N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1993
N. 118 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Casolari Giovanni e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilita' corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessenta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al de cuius al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22). (Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)).(GU n.13 del 24-3-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 1993 pronuncia la seguente ordinanza. Con ricorso depositato in cancelleria in data 1½ luglio 1992 il signor Casolari Giovanni, esperito inutilmente ricorso amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di riversibilita' concessale dall'Istituto, a seguito della morte della moglie con decorrenza dal 1½ novembre 1988. Parte ricorrente sosteneva infatti che giusta sentenza della Corte cosituzionale n. 34/1981 l'aliquota di riversibilita' (60%) doveva essere applicata sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che avrebbe dovuto godere) al tempo della morte la dante causa e non sull'ammontare della pensione spettante alla medesima dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della morte. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto la statuizione della Corte costituzionale doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti in criterio di calcolo della pensione di riversibilita' sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dall'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218). Questo pretore in camera di consiglio riteneva rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 27 luglio 1965, n. 903. La pretesa attorea ha il suo fondamento in un inciso del dispositivo della sentenza n. 34/1981 del Giudice delle leggi ove si legge "E' illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione l'art. 2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962 n. 1338, ... nella parte in cui preclude il calcolo della pensione di riversibilita' I.N.P.S. integrata al minimo in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S. che, integrata al minimo, il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire ...". In effetti questa e' una statuizione avente ad oggetto il criterio di calcolo da seguirsi nella liquidazione della pensione di riversibilita', seppure pronunciata in un giudizio avente ad oggetto la legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1338/1962 e quindi riguardante la problematica relativa all'integrazione al minimo della pensione I.N.P.S. in caso di cumulo con altri trattamenti pensionistici. La pronuncia della Corte non ha tuttavia inciso sull'art. 22 della legge n. 903/1965 che prevede che la pensione di riversibilita' venga calcolata su quella spettante al de cuius sulla base della sua posizione contributiva e prescindendo dalla sua integrazione al minimo, fissando un criterio di liquidazione gia' ritenuto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione dalla consulta. La questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione della norma appena citata appare pertanto non manifestamente infondata. Poiche' tale disposizione e' legge vigente e quindi deve trovare immediata applicazione anche nel giudizio in corso in cui si discute del parametro-base al quale deve essere rapportato l'aliquota del 60% spettante al coniuge superstite, si ritiene che la prospettata questione di legittimita' costituzionale sia rilevante. Si evidenzia che sulla questione non si e' formato diritto vivente seppure pare prevalente l'orientamento della suprema Corte secondo il quale il trattamento di riversibilita' deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa comprensiva del trattamento minimo, sia stato questo o no da lui domandato (cfr. Cass., n. 2529/1992; Cass., n. 7100/1991; Cass., n. 8511/1990; Cass., n. 150/1989; 19 Cass., n. 2915/1987; contra Cass., n. 3265/1985 nel merito Pretura di Forli' 11 ottobre 1989, pretura di Pistoia 9 settembre 1991 n. 2368; contra pretore di Lecce 22 novembre/17 dicembre del 1990 n. 3145).
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio e concernente l'art. 22 della legge 21 luglio 1965 nella parte in cui non prevede, in conformita' ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, quale risultante dalla sentenza 12-26 febbraio 1981, n. 34 della Corte costituzionale, che la pensione di riversibilita' sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gia' liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo fino alla definizione del giudizio incidentale di costituzionalita' cosi' promosso d'ufficio; Manda la cancelleria per la notificazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati. Modena, addi' 22 gennaio 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0240