UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1991 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.68 del 23-3-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;
  Atteso che il presente decreto rettorale e' uniforme alla tipologia
nazionale;
  Visto il  parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  10
ottobre 1990;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga  al  termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  157,  e con il conseguente spostamento degli articoli
successivi, e' inserito l'art. 158, relativo alla  istituzione  della
scuola di specializzazione in "diritto dell'economia urbana".
                     Scuola di specializzazione
                  in "diritto dell'economia urbana"
  Art.  158.  - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Bari
la scuola di specializzazione in  diritto  dell'economia  urbana  che
conferisce il diploma di specialista in diritto dell'economia urbana.
  Art.  159. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di
diritto privato della facolta' di economia e commercio.
  Art. 160. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti in diritto
dell'economia  urbana,  contribuendo  alla  formazione  di  operatori
altamente specializzati e promuovendo l'aggiornamento di chi gia' op-
era nel settore.
  In  particolare  la  formazione specialistica, essenziale di taglio
giuridico  ma  coordinata  interdisciplinarmente  con   gli   aspetti
economici  e  tecnici,  e' rivolta alle problematiche, ed ai connessi
sbocchi occupazionali e professionali,  legati  al  rapporto  citta'-
territorio  nel  quadro della nuova normativa sulle autonomie locali,
sulle  aree  metropolitane   e   sull'adeguamento   degli   strumenti
urbanistici gia' adottati o da adottare.
  In  connessione  con l'attivita' didattica ed al fine di elevare la
professionalita' degli specializzandi, la  scuola  promuove  ricerche
scientifiche   sugli   istituti  del  diritto  dell'economia  urbana,
organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura
pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini possono essere stip-
ulate  convenzioni  con  scuole,  centri, istituti dipartimenti, enti
privati e pubblici, anche stranieri.
  Art. 161.  -  La  durata  del  corso  e'  di  tre  anni  e  non  e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  162. - Il numero massimo degli iscritti e' di trenta per ogni
anno e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.
  Art. 163. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in economia  e
commercio,  in  giurisprudenza,  in  scienze  politiche,  in economia
marittima, in scienze economiche e bancarie, in ingegneria  civile  e
in architettura.
  Art.  164.  -  Le  materie di insegnamento obbligatorie e opzionali
sono le seguenti e sono distribuite tra  i  tre  anni  nel  modo  che
segue. Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facolta' di economia e
commercio.
  I Anno:
   1) pianificazione economica territoriale;
   2) elementi tecnici e giuridici dell'urbanistica;
   3) diritto edilizio I;
   4) diritto dell'impresa edilizia;
   5) un insegnamento opzionale a scelta.
 II Anno:
   1) diritto edilizio II;
   2) legislazione e tecnica dei finanziamenti all'edilizia;
   3) diritto degli appalti edilizi;
   4) diritto della cooperazione edilizia;
   5) un insegnamento opzionale a scelta.
  III Anno:
    1) diritto dei condomini edilizi;
    2) diritto delle locazioni urbane e dell'equo canone;
    3) contrattazione immobiliare;
    4) diritto tributario edilizio;
    5) un insegnamento opzionale a scelta.
  Materie di insegnamento opzionali:
    1) diritto dell'economia pubblica;
    2) storia economica della citta' e del territorio;
    3) geografia economica urbana;
    4) elementi di statistica urbana e territoriale;
    5) geologia applicata all'edilizia: tecnica e legislazione;
    6) catasto dei fabbricati ed estimo urbano;
    7) diritto regionale edilizio;
    8) legislazione del recupero edilizio;
    9) diritto penale edilizio;
   10) diritto dell'edilizia residenziale pubblica.
  Gli  insegnamenti  opzionali  possono  essere scelti dallo studente
anche tra discipline diverse da  quelle  sopra  indicate  e  attivate
nella scuola purche' impartite in corsi di laurea dell'Universita' di
Bari,   previa   approvazione   del  consiglio  della  scuola.  Detta
approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno.
  Art. 165. - Lo svolgimento dell'attivita'  didattica  terra'  conto
anche  del  carattere  pratico  delle  discipline.  A  tale  scopo il
consiglio della scuola stabilira', sentiti i docenti interessati,  le
attivita'  pratiche  che  gli  specializzandi  dovranno  svolgere. Le
attivita'  pratiche,  svolte sotto la guida dei docenti della scuola,
dovranno essere seguite per un periodo di cento ore per ciascuno anno
di corso.
  Il consiglio programma il coordinamento dei vari insegnamenti ed  i
seminari  delle  singole  discipline.  A  questi  saranno  chiamati a
collaborare, in base alla normativa vigente, docenti universitari  ed
esperti  che,  con  il  loro apporto, possano sostenere il livello di
preparazione culturale e professionale piu' alto possibile.
  Il consiglio decide altresi' le forme di frequenza  obbligatoria  e
le  relative  modalita'  di  svolgimento,  in  conformita' alla legge
vigente.
  Art. 166.  -  L'importo  delle  tasse  e  sopratasse  dovute  dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge;  i  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita' su indicazione del  consiglio  della
scuola.  La  scuola e' finanziata, oltre che da contributi ordinari e
straordinari dell'Universita', da lasciti e donazioni di  enti  e  di
privati. Tutti i finanziamenti relativi alla scuola sono inseriti nel
bilancio universitario.
  Potranno  essere  assegnati  a seguito di concorso premi e borse di
studio con le modalita' stabilite dal consiglio della scuola.
  Il presente decreto rettorale sara' pubblicato, a norma  di  legge,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 8 ottobre 1991
                                                           Il rettore