N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1993

                                 N. 90
      Ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 del petore di Monza nel
 procedimento civile vertente tra Talon Marcello e l'ospedale
 S. Gerardo di Monza, presidio multizonale della U.S.S.L. n. 64
 Regione Lombardia - Sanita' pubblica - Crediti nascenti dalla
    prestazione   di   servizi  ospedalieri  (rivalsa  ospedaliera)  -
    Recupero presso terzi responsabili - Utilizzazione della procedura
    coattiva di cui al r.d. n. 639/1910 ma con estensione della stessa
    (nella normativa  statale  non  prevista)  anche  ai  crediti  non
    liquidi  e  non  esigibili  -  Emissione, in base all'accertamento
    sulla  responsabilita'  compiuto  dall'autorita' amministrativa e,
    per giunta,  senza  contraddittorio,  di  una  ingiunzione  dotata
    dell'efficacia di titolo esecutivo mediante visto di esecutorieta'
    del   pretore  limitato  all'esame  della  regolarita'  formale  -
    Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa  e
    lesione  della  sfera  di  competenza  regionale  da  cui esula la
    materia  della  tutela  giurisdizionale  (sentenze   della   Corte
    costituzionale  nn.  727/1988,  594/1990,  489  e  505 del 1991) -
    Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale  n.  304/1986
    concernente questione analoga.
 (Legge regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1; legge regione
    Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, art. 16, terzo comma, u.p.).
 (Cost., artt. 3, 24, 108 e 117).
(GU n.11 del 10-3-1993 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento  della riserva, rileva che Marcello Talon ha svolto
 una opposizione ( ex art. 5 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639)  avverso
 una  ingiunzione  di pagamento emesso dal rappresentante del presidio
 multizonale "Ospedale San Gerardo dei Tintori" in data 9 giugno 1992;
 tale ingiunzione era stata emessa ai sensi dell'art.  1  della  legge
 regionale  8  luglio  1989,  n. 27; l'ingiunzione era stata emessa in
 quanto Marcello Talon aveva  procurato  lesioni  personali  (frattura
 ossa  nasali)  a  Severino  Talon;  costui era stato ricoverato il 28
 maggio  1986  presso  l'ospedale  di  Monza  ed  aveva  ivi  ricevuto
 prestazioni ospedaliera per un valore totale di L. 3.120.500. Poiche'
 l'amministrazione  ospedaliera  aveva  ritenuto  di  identificare  il
 "responsabile civile" in Talon Marcello, gli aveva ingiunto, ex  r.d.
 14 aprile 1910, n. 639, il pagamento delle relative spese.
    L'opponente  espose  che  sull'accertamento  delle responsabilita'
 pendeva giudizio civile (in sede di appello) e  che  il  procedimento
 "coattivo" doveva ritenersi improcedibile per il mancato accertamento
 dei presupposti.
    L'amministrazione ospedaliera convenuta non si e' costituita.
    In  via  pregiudiziale,  va  rilevata  di  ufficio la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 16, terzo  comma,  della  legge
 regionale  della  Lombardia  15  gennaio  1975, n. 5 (come modificato
 dalla legge regione 8 luglio 1989, n.  27)  che  consente  agli  enti
 regionali  di  avvalersi "nei confronti dei responsabili civili", per
 crediti non liquidi e non esigibili,  della  procedura  ingiunzionale
 prevista dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
    La  normativa  regionale  appare  violatrice di norme fondamentali
 della legislazione nazionale attenenti alla giurisdizione.
    L'art. 1 della legge regione Lombardia dell'8 luglio 1989, n.  27,
 cosi' dispone:
    "L'art.  16  della  legge  regionale  15  gennaio  1975,  n. 5, e'
 sostituito dal seguente:
    'Art. 16 (Azione di rivalsa in caso di responsabilita' di terzi)'.
    1. A decorrere dal 1½ gennaio 1986 il diritto di rivalsa nel  caso
 di  responsabilita'  di terzi per recupero delle spese di ricovero e'
 esercitato dagli enti responsabili dei servizi di zona.
    2. A tal fine, i presidi ospedalieri, compresi i presidi  sanitari
 multizonali  di  assistenza  ospedaliera,  gli istituti di ricovero e
 cura a carattere scientifico sono  tenuti  a  trasmettere  agli  enti
 responsabili dei servizi di zona, nel cui territorio sono ubicati, le
 segnalazioni di ricoveri determinati da fatti comportanti presumibili
 responsabilita' di terzi.
