N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1993
N. 120 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Alessi Alba e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilita' corrisposta dall'I.N.P.S. - Calcolo dell'aliquota del sessenta per cento sulla pensione spettante al dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della sua morte - Mancata previsione dell'applicazione di detta aliquota sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che sarebbe spettata) al de cuius al momento della morte come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di disposizioni di legge di contenuto analogo a quella oggetto della presente impugnativa) - Disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (Legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22). (Cost., art. 3; legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lett. a)).(GU n.13 del 24-3-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 14 gennaio 1993 pronuncia la seguente ordinanza. Con ricorso depositato in cancelleria in data 14 febbraio 1992 la signora Alessi Alba, esperito inutilmente ricorso amministrativo, agiva nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di riversibilita' concessale dall'Istituto, a seguito della morte del marito, con decorrenza dal 1½ aprile 1990. Parte ricorrente sosteneva infatti che giusta sentenza della Corte costituzionale n. 34/1981 l'aliquota di riversibilita' (60%) doveva essere applicata sull'ammontare della pensione diretta integrata al minimo in godimento (o che avrebbe dovuto godere) al tempo della morte il dante causa e non sull'ammontare della pensione spettante al medesimo dante causa in relazione alla posizione contributiva costituita in suo favore fino alla data della morte. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto la statuizione della Corte costituzionale doveva ritenersi del tutto inapplicabile al caso di specie non avendo avuto ad oggetto le norme disciplinanti il criterio di calcolo della pensione di riversibilita' sanciti all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e dall'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272 e sostituito dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218). Questo pretore in camera di consiglio riteneva rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 118/1993). 93C0242