N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1992- 3 marzo 1993

                                N. 116
 Ordinanza  emessa  il  25   maggio   1992   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  3  marzo  1993)  dalla pretura di Verona, sezione
 distaccata di Soave, nel procedimento penale a carico di Fusi Luca ed
 altro
 Processo  penale - Dibattimento - Coimputato assente - Impossibilita'
 di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni  rese  dallo  stesso,
 con  l'assistenza  del  difensore, alla p.g. nel corso delle indagini
 preliminari - Irrazionalita' -  Disparita'  di  trattamento  rispetto
 alla  possibilita'  di  dare  lettura dei verbali delle dichiarazioni
 rese  dall'imputato  al  magistrato  anche  senza  la  presenza   del
 difensore  -  Compressione  del  diritto  di  difesa  -  Lesione  del
 principio dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 513).
 (Cost., artt. 3, 24 e 112).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    L'anno 1992, il mese di maggio, il giorno 25, alle  ore  10,30  in
 Soave  davanti  al  pretore dott. Carlo Citterio con l'assistenza del
 collaboratore di cancelleria Bizzi Valentina in concorso art. 110 del
 c.p.: a) artt. 624, 625 n. 7, 61, 7 c.p.; b) artt. 624, 625,  2  e  7
 del  c.p.  che  inizia alle ore: 10,30 per la trattazione in pubblica
 udienza del processo n. 50060/1992 r.g. nei confronti di  Fusi  Luca,
 Foti Livio.
    Sono  presenti:  il  pubblico  ministero dott. M.llo Baron Adriano
 come da delega del p.m. di Verona gli imputati: 1) Fusi  Luca  libero
 non comparso, 2) Foti Livio libero presente assistiti e difesi da: il
 secondo  difeso di fiducia avv. De Marzi Mario del foro di Verona, il
 primo difeso di ufficio avv. Salgaro Ambrogio del foro di Verona.
    (Omissis).
    L'avv.  De  Marzi  chiede  che  sia  acquisito  il  verbale  delle
 dichiarazioni  rese  dal Fusi ai carabinieri alla rituale presenza di
 un  difensore,  in  subordine  l'escussione  dei   verbalizzanti   di
 quell'atto   in   ulteriore   subordine   sollevarsi   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art.  513  alla  parte  in  cui  non
 prevede  l'acquisizione  delle  dichiarazioni rese dall'imputato alla
 p.g. alla rituale presenza di un difensore.
    Il p.m. si oppone in quanto non previste  dall'attuale  normativa,
 per l'ultima richiesta si rimette.
    L'avv.  Salgaro non si oppone alle richieste purche' limitatamente
 alle dichiarazioni interessati la sola posizione del coimputato.
    Rilevato che le prime due richieste  non  possono  essere  accolte
 perche'  l'ammissione  di  tali prove non e' consentita dalle attuali
 norme processuali le respinge.
    Sulla terza richiesta il  pretore  rilevato  che  l'art.  513  del
 c.p.p.  non  consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese
 dall'imputato alla  polizia  giudiziaria  nel  corso  delle  indagini
 preliminari  anche  se  rese  alla  rituale obbligatoria presenza del
 difensore ai sensi dell'art. 350 terzo comma;
    Rilevato che tale  esclusione  non  pare  trovare  giustificazione
 nazionale  ai  sensi  dell'art. 3 della Costituzione giacche' occorre
 osservare che se  dall'impianto  del  codice  emerge  un  tendenziale
 sfavore  nei  confronti  dell'attribuzione  di valore probatorio agli
 atti  posti  in  essere  dalla  p.g.  (disvalore  che  viene  mammano
 riducendosi  anche a seguito di interventi della Corte costituzionale
 come nel caso dell'art. 195 quarto comma del  c.p.p.),  tale  sfavore
 non  pare  giustificato  quando  l'atto  della  p.g. sia assistito da
 insuperabili ed evidenti  aspetti  di  garanzia  difensiva  quali  la
 presenza  del  difensore  al  compimento  dell'atto, tenuto conto del
 fatto che con l'attuale sistema puo' essere data lettura del  verbale
 di  dichiarazioni  rese  dall'imputato  al  magistrato anche senza la
 presenza del difensore situazione che pare  quanto  meno  equivalente
 alla  dichiarazione  resa  alla  p.g.  con la necessaria presenza del
 difensore;
    Ritenuto in definitiva che  l'impossibilita'  di  dare  lettura  a
 richiesta  di  parte  alle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g.
 alla rituale necessaria  presenza  del  difensore  non  pare  trovare
 adeguata giustificazione in valori costituzionalmente garantiti;
    Ritenuto  che  tale  esclusione  pare  contrastare,  come  gia' da
 numerosi giudici di merito rilevato con gli artt. 3,  24,  112  della
 Costituzione  in  quanto  il  sistema  normativo  appare  da  un lato
 trattare diversamente il valore probatorio di atti  del  procedimento
 senza  adeguata  razionale  giustificazione  e  dall'altro si pone in
 contrasto con il diritto di  difesa  e  con  l'obbligo  di  esercizio
 dell'azione  penale,  principi che coordinati tra loro devono tendere
 all'acquisizione come prove idonee alla decisione finale di tutti gli
 atti dal procedimento acquisiti al contradditorio delle parti.
    Ritenuta che la questione rileva nel  presente  giudizio  giacche'
 ove  fosse  accolta  la  questione  proposta  questo Pretore potrebbe
 accogliere la richiesta probatoria presentata dalla difesa del Foti.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante  al  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di costituzionalita' ex art. 513 del c.p.p.
 nella  parte  in  cui  non  consente  che  sia  data  lettura   delle
 dichiarazioni   rese   dall'imputato  alla  p.g.  alla  presenza  del
 difensore in relazione agli art. 3,  24,  e  112  della  Costituzione
 sospende  il presente procedimento ordina a cura della cancelleria la
 notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la
 sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e  la
 successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                         Il pretore: CITTERIO
                                Il collaboratore di cancelleria: BIZZI
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