N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1993

                                N. 118
 Ordinanza  emessa  il  22  gennaio  1993  dal  pretore  di Modena nel
 procedimento civile vertente tra Casolari Giovanni e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensione   di   riversibilita'
 corrisposta  dall'I.N.P.S.  -  Calcolo dell'aliquota del sessenta per
 cento sulla pensione spettante  al  dante  causa  in  relazione  alla
 posizione  contributiva costituita in suo favore fino alla data della
 sua morte - Mancata previsione dell'applicazione  di  detta  aliquota
 sull'ammontare   della   pensione  diretta  integrata  al  minimo  in
 godimento (o che sarebbe spettata) al de cuius al momento della morte
 come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n.   34/1981
 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni di
 legge   di   contenuto   analogo  a  quella  oggetto  della  presente
 impugnativa) - Disparita' di trattamento di situazioni analoghe.
 (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).
 (Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma,
 lett. a)).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva di cui  all'udienza  del  14  gennaio
 1993 pronuncia la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  in cancelleria in data 1½ luglio 1992 il
 signor    Casolari    Giovanni,    esperito    inutilmente    ricorso
 amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere
 la   riliquidazione   della  pensione  di  riversibilita'  concessale
 dall'Istituto, a seguito della morte della moglie con decorrenza  dal
 1½  novembre  1988.  Parte  ricorrente  sosteneva  infatti che giusta
 sentenza  della  Corte  cosituzionale  n.   34/1981   l'aliquota   di
 riversibilita'  (60%)  doveva  essere  applicata sull'ammontare della
 pensione diretta integrata al minimo  in  godimento  (o  che  avrebbe
 dovuto   godere)   al   tempo  della  morte  la  dante  causa  e  non
 sull'ammontare della pensione spettante alla medesima dante causa  in
 relazione  alla  posizione contributiva costituita in suo favore fino
 alla data della morte.
    L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo  il  rigetto  della
 domanda  attrice  in quanto la statuizione della Corte costituzionale
 doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo
 avuto ad oggetto le norme disciplinanti in criterio di calcolo  della
 pensione  di riversibilita' sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio
 1965, n. 903 e dall'art. 12  del  r.d.l.  14  aprile  1939,  n.  636,
 (convertito  in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dall'art. 2
 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
    Questo pretore in camera di consiglio  riteneva  rilevante  e  non
 manifestamente   infondata   con   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 22 della legge 27 luglio 1965, n. 903.
    La  pretesa  attorea  ha  il  suo  fondamento  in  un  inciso  del
 dispositivo della sentenza n. 34/1981 del Giudice delle leggi ove  si
 legge  "E' illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione
 l'art. 2, secondo comma, lett. a), legge 12 agosto 1962 n. 1338,  ...
 nella   parte   in   cui   preclude  il  calcolo  della  pensione  di
 riversibilita' I.N.P.S.  integrata  al  minimo  in  proporzione  alla
 pensione  diretta  I.N.P.S.  che,  integrata  al  minimo, il titolare
 defunto avrebbe avuto diritto di percepire ...".
    In effetti questa e' una statuizione avente ad oggetto il criterio
 di  calcolo  da  seguirsi  nella  liquidazione  della   pensione   di
 riversibilita',  seppure pronunciata in un giudizio avente ad oggetto
 la legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1338/1962 e
 quindi  riguardante  la  problematica  relativa  all'integrazione  al
 minimo   della   pensione  I.N.P.S.  in  caso  di  cumulo  con  altri
 trattamenti pensionistici.
    La pronuncia della Corte non ha tuttavia inciso sull'art. 22 della
 legge n. 903/1965 che prevede che la pensione di riversibilita' venga
 calcolata su quella spettante  al  de  cuius  sulla  base  della  sua
 posizione  contributiva  e  prescindendo  dalla  sua  integrazione al
 minimo,  fissando  un  criterio  di  liquidazione  gia'  ritenuto  in
 contrasto   con  l'art.  3  della  Costituzione  dalla  consulta.  La
 questione di legittimita' costituzionale per contrasto con  l'art.  3
 della  Costituzione  della  norma  appena  citata appare pertanto non
 manifestamente infondata.
    Poiche' tale disposizione e' legge vigente e quindi  deve  trovare
 immediata  applicazione anche nel giudizio in corso in cui si discute
 del parametro-base al quale deve essere rapportato l'aliquota del 60%
 spettante al  coniuge  superstite,  si  ritiene  che  la  prospettata
 questione di legittimita' costituzionale sia rilevante.
    Si evidenzia che sulla questione non si e' formato diritto vivente
 seppure pare prevalente l'orientamento della suprema Corte secondo il
 quale  il  trattamento  di riversibilita' deve essere calcolato sulla
 pensione diretta del dante causa comprensiva del trattamento  minimo,
 sia  stato  questo  o  no da lui domandato (cfr. Cass., n. 2529/1992;
 Cass., n. 7100/1991; Cass., n.  8511/1990;  Cass.,  n.  150/1989;  19
 Cass., n. 2915/1987; contra Cass., n. 3265/1985 nel merito Pretura di
 Forli'  11 ottobre 1989, pretura di Pistoia 9 settembre 1991 n. 2368;
 contra pretore di Lecce 22 novembre/17 dicembre del 1990 n. 3145).
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.   3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio e concernente  l'art.
 22  della  legge  21  luglio  1965 nella parte in cui non prevede, in
 conformita'  ed in corrispondenza di quanto invece disposto dall'art.
 2, secondo comma, lett. a), della legge  12  agosto  1962,  n.  1338,
 quale  risultante  dalla  sentenza  12-26  febbraio 1981, n. 34 della
 Corte costituzionale, che la pensione di riversibilita' sia calcolata
 in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento  minimo
 gia'  liquidata  al  pensionato  o  che  l'assicurato  avrebbe  avuto
 comunque diritto di percepire;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 sospende  il  processo fino alla definizione del giudizio incidentale
 di costituzionalita' cosi' promosso d'ufficio;
    Manda  la  cancelleria   per   la   notificazione   del   presente
 provvedimento  ai  procuratori  delle  parti  ed  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e per la sua comunicazione al  Presidente  del
 Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati.
      Modena, addi' 22 gennaio 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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