Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualita'.(GU n.68 del 23-3-1993)
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965), parzialmente modificato dall'art. 16 della legge 21 giugno 1975, n. 287 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'11 luglio 1975); Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 9 luglio 1966), parzialmente modificato dai decreti in data 21 marzo 1967 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 19 aprile 1967) e 28 gennaio 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985), contenente la determinazione dei criteri di massima ai quali deve attenersi la commissione prevista dall'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualita' di cui all'art. 11 della legge stessa, parzialmente modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975, n. 287; Considerata l'opportunita' di apportare modifiche al sopra citato decreto del 20 giugno 1966, al fine di rendere i lavori della commissione piu' adeguati alle esigenze di trasparenza richiesta dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990); Decreta: Articolo unico L'art. 4 del decreto ministeriale 20 giugno 1966, citato in premessa, contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini dell'assegnazione dei premi di qualita', e' cosi' modificato e integrato: "1. I premi di qualita' sono assegnati ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e culturale. 2. Potranno quindi essere premiati solo quei cortometraggi che, valutati superiori alla media, raggiungano un livello particolarmente elevato in ciascuno dei requisiti, tecnico, artistico e culturale, richiesti dalla legge. A tali fini la commissione determinera' il livello medio della produzione, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche, artistiche e culturali delle pellicole, quali, a titolo esemplificativo, la fotografia, il montaggio, la sincronizzazione, gli effetti speciali, la regia, il commento musicale, la recitazione, l'ideazione, i testi. 3. La commissione, pertanto, nel redigere motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso, dovra' riferirsi esclusivamente e specificamente alle qualita' tecniche, artistiche e culturali di ciascun cortometraggio, riportando negli appositi verbali anche i criteri di valutazione e il procedimento di scelta adottati". Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua data. Roma, 1 marzo 1993 Il Ministro: BONIVER