MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 marzo 1993 

  Autorizzazione al  presidio  ospedaliero  di  S.  Remo  dell'unita'
sanitaria  locale  n.  2  della  regione  Liguria  ad avvalersi della
facolta' di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la
fotoriproduzione sostitutiva delle lastre  radiografiche  prodotte  a
partire dal 1› gennaio 1985.
(GU n.62 del 16-3-1993)

                             IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
settembre  1974  recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei
documenti   di   archivio   e   di   altri   atti   delle   pubbliche
amministrazioni;
  Visto  il  proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  in
data   29   marzo   1979,  con  il  quale  sono  state  approvate  le
caratteristiche  della  pellicola  destinata  alla   fotoriproduzione
sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche
amministrazioni;
  Visto  l'art.  8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la richiesta  n.  04826  del  1›  aprile  1992  del  presidio
ospedaliero di Sanremo, unita' socio sanitaria locale n. 2 Sanremese,
e - a completamento - la successiva nota n. 19205 del 28 maggio 1992;
  Considerato  che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta -
non sono compresi  nelle  categorie  escluse  dalla  fotoriproduzione
sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;
  Udito  il  comitato  di  settore  per  i   beni   archivistici   in
sostituzione  della  commissione  di  cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il presidio ospedaliero di Sanremo, unita' sanitaria locale  n.  2,
e'  autorizzato  ad avvalersi della facolta' di cui all'art. 25 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le lastre radiografiche  prodotte  a
partire dal 1› gennaio 1985.
  Le  modalita'  di  riproduzione  ed i procedimenti tecnici dovranno
essere corrispondenti a quelli previsti dal  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  11  settembre  1974,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974.
  La pellicola da usare,  fermo  restando  che  sara'  costituito  un
originale  negativo  di  sicurezza  per sostituire ai sensi e per gli
effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  i  documenti
riprodotti,  dovra'  possedere le caratteristiche tecniche prescritte
dal decreto ministeriale 29  marzo  1979  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979.
  Gli originali dei suddetti documenti, di cui e' stata effettuata la
fotoriproduzione   sostitutiva,   possono   essere  distrutti  se  si
riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 marzo 1993
                                                 Il Ministro: RONCHEY