N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 12 marzo 1993
N. 8 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 12 marzo 1993 (della regione autonoma della Sardegna) Caccia - Divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni in relazione alla particolare "gravita'" delle "attuali condizioni meteo-climatiche dalle quali deriva uno stato di pericolo di rilevanza nazionale di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica" dovuto alla "maggiore vulnerabilita'" di questa - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di caccia, cosi' come disciplinata dalla legge quadro n. 157/1992, che assegna alle regioni il potere di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, oltreche' per malattia o altre calamita' - Statuto regione Sardegna artt. 3, lett. i), e 6 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 177, 217, 633 e 1000 del 1988, 407/1989, 346/1990, 37 e 386 del 1991. (Ordinanza 5 gennaio 1993 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste). (Statuto regione Sardegna, artt. 3, lett. i), e 6).(GU n.13 del 24-3-1993 )
Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore on.le ing. Antonello Cabras, giusta deliberazione della giunta regionale del 12 gennaio 1993, n. 1/84 rappresentata e difesa - in virtu' di procura a margine del presente atto - dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione all'ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 5 gennaio 1993, recante "Divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale, per un periodo di giorni otto". F A T T O La regione autonoma della Sardegna, in virtu' degli artt. 3, lett. i), e 6 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), e' titolare di potesta' legislativa e amministrativa di tipo esclusivo (o primario) in materia di caccia. Nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, la regione Sardegna ha stabilito una organica disciplina legislativa della caccia, contenuta nella legge 28 aprile 1978, n. 32 (sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna), successivamente modificata ed integrata. Cio' premesso, nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993, n. 4, e' stata pubblicata l'ordinanza del Ministro dell'ambiente 5 gennaio 1993, meglio indicata in epigrafe. Con tale ordinanza - adottata visto l'art. 1, secondo e quinto comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349; visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; e visti gli artt. 19 e 21, primo comma, lett. m) ed n), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - il Ministro dell'ambiente ha vietato "su tutto il territorio nazionale ogni forma di attivita' venatoria per giorni otto dalla data della pubblicazione della presente ordinanza". Nel preambolo si legge che l'ordinanza e' stata adottata dal Ministro essendosi accertato che nelle attuali condizioni meteo- climatiche, a causa della loro gravita' si ravvisano i presupposti previsti dagli artt. 19 e 21 della sopra citata legge n. 157 (1992); essendosi "Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica in quanto per tali condizioni, la fauna selvatica stessa risulta essere in condizioni di maggiore vulnerabilita', e che tale stato di grave pericolo, in quanto di rilevanza nazionale, impone l'adozione di idonee misure conservazionistiche da parte dell'autorita' centrale dello Stato"; ed essendosi infine "Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza della fauna selvatica e per favorire una piu' efficace attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti e' quello di sospendere ogni attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale interessato dai fenomeni meteoclimatici di cui in premessa, per un periodo di giorni otto". Nella parte in cui tale ordinanza e' applicabile anche nel territorio della regione Sardegna essa e' pero' gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali di quest'ultima, onde la Regione Sardegna la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni regionali stabilite dagli artt. 1, lett. i) e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, e dalle relative norme d'attuazione. Violazione dei principi di legalita', di leale collaborazione, e relativi al potere sostitutivo dello Stato. 