Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.67 del 22-3-1993)
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione di una indennita' pari all'importo del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle compagnie e gruppi portuali, cosi' elencati nella allegata
tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 e per la durata
dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del
decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del
decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 marzo 1989, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-
legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 1990, n. 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1 marzo
1992, n. 195.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 10 aprile
1992, n. 12067.
----> Vedere Tabella a Pag. 54 della G.U. <----
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' disposta la proroga
della corresponsione di una indennita' pari all'importo del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore di complessivi centodue tra
lavoratori e dipendenti delle Compagnia ramo industriale e della
Compagnia carenanti del porto di Genova, per il periodo dal 1
settembre 1992 al 31 dicembre 1992, e per la durata dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989,
n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85,
e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.
Il presente provvedimento sostituisce ed annulla quello del 3
aprile 1992, n. 12050.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Baribbi, con sede in Assemini (Cagliari),
unita' in Brescia, Cagliari, Pontevico (Brescia) e Rovereto (Trento),
e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 13 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede in Pellezzano
(Salerno) e unita' in Pellezzano (Salerno), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 4 giugno 1991 al 3 dicembre 1991.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12087/36 dell'11 aprile 1992.
La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 4 dicembre 1991 al 3 giugno 1992.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12087/37 dell'11 aprile 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla: S.r.l. Scatolificio Microbox, con sede in Casoria
(Napoli) e unita' in Casoria (Napoli), e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 9 maggio 1991 all'8 maggio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Maxnova, con sede in Castenedolo (Brescia) e
unita' in Castenedolo (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1992
al 6 aprile 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Confezioni jeans, con sede in S. Severino
Marche (Macerata) e unita' in S. Severino Marche (Macerata), e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 18 febbraio 1992 al 17 febbraio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco,
in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con sede in Bassano
del Grappa (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il
periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato al
pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
s.a.s. B.M. di Bigucci G. e Fabbri A. & C. ora S.p.a. Calzaturificio
B.M., con sede in Riccione (Forli') e unita' di Riccione (Forli'),
per il periodo dal 25 agosto 1991 al 24 febbraio 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 25
agosto 1991.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Technofrigo Europa, con sede e stabilimento in Castelmaggiore
(Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con ecorrenza 24
febbraio 1992.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 30
novembre 1992, n. 12499/17.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
proroga della corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Arbos, con sede e stabilimento in Piacenza, per il periodo dal
24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 24
febbraio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.
Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 6 ottobre
1992, n. 12356/8.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro -
Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari),
stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il
periodo dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Volpi e Bottoli, con sede in Piadena (Cremona) e stabilimento in
Piadena (Cremona), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre
1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Costruzioni sarde, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti
in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal
12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmac, con
sede in Brescia e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 10
giugno 1992 al 9 dicembre 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith in-
dustries, con sede in Brescia, stabilimenti in Alessandria, Sarezzo
(Brescia), Nave (Brescia), Monticelli (Brescia) e Treviso, per il
periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.L.M. -
Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in
Napoli, per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Giostra, con
sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 aprile
1992 al 1 ottobre 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton
fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento in Cherasco
(Cuneo), per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L.
Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano (Potenza), per
il periodo dal 7 novembre 1992 al 6 maggio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.In.D.,
con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro
Torinese (Torino), per il periodo dal 6 settembre 1992 al 5 marzo
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Nuova
Finiplast di Vigano' Giuseppe & C., con sede in Renate Brianza
(Milano), stabilimenti in Monticello (Como) e Renate Brianza
(Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Manifatture Montefeltro, con sede in Fermignano (Pesaro) e
stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre
1992 al 30 marzo 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silca
confezioni, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in
Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3
novembre 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige
armamento, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta),
per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane
Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in
Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8
maggio 1993.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
15 gennaio 1993, n. 12623.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Specialmeccanica, con sede in Leivi (Genova) e stabilimento in Leivi
(Genova), per il periodo dal 14 luglio 1992 al 13 gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocar,
con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) e stabilimento in S.
Giorgio di Piano (Bologna), per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28
gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der cuoio,
con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli), per
il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ellesette
arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio
(Forli') e stabilimento in Predappio (Forli'), per il periodo dal 2
luglio 1992 al 1 gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ritep, con
sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro
Torinese (Torino), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B.,
con sede in Busano (Torino) e stabilimento in Busano (Torino), per il
periodo dal 17 novembre 1992 al 16 maggio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar,
con sede in Alghero (Sassari) e stabilimento in Alghero (Sassari),
per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomek,
con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano
(Pesaro), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 24 febbraio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di
Alessandroni A. Alvaro, con sede in Fermignano (Pesaro) e
stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre
1992 al 30 marzo 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O. and G.
Empire, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano
(Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili 3M,
con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Fabriano (Ancona),
per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
Eurofashion, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in
Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 marzo
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e
Figlio di Carlo e Sergio Cauti, con sede in Ortona (Chieti) e
stabilimento in Ortona (Chieti), per il periodo dal 1 maggio 1992 al
31 ottobre 1992.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
90, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento in Teramo, per il
periodo dal 14 agosto 1992 al 13 febbraio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in
Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 settembre 1992 al 26 marzo
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con
sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento in Ellera di
Corciano (Perugia), per il periodo dal 6 agosto 1992 al 5 febbraio
1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con
sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per
il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di diciotto
impiegati occupati nell'unita' di Agrate Brianza (Milano), dipendenti
dalla S.p.a. Star - Stabilimento alimentare, sede di Agrate Brianza
(Milano), occupati presso lo stabilimento di Agrate Brianza (Milano),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie
settimanali, e' disposta la proroga del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27
settembre 1993 per dodici impiegati e dal 2 novembre 1992 al 1
novembre 1993 per sei impiegati.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di quattordici
operai della ditta Imprese riunite, con sede e stabilimento in
Meldola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il
periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di
ventiquattro operai della ditta Irap S.r.l., con sede e stabilimento
in Mendola (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il
periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993.
Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di centotre
dipendenti della S.p.a. Tiber, occupati presso lo stabilimento di
Citta' di Castello, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il
periodo dal 1 settembre 1992 al 1 settembre 1993.