N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1992- 3 marzo 1993
N. 116 Ordinanza emessa il 25 maggio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 marzo 1993) dalla pretura di Verona, sezione distaccata di Soave, nel procedimento penale a carico di Fusi Luca ed altro Processo penale - Dibattimento - Coimputato assente - Impossibilita' di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso, con l'assistenza del difensore, alla p.g. nel corso delle indagini preliminari - Irrazionalita' - Disparita' di trattamento rispetto alla possibilita' di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al magistrato anche senza la presenza del difensore - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio dell'obbligo di esercizio dell'azione penale. (C.P.P. 1988, art. 513). (Cost., artt. 3, 24 e 112).(GU n.13 del 24-3-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. L'anno 1992, il mese di maggio, il giorno 25, alle ore 10,30 in Soave davanti al pretore dott. Carlo Citterio con l'assistenza del collaboratore di cancelleria Bizzi Valentina in concorso art. 110 del c.p.: a) artt. 624, 625 n. 7, 61, 7 c.p.; b) artt. 624, 625, 2 e 7 del c.p. che inizia alle ore: 10,30 per la trattazione in pubblica udienza del processo n. 50060/1992 r.g. nei confronti di Fusi Luca, Foti Livio. Sono presenti: il pubblico ministero dott. M.llo Baron Adriano come da delega del p.m. di Verona gli imputati: 1) Fusi Luca libero non comparso, 2) Foti Livio libero presente assistiti e difesi da: il secondo difeso di fiducia avv. De Marzi Mario del foro di Verona, il primo difeso di ufficio avv. Salgaro Ambrogio del foro di Verona. (Omissis). L'avv. De Marzi chiede che sia acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dal Fusi ai carabinieri alla rituale presenza di un difensore, in subordine l'escussione dei verbalizzanti di quell'atto in ulteriore subordine sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 alla parte in cui non prevede l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. alla rituale presenza di un difensore. Il p.m. si oppone in quanto non previste dall'attuale normativa, per l'ultima richiesta si rimette. L'avv. Salgaro non si oppone alle richieste purche' limitatamente alle dichiarazioni interessati la sola posizione del coimputato. Rilevato che le prime due richieste non possono essere accolte perche' l'ammissione di tali prove non e' consentita dalle attuali norme processuali le respinge. Sulla terza richiesta il pretore rilevato che l'art. 513 del c.p.p. non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari anche se rese alla rituale obbligatoria presenza del difensore ai sensi dell'art. 350 terzo comma; Rilevato che tale esclusione non pare trovare giustificazione nazionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione giacche' occorre osservare che se dall'impianto del codice emerge un tendenziale sfavore nei confronti dell'attribuzione di valore probatorio agli atti posti in essere dalla p.g. (disvalore che viene mammano riducendosi anche a seguito di interventi della Corte costituzionale come nel caso dell'art. 195 quarto comma del c.p.p.), tale sfavore non pare giustificato quando l'atto della p.g. sia assistito da insuperabili ed evidenti aspetti di garanzia difensiva quali la presenza del difensore al compimento dell'atto, tenuto conto del fatto che con l'attuale sistema puo' essere data lettura del verbale di dichiarazioni rese dall'imputato al magistrato anche senza la presenza del difensore situazione che pare quanto meno equivalente alla dichiarazione resa alla p.g. con la necessaria presenza del difensore; Ritenuto in definitiva che l'impossibilita' di dare lettura a richiesta di parte alle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. alla rituale necessaria presenza del difensore non pare trovare adeguata giustificazione in valori costituzionalmente garantiti; Ritenuto che tale esclusione pare contrastare, come gia' da numerosi giudici di merito rilevato con gli artt. 3, 24, 112 della Costituzione in quanto il sistema normativo appare da un lato trattare diversamente il valore probatorio di atti del procedimento senza adeguata razionale giustificazione e dall'altro si pone in contrasto con il diritto di difesa e con l'obbligo di esercizio dell'azione penale, principi che coordinati tra loro devono tendere all'acquisizione come prove idonee alla decisione finale di tutti gli atti dal procedimento acquisiti al contradditorio delle parti. Ritenuta che la questione rileva nel presente giudizio giacche' ove fosse accolta la questione proposta questo Pretore potrebbe accogliere la richiesta probatoria presentata dalla difesa del Foti.
P. Q. M. Dichiara rilevante al presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' ex art. 513 del c.p.p. nella parte in cui non consente che sia data lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. alla presenza del difensore in relazione agli art. 3, 24, e 112 della Costituzione sospende il presente procedimento ordina a cura della cancelleria la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la successiva trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il pretore: CITTERIO Il collaboratore di cancelleria: BIZZI 93C0238