1. - In base alle proprie attribuzioni costituzionali spetta alla regione di adottare tutti i provvedimenti necessari, anche quelli di urgenza, per la tutela della fauna dell'isola. Come afferma anche l'art. 1 secondo comma della citata legge regionale n. 32/1978, l'amministrazione regionale puo' assumere - fra l'altro - tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione del patrimonio faunistico regionale. Invero le attribuzioni gia' statali in materia di caccia sono state trasferite integralmente alla competenza esclusiva della regione. Spetta dunque agli organi della regione Sardegna (in particolare all'Assessore regionale competente ed al Comitato regionale faunistico: v. infatti gli artt. 6 e 38 della legge regionale n. 32/1978) di disporre eventuali divieti temporanei di caccia, anche ove cio' sia reso urgentemente necessario da particolari avversita' atomosferiche che colpiscono il territorio dell'isola. Ne' vi e', d'altro canto, alcuna norma che attribuisca al Ministro dell'Ambiente (ma neppure a quello dell'agricoltura) il potere di adottare ordinanze aventi il contenuto di quella impugnata. Tali, infatti, non sono neppure le norme legislative nel preambolo dell'ordinanza. Non lo e', in primo luogo, l'art. 8 della legge n. 59/1987, poiche' il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti ivi attribuito al Ministro dell'Ambiente e' dato ad esso al solo fine di tutelare l'ambiente, allorquando "si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere". Si tratta, dunque, di un potere di ordinanza che non puo' avere ad oggetto la tutela della fauna (per la quale le residue competenze statali spettano semmai al Ministro dell'agricoltura). Infatti, per quanti collegamenti vi siano fra la "fauna" e "l'ambiente", non vi e' pero' fra le due materie rapporto di identita', ne' la fauna puo' essere considerata una parte rispetto all'ambiente considerato come il tutto. E cio', del resto, trova conferma in quelle stesse disposizioni della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente (legge 8 luglio 1986, n. 349), richiamate dall'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui spetta al Ministero (oltre a quelli della promozione, conservazione e recupero "delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita" anche il compito de "la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento" (art. 1, secondo comma); ed inoltre spetta anche al Ministero di promuovere e curare l'adempimento delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti "l'ambiente e il patrimonio naturale" (art. 1, quinto comma). E' noto, infatti, come anche quella del "patrimonio naturale" e' nozione che - nella tradizione legislativa e giurisprudenziale - afferisce all'ambiente ed alla sua tutela, e pero' non si confonde con il "patrimonio faunistico" (di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). Ma il potere di adottare l'ordinanza qui impugnata non e' attribuito al Ministro dell'ambiente neppure dalle vive disposizioni della legge n. 157/1992 da essa richiamate. Non dall'art. 19 che prevede si', al primo comma, la possibilita' di vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia "per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'", ma che pero' non sembra prevedere anche un divieto temporaneo di caccia per tutte le specie (come quello disposto nell'ordinanza ministeriale impugnata), e comunque riconoscere espressamente che il potere in questione e' delle regioni e non dello Stato. Ne' tale potere del Ministro puo' in alcun modo fondarsi sulle lettere m) ed n) del primo comma dell'art. 21 della legge 157, che si limitano a stabilire un divieto assoluto ("E' vietato a chiunque") di cacciare su terreni innevati, oppure negli specchi d'acqua ghiacciati e sui terreni allagati. Tali norme, infatti, lungi dall'attribuire al Ministro dell'ambiente (o ad altro organo dello Stato) un qualche potere, stabiliscono dei divieti permanenti di caccia in determinate situazioni, di per se' immediatamente operativi, o comunque bisognosi semmai di una normazione integrativa regionale (cfr. spec. lett. m). 2. - Alla luce di quanto detto in precedenza, e' dunque evidente come l'ordinanza ministeriale impugnata abbia leso le attribuzioni costituzionali della Provincia sotto diversi e concorrenti profili. In primo luogo perche' con tale ordinanza il Ministro dell'ambiente ha preteso di esercitare una attribuzione (quella di vietare in via di urgenza la caccia in Sardegna, in caso di eccezionali condizioni meteo-climatiche) che invece spetta alla Regione, in base alla competenze che le sono assegnate dallo Statuto speciale. 