    3.  Il comitato di gestione degli enti responsabili dei servizi di
 zona interessati delibera in materia di rinunce e  transazioni  rela-
 tive  all'esercizio  del  diritto di cui al precedente primo comma ed
 autorizza il presidente a promuovere l'eventuale azione civile per il
 recupero delle  prestazioni  sanitarie  erogate.  Nei  confronti  dei
 responsabili  civili  puo',  altresi',  darsi  corso  alle  procedure
 previste dal  testo  unico  14  aprile  1910,  n.  639  e  successive
 modificazioni".
    Tale  norma ha legittimato da parte degli organi "responsabili dei
 servizi di zona" una forma  di  autotutela  che  si  pone  fuori  dei
 principi giurisdizionali nazionali.
    Difatti,  attraverso  la procedura della riscossione delle entrate
 patrimoniali ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, gli organi  sanitari  di
 zona provvedono direttamente:
      1) a valutare che le spese sanitarie erogate sono la conseguenza
 di un fatto illecito generatore di responsabilita';
      2)   ad   accertare,   in  via  amministrativa,  la  presumibile
 responsabilita' civile di taluno ed il rapporto di causalita' tra  il
 fatto lesivo e la spesa sanitaria;
      3) a liquidare direttamente la somma rappresentativa delle spese
 sanitarie eseguite;
      4)  a emettere una ingiunzione immediatamente esecutiva, dopo il
 visto di esecutorieta' del pretore;
      5) ad agire esecutivamente per il recupero della  somma  di  cui
 all'ingiunzione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Tale  procedura,  consentita da una legge regionale, appare lesiva
 dei principi costituzionali di cui agli artt. 108 e 117, nonche' 24 e
 3 della Costituzione.
    La questione merita di essere sottoposta  al  vaglio  della  Corte
 costituzionale perche' rilevante e non manifestamente infondata.
 Non manifesta infondatezza.
   Nel  cso di specie l'ente ospedaliero si e' avvalso della procedura
 ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639, al di fuori  di  qualsivoglia  previo
 accertamento  giurisdizionale  della responsabilita' ed il pretore ha
 apposto il visto di esecutorieta' (sanzionando la "legalita'" di tale
 procedura prevista da una legge regionale).
 Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    La norma della legge  regionale  sospettata  d'incostituzionalita'
 disciplina  non  solo  l'ipotesi  della  azione di "rivalsa" (ammessa
 dalla legislazione nazionale) ma introduce surrettiziamente una forma
 di "processo amministrativo" privo di contraddittorio nel quale viene
 accertata la "responsabilita'"  di  un  terzo,  contro  il  quale  si
 utilizza  una  procedura coattiva di riscossione; tale previsione in-
 troduce un'innovazione  in  materia  di  tutela  giurisdizionale  che
 incide   sul  processo  giurisdizionale  comprimendo  vistosamente  i
 diritti soggettivi della parte contro cui viene emessa la ingiunzione
 e contro la quale, secondo le norme  statali,  potrebbe  essere  solo
 svolta  una  azione  civile  in  via  ordinaria (creando una profonda
 discriminazione nell'esercizio del diritto di difesa da  parte  della
 persona  contro  cui  e'  stata  emessa  la  ingiunzione: art. 24 con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione).
 Violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione.
    Siffatta   innovazione,   inoltre,   non   appare   consentita  al
 legislatore regionale (art. 108 della Costituzione) perche'  comporta
 interferenza  su  materia  che  esula  dall'ambito  delle  competenze
 costituzionalmente  attribuite   alla   regione   (art.   117   della
 Costituzione) e che e' oggetto di espressa riserva di legge statale.
    La  Corte  costituzionale  si e' gia' pronunciata in materia ed ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
 normative contenute in leggi emanate da altre regioni, per violazione
 del   principio   della   riserva   di   legge   statale  in  materia
 giurisdizionale, ribadendo il principio secondo il quale  le  regioni
 sono  incompetenti  a dettare norme in materia giurisdizionale, anche
 quando  la  potesta'  normativa  si  esplichi  attraverso   la   mera
 riproduzione  delle  norme  statali  (cfr.  le sentenze del 20 giugno
 1988, n. 727, del 28 dicembre 1990, n. 594, del 27 dicembre 1991,  n.
 489 e del 30 dicembre 1991, n. 505).
 La precedente decisione della Corte costituzionale.
    E'  pur  vero  che  la  sentenza della Corte costituzionale del 31
 dicembre 1986, n. 304 (Foro it., 1987, I, 1998) ha  riconosciuto  che
 le norme del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, sono applicabili ex se alle
 regioni,  indipendentemente  da  ogni  specifico  rinvio  delle leggi
 regionali a quelle statali; di conseguenza ha riconosciuto  legittime
 costituzionalmente  l'art.  15  della legge regione Emilia-Romagna 14
 maggio 1975, n. 30 e l'art. 2 della legge regione Puglia 15  novembre
 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono per il recupero dei crediti
 dell'amministrazione  regionale (le spese di "spedalita'") il ricorso
 alla procedura coattiva di cui al citato r.d. n. 639/1910.
