MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1 marzo 1993 

  Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente  la
determinazione  dei  criteri di massima per l'esame dei cortometraggi
ai fini dell'assegnazione dei premi di qualita'.
(GU n.68 del 23-3-1993)

                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  49  della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre  1965),  parzialmente
modificato   dall'art.   16  della  legge  21  giugno  1975,  n.  287
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'11 luglio 1975);
  Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 9 luglio 1966), parzialmente modificato
dai  decreti  in  data  21  marzo  1967  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 19 aprile 1967) e  28  gennaio  1985  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  69  del 21 marzo 1985), contenente la
determinazione dei criteri di massima  ai  quali  deve  attenersi  la
commissione  prevista  dall'art.  49  della legge 4 novembre 1965, n.
1213, nell'esame dei  cortometraggi  ai  fini  dell'assegnazione  dei
premi di qualita' di cui all'art. 11 della legge stessa, parzialmente
modificato dall'art. 5 della legge 21 giugno 1975, n. 287;
  Considerata  l'opportunita'  di apportare modifiche al sopra citato
decreto del 20 giugno  1966,  al  fine  di  rendere  i  lavori  della
commissione  piu'  adeguati  alle  esigenze  di trasparenza richiesta
dall'art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990);
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  4  del  decreto  ministeriale  20  giugno  1966,  citato in
premessa, contenente la determinazione dei  criteri  di  massima  per
l'esame  dei  cortometraggi  ai  fini  dell'assegnazione dei premi di
qualita', e' cosi' modificato e integrato:
  "1. I premi di qualita' sono assegnati ai cortometraggi in concorso
che siano di livello  particolarmente  elevato  dal  punto  di  vista
tecnico, artistico e culturale.
  2.  Potranno  quindi  essere  premiati solo quei cortometraggi che,
valutati superiori alla media, raggiungano un livello particolarmente
elevato in ciascuno dei requisiti, tecnico,  artistico  e  culturale,
richiesti  dalla  legge.  A  tali fini la commissione determinera' il
livello medio della produzione, avuto riguardo  alle  caratteristiche
tecniche,  artistiche  e  culturali  delle pellicole, quali, a titolo
esemplificativo, la fotografia, il  montaggio,  la  sincronizzazione,
gli effetti speciali, la regia, il commento musicale, la recitazione,
l'ideazione, i testi.
  3.  La  commissione, pertanto, nel redigere motivata graduatoria di
merito di tutti i film in concorso, dovra' riferirsi esclusivamente e
specificamente alle qualita'  tecniche,  artistiche  e  culturali  di
ciascun  cortometraggio,  riportando  negli  appositi verbali anche i
criteri di valutazione e il procedimento di scelta adottati".
  Il presente decreto avra' vigore dal giorno della sua data.
   Roma, 1› marzo 1993
                                                 Il Ministro: BONIVER