N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1991- 3 marzo 1993

                                N. 112
       Ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 3 marzo 1993) dalla commissione tributaria
  di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Nicosia Giuseppa
  contro l'ufficio registro successioni di Catania
 Imposta di successione - Applicazione dell'imposta globale
    sull'intero  asse  ereditario  e  non  invece  sulle singole quote
    ereditarie - Irragionevole violazione della capacita' contributiva
    del singolo beneficiario  che  viene  cosi'  assoggettato  ad  una
    imposta  superiore,  prescindendosi dai trasferimenti di ricchezza
    in suo favore).
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.12 del 17-3-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3222/91 prodotto da
 Nicosia  Giuseppa  avverso  l'avviso  di  liquidazione  scad.   64313
 dell'ufficio registro successioni di Catania;
    Letti gli atti;
    Sentiti i presenti come da verbale;
    Udito il relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
    L'avviso  in cotestazione trae origine dalla successione di Leanza
 Giovanni, apertasi il 21  gennaio  1989  e  dichiarata  con  denunzia
 registrata al n. 43 vol. 2572.
    L'ufficio,  con l'avviso in contestazione notificato il 31 gennaio
 1991,  detereminava  in  L.  135.493.200,  oltre   spese,   l'imposta
 principale  liquidata  in  base  ai  dati  riportati  nella  denunzia
 presentata dalla ricorrente.
    La parte chiede  dichiararsi  illegittimo  l'avviso  impugnato  in
 quanto  l'Ufficio nelle determinazione dell'imposta non ha dedoto dal
 valore dell'asse ereditario i legati di somme per L. 320.000.000,  ha
 applicato  la  presunzione del 10% per denaro, mobilia e gioielli non
 depurando l'asse ereditario dei legati di cui sopra, non ha  ritenuto
 esenti i due legati di L. 10.000.000 a favore di enti essistenziali a
 norma  dell'art.  3 del d.D.P. n. 637/1972 ed in subordine chiede che
 venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 6 del d.P.R. n.  637/1972  in  relazione  agli  art.  3  e  53  della
 Costituzione   perche'   detta   norma,   stabilendo   l'applicazione
 dell'imposta  globale  con  aliquote  progressive  a   scaglioni   da
 applicarsi,  pero',  sull'intero  asse  e  non  sulle  singole  quote
 ereditarie, determina una violazione della capacita' contributiva del
 singolo beneficiario.
                             O S S E R V A
    Quest'ultima questione e'  prevalente  ed  assorbente  rispetto  a
 tutte  le  altre  in  quanto  la  commissione ritiene rilevante a non
 manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' relativa
 all'imposta sul valore globale.
    Invero  gia'  in  passato  e'   stato   sollevato   conflitto   di
 costituzionalita'  peraltro  disatteso dalla Corte costituzionale con
 ordinanze n. 172 dell'11 febbraio 1988 e n. 222 del 20  aprile  1989,
 pero'  la  commissione  giudicante  ritiene  che  il  problema sembra
 meritevole di un piu' attento esame.
    Infatti la Corte ha detto che  l'imposta  sul  valore  globale  e'
 un'imposta che attiene alla massa ereditaria e che colpisce la stessa
 unitariamente considerata prescindendo dai trasferimenti di ricchezza
 in  favore  dai  singoli  eredi o legatari. L'osservazione non appare
 pero' rispondente in quanto la  massa  non  e'  soggetto  di  diritto
 tributario  ne' soggetto passivo dell'imposta successoria per come si
 desume  dall'art.  5  del  d.P.R.  n.  637/1972   che   si   richiama
 esclusivamente  agli  eredi, ai legatari ed ai donatori. Sono appunto
 questi ultimi in ogni caso a scontare  effettivamente  l'imposta  sul
 valore globale con una aliquota che e' quella relativa al complessivo
 coacervo  trasferito e pertanto debbono pagare un importo superiore a
 quello che si otterrebbe applicando l'imposta a quanto  singolarmente
 trasferito ad ogni beneficiario.
    Anche   la   decisione  n.  68/1985  della  Corte,  relativa  alla
 solidarieta' sostanziale tra coeredi per il pagamento dell'imposta di
 successione sull'intero asse ereditario,  non  consente  di  ritenere
 infondata  la  questine  in  oggetto  in  quanto la violazione che si
 denunzia attiene non solo l'art.  53  della  Costituzione,  ma  anche
 l'art.  3.  Infatti  in  situazioni  egualitarie,  e cioe' in caso di
 eguali imborsi di singoli eredi, si verrebbe ad applicare un  diversa
 imposizione   a   seconda  degli  introiti  complessivi  di  tutti  i
 beneficiari.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestatamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637/1972  in
 relazione  agli  art.  3 e 53 della Costituzione perche' detta norma,
 stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote  progres-
 sive  a  scaglioni da applicarsi, pero', sull'intero asse e non sulle
 singole quote ereditarie,  postula  una  violazione  della  capacita'
 contributiva del singolo beneficiario;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzione;
    Ordina che a cura della segreteria  di  questa  commissione  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato e della Camera dei deputati.
      Catania, addi' 10 ottobre 1991
                        Il presidente: TOSCANO
                                               Il relatore: BONACCORSI
    Depositata in segreteria oggi 7 novembre 1991.
                        Il segretario: CHILLEMI

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