    Tale principio e' stato il punto di arrivo di una  interpretazione
 evolutiva  dell'art.  1  del  citato  t.u. in punto di legittimazione
 degli enti pubblici alla procedura di autotutela, ed  in  particolare
 la  applicabilita'  della detta procedura da parte di enti diversi da
 quelli indicati nell'art. 1 cit.,  il  quale  contiene  l'indicazione
 precisa  dei suoi destinatari, senza potervi comprendere (perche' non
 ancora esistenti all'epoca) le regioni - sia a statuto  speciale  che
 ordinario - accanto agli altri enti territoriali (comuni e province).
 Inapplicabilita' ai crediti "non liquidi" e "non esigibili".
    Il riconoscimento della potenziale utilizzabilita' della procedura
 ex  r.d.  14  aprile  1910,  n.  639,  da  parte  delle  regioni, non
 autorizza, pero', a ritenere che la legge regionale  possa  estendere
 tale  procedura  oltre  che  ai crediti "liquidi ed esigibili"; al di
 fuori  di  tale  previsione   legge   regionale   che   sancisca   la
 utilizzabilita' della procedura ex r.d. n. 639/1910 appare viziata di
 illegittimita'.
    Infatti,   la   citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
 304/1986, nel riconoscere l'applicabilita' della  procedura  coattiva
 anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di
 servizi  pubblici  erogati dalle regioni e, quindi, al recupero delle
 spese di "spedalita'" non ha inteso ricomprendervi i casi in  cui  il
 credito   non   sia  certo,  liquido  ed  esigibile,  che  ha,  anzi,
 espressamente escluso;  l'ammissibilita'  della  procedura  e'  stata
 riferita  unicamente  alla  nozione  classica di "spese di spedalita'
 ossia al recupero di spese di ricovero ospedaliere sostenute a favore
 di non aventi diritto all'assistenza  sanitaria".  Trattasi,  dunque,
 della  c.d.  "rivalsa  ospedaliera"  che  - nel regime anteriore alla
 riforma sanitaria - le abrogate leggi 3 dicembre 1931, n. 1580  e  26
 aprile  1954,  n.  251, conferivano alle amministrazioni di ospedali,
 comuni o manicomi pubblici (v. Cass. 4569-78, 1775-86) nei  confronti
 dei ricoverati abbienti o dei loro congiunti obbligati agli alimenti.
 E'  agevole,  pero', a questo punto osservare che tale fattispecie e'
 del tutto diversa dal caso in esame dove  la  procedura  coattiva  e'
 stata  esercitata  nei confronti di un terzo che, per disposizione di
 legge regionale, dovrebbe rispondere di  un  fatto  illecito  da  lui
 commesso ed accertato da organi amministrativi regionali.
 Rilevanza.
    La  questione  e'  rilevante,  in  particolare, perche' investe la
 legittimita'  costituzionale  della  configurabilita'  di  una  forma
 privilegiata (ingiustificata) di tutela giurisdizionale accordata con
 legge regionale tale esorbitare i limiti delle attribuzioni regionali
 e  da  comprimere  i  diritti  di  difesa  a  favore  della  pubblica
 amministrazione (parte nell'instaurando processo); questo giudice, in
 caso di accertata fondatezza della  questione  di  costituzionalita',
 essendo venuto meno il potere dell'Ente di utilizzare il procedimento
 ex  r.d.  14  aprile  1910,  n.  639,  per "accertare responsabilita'
 civili" dovrebbe accogliere l'opposizione della parte convenuta.
    La causa viene, pertanto, sospesa e gli atti trasmessi alla  Corte
 costituzionale  affinche'  si  pronunci sulla questione pregiudiziale
 esaminata.
                               P. Q. M.
   Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  1  della  legge  regionale
 Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, che  modifica  l'art.  16  della
 legge  regionale 15 gennaio 1975, n. 5, limitatamente al terzo comma,
 ultima parte con riferimento agli artt. 24 e 3,  nonche'  108  e  117
 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  del
 cancelliere  al  presidente  della giunta regionale della Lombardia e
 comunicata alla segreteria del  presidente  del  consiglio  regionale
 della Lombardia;
    Dispone  che  il  cancelliere  comunichi la presente ordinanza, in
 forma integrale  alle  parti,  comprese  quella  non  costituita  (in
 ossequio   alla   giurisprudenza,   in   tal   senso,   della   Corte
 costituzionale).
      Monza, addi' 5 gennaio 1993
                         Il pretore: D'AIETTI

 93C0192