3. - In secondo luogo l'ordinanza impugnata e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente anche perche' - come risulta da quanto si e' detto in precedenza - essa non e' rispettosa del principio di legalita'. Si e' visto infatti che nessuna delle norme legislative richiamate dall'ordinanza attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere di vietare la caccia in Sardegna. Ne' tale potere potrebbe dirsi in qualche modo fondato su altre norme legislative (comunque non richiamate nell'ordinanza); e' cio' anche perche' se anche un qualche potere del genere fosse residuato al Governo (come non e') nonostante l'avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di caccia alla Regione, la legge lo avrebbe semmai affidato, ratione materiae, al Ministro dell'agricoltura, e non a quello dell'ambiemte. 4. - In terzo luogo, se anche lo Stato volesse cercare di giustificare l'ordinanza ministeriale impugnata invocando un preteso interesse nazionale che imporrebbe il suo intervento, egualmente sussisterebbe la lesione delle attribuzioni costituzionali della regione ricorrente. Come e' stato piu' volte affermato da codesta Ecc.ma Corte, "quando lo Stato agisce per l'attuazione di un interesse nazionale o di un obbligo internazionale, la sussistenza dell'uno o dell'altro non puo' essere semplicemente affermata o desunta genericamente, ma dev'essere comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri argomenti giustificativi, sottoponibili, in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, a uno scrutinio particolarmente severo (v., per gli obblighi internazionali, sent. n. 830/1988, e, per l'interesse nazionale, sentenze nn. 177, 217 e 633 del 1988, 407/1989 e 139/1990). E cio' perche', come e' stato affermato nella sent. n. 830 del 1988, si tratta di limiti alla competenza regionale nelle materie trasferite la cui natura e la cui consistenza sono tali da comportare una eccezionale alterazione della ripartizione dei poteri stabilita con norme di rango costituazionale" (cosi', per tutte, sent. n. 346/1990). Alla stregua di tali principi, non solo l'ordinanza in questione e' priva di base legale, ma inoltre manca comunque in essa una specifica ed adeguata dimostrazione dei motivi (di interesse nazionale) che dovrebbero provare la necessita' del divieto di caccia anche nel territorio della Regione Sardegna. Tale motivazione, evidentemente, non puo essere costituita dal generico riferimento alla "attuali condizioni meteo-climatiche" contenuto nel preambolo dell'ordinanza. Infatti se anche puo' essere che in altre zone del territorio nazionale (in particolare nell'Italia settentrionale) il freddo intenso e le abbondanti nevicate avutesi agli inizi del 1992 potevano rendere necessario un divieto di caccia come quello disposto dall'ordinanza ministeriale (salvo vedere chi fosse competente ad emanarlo), certo e' che non era tale la situazione della Sardegna. Dato il clima tipicamente mediterraneo della Sardegna, le spruzzate di neve che si erano avute anche sull'isola in quel periodo si erano immediatamente sciolte, onde non sussistevano minimamente i presupposti per un divieto di caccia esteso anche alla Sardegna. Prova ulteriore, questa, se pure ve ne fosse bisogno, che la adozione, con riferimento anche al territorio regionale, di provvedimenti di divieto di caccia come quello qui impugnato, per la natura stessa delle cose, che richiede valutazioni differenziate e riferite alle diverse situazioni territoriali, non puo' essere di competenza dello Stato, ma deve essere necessariamente di esclusiva competenza della Regione ricorrente. 5. - Infine, sotto un ulteriore profilo, osserviamo ancora, per scrupolo difensivo, che l'ordinanza ministeriale impugnata non potrebbe essere giustificata neppure come espressione di un potere di controllo "sostitutivo" del Ministro. Infatti: a) nessuna norma legislativa attribuisce al Ministro dell'ambiente un siffatto potere sostitutivo; b) comunque l'atto non sarebbe conforme ai principi relativi all'esercizio del potere di controllo sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni (sentt. nn. 177 e 1000 del 1988, 37 e 386 del 1991). In particolare, sotto quest'ultimo profilo, esso non sarebbe conforme al principio di "leale cooperazione", posto che in nessun modo lo Stato ha sollecitato la regione ad adottare provvedimenti di sua competenza, prima di adottare l'ordinanza ministeriale impugnata.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Ministro dell'ambiente, divieti di esercizio dell'attivita' venatoria estesi al territorio della regione Sardegna, e per l'effetto annullare l'impugnata ordinanza del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, del 5 gennaio 1993. Roma, addi' 5 marzo 1993 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 93C0237