DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 1993
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali prof. Gian Franco Ciaurro.(GU n.57 del 10-3-1993)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1993, con il quale al Ministro senza portafoglio prof. Gian Franco Ciaurro e' stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali; Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le vigenti disposizioni recanti attribuzioni al Ministro stesso; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali prof. Gian Franco Ciaurro, salve le competenze attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri, e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a: a) le attivita' inerenti le politiche comunitarie di carattere generale o per specifici settori, assicurandone coerenza e tempestivita' e riferendone periodicamente alle Camere; b) l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86, in particolare per quanto concerne l'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 4; c) l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, nonche' le procedure delle attivita' di adempimento agli obblighi comunitari, ivi comprese le pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; d) la definizione della posizione italiana nella formulazione di atti comunitari, anche attraverso la consultazione di operatori privati e di parti sociali interessati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche competenti per settore; e) le riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relative al "Mercato interno", rappresentando l'Italia d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed anche avvalendosi di funzionari designati dai Ministeri interessati; f) il coordinamento dei finanziamenti comunitari nei confronti delle amministrazioni, enti e soggetti destinatari, nonche' la promozione delle iniziative di controllo, verifica ed efficace utilizzo delle risorse, anche intervenendo ai fini dalla tempestiva disponibilita' delle risorse nazionali connesse e dell'attivazione del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni; g) l'attuazione, in qualita' di autorita' competente, del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei - (PIM), nonche' dei regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, CEE numeri 4253, 4254, 4255 e 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 e CEE n. 4042/89 del Consiglio del 19 dicembre 1989, relativi alla destinazione dei fondi comunitari a finalita' strutturali, mantenendo, relativamente alle azioni previste in tali regolamenti, i rapporti con le autorita' territorialmente competenti e con gli organi delle Comunita' europee, in collegamento con il Ministero degli affari esteri; h) la formazione di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari; i) la presidenza del comitato interministeriale per i PIM, del comitato interamministrativo per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunita' europee e del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvedendo alla costituzione della relativa segreteria permanente. Per quanto concerne la materia degli affari regionali, il Ministro e' altresi' delegato, ad esercitare le seguenti funzioni con riguardo a: a) l'esame delle leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e i conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; b) l'azione del Governo inerente i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; c) l'elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti; d) i problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; e) il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; f) l'attivita' dei Commissari del Governo nelle regioni, nonche' la nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; g) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; h) i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze regionali o di rilievo comunitario, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; i) la definizione di questioni inerenti l'attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; l) gli atti relativi alle funzioni di indirizzo, e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni ove sia previsto un intervento del Presidente del Consiglio. Il Ministro e' inoltre delegato: a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnicoamministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 1993 Il Presidente: AMATO