MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti    concernenti    il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.67 del 22-3-1993)

   Con  decreto  ministeriale 19 febbraio 1993 e' disposta la proroga
della   corresponsione   di   una  indennita'  pari  all'importo  del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  cosi' elencati nella allegata
tabella,  che  fa parte integrante del presente provvedimento, per il
periodo  dal  1›  gennaio  1992  al  31 dicembre 1992 e per la durata
dell'intera  sospensione,  cosi'  come  disciplinata  dall'art. 8 del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del
decreto-legge  9  gennaio  1989, n. 4, convertito, con modificazioni,
nella  legge  7 marzo 1989, n. 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-
legge  22  gennaio  1990,  n. 6, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 1990, n. 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1› marzo
1992, n. 195.
   Il  presente  decreto  sostituisce ed annulla quello del 10 aprile
1992, n. 12067.


          ---->  Vedere Tabella a Pag. 54 della G.U.  <----




  Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 e' disposta la proroga
della   corresponsione   di   una  indennita'  pari  all'importo  del
trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto
dalle vigenti disposizioni, in favore  di  complessivi  centodue  tra
lavoratori  e  dipendenti  delle  Compagnia  ramo industriale e della
Compagnia carenanti del porto  di  Genova,  per  il  periodo  dal  1›
settembre  1992  al  31  dicembre  1992,  e per la durata dell'intera
sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17
dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge  13
febbraio  1987,  n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989,
n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85,
e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il  presente  provvedimento  sostituisce  ed  annulla quello del 3
aprile 1992, n. 12050.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Baribbi, con  sede  in  Assemini  (Cagliari),
unita' in Brescia, Cagliari, Pontevico (Brescia) e Rovereto (Trento),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale dal 13 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede in Pellezzano
(Salerno)  e  unita'  in  Pellezzano  (Salerno),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 4 giugno 1991 al 3 dicembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12087/36 dell'11 aprile 1992.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 4 dicembre 1991 al 3 giugno 1992.

Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12087/37 dell'11 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla:  S.r.l. Scatolificio Microbox, con sede in Casoria
(Napoli)  e  unita'  in   Casoria   (Napoli),   e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 9 maggio 1991 all'8 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Maxnova, con sede in Castenedolo (Brescia) e
unita' in Castenedolo (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1992
al 6 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Confezioni  jeans, con sede in S. Severino
Marche (Macerata) e unita'  in  S.  Severino  Marche  (Macerata),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 18 febbraio 1992 al 17 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco,
in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con  sede  in  Bassano
del  Grappa  (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il
periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale  e'  autorizzato  al
pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
s.a.s.  B.M. di Bigucci G. e Fabbri A. & C. ora S.p.a. Calzaturificio
B.M., con sede in Riccione (Forli') e unita'  di  Riccione  (Forli'),
per il periodo dal 25 agosto 1991 al 24 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 25
agosto 1991.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Technofrigo Europa, con sede e stabilimento in  Castelmaggiore
(Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza  aziendale  presentata  il 25 maggio 1992 con ecorrenza 24
febbraio 1992.

Il presente  decreto  sostituisce  ed  annulla  quello  datato  30
novembre 1992, n. 12499/17.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
proroga  della  corresponsione  del  trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Arbos, con sede e stabilimento in Piacenza, per il periodo dal
24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992  con  decorrenza  24
febbraio 1992.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere   direttamente   all'erogazione   del    trattamento    di
integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 6 ottobre
1992, n. 12356/8.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro -
Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres  (Sassari),
stabilimenti  in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il
periodo dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Nuova
Volpi e Bottoli, con sede in  Piadena  (Cremona)  e  stabilimento  in
Piadena  (Cremona),  per  il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre
1992.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Costruzioni sarde, con sede in Porto Torres  (Sassari),  stabilimenti
in  Assemini  (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal
12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmac, con
sede  in  Brescia  e  stabilimento  in Brescia, per il periodo dal 10
giugno 1992 al 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith in-
dustries,  con  sede in Brescia, stabilimenti in Alessandria, Sarezzo
(Brescia), Nave (Brescia), Monticelli (Brescia)  e  Treviso,  per  il
periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  L.L.M.  -
Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in
Napoli, per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla La  Giostra,  con
sede  in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 aprile
1992 al 1› ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton
fissore, con sede in Cherasco  (Cuneo)  e  stabilimento  in  Cherasco
(Cuneo), per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L.
Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano  (Potenza),  per
il periodo dal 7 novembre 1992 al 6 maggio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Co.In.D.,
con  sede  in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro
Torinese (Torino), per il periodo dal 6 settembre  1992  al  5  marzo
1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s.  La  Nuova
Finiplast  di  Vigano'  Giuseppe  &  C.,  con  sede in Renate Brianza
(Milano),  stabilimenti  in  Monticello  (Como)  e   Renate   Brianza
(Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Manifatture   Montefeltro,   con   sede   in  Fermignano  (Pesaro)  e
stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo  dal  1›  ottobre
1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Silca
confezioni,  con  sede  in  Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in
Oliveto Citra (Salerno), per il  periodo  dal  4  maggio  1992  al  3
novembre 1992.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Sige
armamento, con sede in Napoli e stabilimento in  Teverola  (Caserta),
per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Lane
Grawitz,   con  sede  in  Gaglianico  (Vercelli)  e  stabilimento  in
Gaglianico (Vercelli), per il  periodo  dal  9  novembre  1992  all'8
maggio 1993.

Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
15 gennaio 1993, n. 12623.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Specialmeccanica, con sede in Leivi (Genova) e stabilimento in  Leivi
(Genova), per il periodo dal 14 luglio 1992 al 13 gennaio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Eurocar,
con  sede  in  S.  Giorgio  di  Piano  (Bologna) e stabilimento in S.
Giorgio di Piano (Bologna), per il periodo dal 29 luglio 1992  al  28
gennaio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der cuoio,
con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli),  per
il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ellesette
arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio
(Forli') e stabilimento in Predappio (Forli'), per il periodo  dal  2
luglio 1992 al 1› gennaio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ritep, con
sede in San Mauro Torinese  (Torino)  e  stabilimento  in  San  Mauro
Torinese  (Torino),  per  il  periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno
1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B.,
con sede in Busano (Torino) e stabilimento in Busano (Torino), per il
periodo dal 17 novembre 1992 al 16 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar,
con sede in Alghero (Sassari) e stabilimento  in  Alghero  (Sassari),
per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  Icomek,
con   sede  in  Fermignano  (Pesaro)  e  stabilimento  in  Fermignano
(Pesaro), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 24 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di
Alessandroni   A.   Alvaro,   con   sede  in  Fermignano  (Pesaro)  e
stabilimento  in  Fermignano  (Pesaro), per il periodo dal 1› ottobre
1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O. and G.
Empire, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in  Fermignano
(Pesaro), per il periodo dal 1› ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili 3M,
con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento  in  Fabriano  (Ancona),
per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Eurofashion,  con  sede  in  Fermignano  (Pesaro)  e  stabilimento in
Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1› ottobre 1992 al  30  marzo
1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e
Figlio di Carlo e  Sergio  Cauti,  con  sede  in  Ortona  (Chieti)  e
stabilimento in Ortona (Chieti), per il periodo dal 1› maggio 1992 al
31 ottobre 1992.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni
90, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento in Teramo, per  il
periodo dal 14 agosto 1992 al 13 febbraio 1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  in  favore  dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.
Fil.Te.Ni.,  con  sede  in  Ferrandina  (Matera)  e  stabilimento  in
Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 settembre 1992 al 26 marzo
1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con   decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con
sede  in  Ellera  di  Corciano  (Perugia) e stabilimento in Ellera di
Corciano (Perugia), per il periodo dal 6 agosto 1992  al  5  febbraio
1993.

L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all'art. 8, comma 8- bis, della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto  ministeriale  19  febbraio  1993  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con
sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per
il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8,  comma  8-  bis,  della
legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con  decreto  ministeriale  19 febbraio 1993 in favore di diciotto
impiegati occupati nell'unita' di Agrate Brianza (Milano), dipendenti
dalla S.p.a. Star - Stabilimento alimentare, sede di  Agrate  Brianza
(Milano), occupati presso lo stabilimento di Agrate Brianza (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie
settimanali, e' disposta la proroga del trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1992 al  27
settembre  1993  per  dodici  impiegati  e  dal 2 novembre 1992 al 1›
novembre 1993 per sei impiegati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di quattordici
operai della ditta  Imprese  riunite,  con  sede  e  stabilimento  in
Meldola  (Forli'),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993.

Con  decreto  ministeriale  19  febbraio   1993   in   favore   di
ventiquattro  operai della ditta Irap S.r.l., con sede e stabilimento
in Mendola (Forli'), per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  per  il
periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993.

Con  decreto  ministeriale  19 febbraio 1993 in favore di centotre
dipendenti della S.p.a. Tiber, occupati  presso  lo  stabilimento  di
Citta'  di  Castello,  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  dicembre  1984, n. 863, per il
periodo dal 1› settembre 1992 al 1› settembre 1993.