N. 119 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1993

                                N. 119
 Ordinanza  emessa  il  22  gennaio  1993  dal  pretore  di Modena nel
 procedimento civile vertente tra Marzocchini Gina e l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensione   di   riversibilita'
 corrisposta  dall'I.N.P.S.  -  Calcolo dell'aliquota del sessenta per
 cento sulla pensione spettante  al  dante  causa  in  relazione  alla
 posizione  contributiva costituita in suo favore fino alla data della
 sua morte - Mancata previsione dell'applicazione  di  detta  aliquota
 sull'ammontare   della   pensione  diretta  integrata  al  minimo  in
 godimento (o che sarebbe spettata) al de cuius al momento della morte
 come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n.   34/1981
 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni di
 legge   di   contenuto   analogo  a  quella  oggetto  della  presente
 impugnativa) - Disparita' di trattamento di situazioni analoghe.
 (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22).
 (Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma,
 lett. a)).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva di cui  all'udienza  del  14  gennaio
 1993 pronuncia la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria in data 4 maggio 1992 la
 signora    Gina    Marzocchini,    esperito    inutilmente    ricorso
 amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere
 la   riliquidazione   della  pensione  di  riversibilita'  concessale
 dall'Istituto, a seguito della morte del marito, con  decorrenza  dal
 1½  agosto  1983.  Parte  ricorrente  sosteneva  infatti  che  giusta
 sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  34/1981   l'aliquota   di
 riversibilita'  (60%)  doveva  essere  applicata sull'ammontare della
 pensione diretta integrata al minimo  in  godimento  (o  che  avrebbe
 dovuto   godere)   al   tempo  della  morte  il  dante  causa  e  non
 sull'ammontare della pensione spettante al medesimo  dante  causa  in
 relazione  alla  posizione contributiva costituita in suo favore fino
 alla data della morte.
    L'I.N.P.S.  si  costituiva  in giudizio chiedendo il rigetto della
 domanda attrice in quanto la statuizione della  Corte  costituzionale
 doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo
 avuto  ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della
 pensione di riversibilita' sanciti all'art. 22 della legge 21  luglio
 1965,  n.  903  e  dall'art.  12  del  r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636
 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dell'art.  2
 della legge 4 aprile 1952, n. 218).
    Questo  pretore  in  camera  di consiglio riteneva rilevante e non
 manifestamente   infondata   con   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 118/1993).
 93C0241