N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1991- 3 marzo 1993
N. 112 Ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 marzo 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto da Nicosia Giuseppa contro l'ufficio registro successioni di Catania Imposta di successione - Applicazione dell'imposta globale sull'intero asse ereditario e non invece sulle singole quote ereditarie - Irragionevole violazione della capacita' contributiva del singolo beneficiario che viene cosi' assoggettato ad una imposta superiore, prescindendosi dai trasferimenti di ricchezza in suo favore). (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.12 del 17-3-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 3222/91 prodotto da Nicosia Giuseppa avverso l'avviso di liquidazione scad. 64313 dell'ufficio registro successioni di Catania; Letti gli atti; Sentiti i presenti come da verbale; Udito il relatore; RITENUTO IN FATTO L'avviso in cotestazione trae origine dalla successione di Leanza Giovanni, apertasi il 21 gennaio 1989 e dichiarata con denunzia registrata al n. 43 vol. 2572. L'ufficio, con l'avviso in contestazione notificato il 31 gennaio 1991, detereminava in L. 135.493.200, oltre spese, l'imposta principale liquidata in base ai dati riportati nella denunzia presentata dalla ricorrente. La parte chiede dichiararsi illegittimo l'avviso impugnato in quanto l'Ufficio nelle determinazione dell'imposta non ha dedoto dal valore dell'asse ereditario i legati di somme per L. 320.000.000, ha applicato la presunzione del 10% per denaro, mobilia e gioielli non depurando l'asse ereditario dei legati di cui sopra, non ha ritenuto esenti i due legati di L. 10.000.000 a favore di enti essistenziali a norma dell'art. 3 del d.D.P. n. 637/1972 ed in subordine chiede che venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637/1972 in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione perche' detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progressive a scaglioni da applicarsi, pero', sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, determina una violazione della capacita' contributiva del singolo beneficiario. O S S E R V A Quest'ultima questione e' prevalente ed assorbente rispetto a tutte le altre in quanto la commissione ritiene rilevante a non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' relativa all'imposta sul valore globale. Invero gia' in passato e' stato sollevato conflitto di costituzionalita' peraltro disatteso dalla Corte costituzionale con ordinanze n. 172 dell'11 febbraio 1988 e n. 222 del 20 aprile 1989, pero' la commissione giudicante ritiene che il problema sembra meritevole di un piu' attento esame. Infatti la Corte ha detto che l'imposta sul valore globale e' un'imposta che attiene alla massa ereditaria e che colpisce la stessa unitariamente considerata prescindendo dai trasferimenti di ricchezza in favore dai singoli eredi o legatari. L'osservazione non appare pero' rispondente in quanto la massa non e' soggetto di diritto tributario ne' soggetto passivo dell'imposta successoria per come si desume dall'art. 5 del d.P.R. n. 637/1972 che si richiama esclusivamente agli eredi, ai legatari ed ai donatori. Sono appunto questi ultimi in ogni caso a scontare effettivamente l'imposta sul valore globale con una aliquota che e' quella relativa al complessivo coacervo trasferito e pertanto debbono pagare un importo superiore a quello che si otterrebbe applicando l'imposta a quanto singolarmente trasferito ad ogni beneficiario. Anche la decisione n. 68/1985 della Corte, relativa alla solidarieta' sostanziale tra coeredi per il pagamento dell'imposta di successione sull'intero asse ereditario, non consente di ritenere infondata la questine in oggetto in quanto la violazione che si denunzia attiene non solo l'art. 53 della Costituzione, ma anche l'art. 3. Infatti in situazioni egualitarie, e cioe' in caso di eguali imborsi di singoli eredi, si verrebbe ad applicare un diversa imposizione a seconda degli introiti complessivi di tutti i beneficiari.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 637/1972 in relazione agli art. 3 e 53 della Costituzione perche' detta norma, stabilendo l'applicazione dell'imposta globale con aliquote progres- sive a scaglioni da applicarsi, pero', sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie, postula una violazione della capacita' contributiva del singolo beneficiario; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzione; Ordina che a cura della segreteria di questa commissione venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e della Camera dei deputati. Catania, addi' 10 ottobre 1991 Il presidente: TOSCANO Il relatore: BONACCORSI Depositata in segreteria oggi 7 novembre 1991. Il segretario: CHILLEMI 93C0221