva di personale non
superiore alle mille unita';
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano
destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali.
Cio' nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse
attivita' di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e
successive modificazioni;
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il
conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la
possibilita' di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la
copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali
non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero
anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze
termporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola
l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo
l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia; nelle sole
classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda
servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non
inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non riprendano
servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo
svolgimento di altri compiti;
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei
criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni
giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione,
efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento
delle procedure di concorso mediante un piu' razionale accorpamento
delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle
sedi di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in
quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando
un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi
in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento.
La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una
adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da
sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio
di insegnamento;
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle
relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione
alla previsione di effettiva disponibilita' di cattedre e di posti
e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di
subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della
spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del
sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione
del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalita'
scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo,
individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico
impiego;
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei
diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241;
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del
mandato. Tale periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e
del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione
delle amministrazioni pubbliche e della piu' razionale utilizzazione
dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione
della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari,
prevedendo altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi
e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito
organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di
pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche
al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici
pubblici.
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi
in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle
disposizioni del presente articolo costituiscono altresi' per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente
articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla
data di trasmissione.
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati
dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al
comma 4, potranno essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1992, n.
29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, con norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
e' il seguente:
Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione
delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente
decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto,
le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per
circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per
qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni
di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo,
comando, distacco e per contatto a tempo determinato e a tempo
parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri
uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui
all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di
integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando
le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine
di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici
dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento,
riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di
realizzare, anche un riferimento ai principi ed ai criteri fissati
nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli
4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti
delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel
limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'
di personale previste nelle predette tabelle.
2. I criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo
eventuale esame con le confederazioni sindacali, maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalita' di cui
all'art. 10, sono individuati in relazione agli specifici bacini di
utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado
di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. Le
amministrazioni pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi
di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse,
anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita'
e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni
statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad
ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti
dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni
pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta
direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le
proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma
8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di
deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1,
lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale
reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171.
Il testo dell'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, con legge 14 novembre
1992, n. 438, e' il seguente:
8. Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223. In ogni caso per
l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da
specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'art. 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412. Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. I riferimenti
temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, sono ulteriormente prorogati di un anno.
Il testo dell'art. 1- bis della legge 26 novembre 1992, n. 460, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992,
n. 393, e' il seguente:
Art. 1-bis (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
nella pubblica amministrazione). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale assunto in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma
6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'art. 18 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, puo' essere prorogato
di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine
contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'art. 4, comma
8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, comma 8,
del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di
inizio del periodo di proroga.
2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto per
scadenza del termine contrattuale puo' essere riammesso in servizio
per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle
amministrazioni interessati.