N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1993
N. 121 Ordinanza emessa il 5 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza concernente l'ammissibilita' al regime di semiliberta' nei confronti di Rossi Mario Ordinamento penitenziario - Condannati all'ergastolo - Beneficio della semiliberta' - Concessione - Condizioni: decorrenza di venti anni di espiazione pena - Validita' di tale condizione, sia nei confronti degli ergastolani che abbiano osservato buona condotta che nei confronti di quelli che durante l'espiazione della pena abbiano riportato altre condanne - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma, come sostituito dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 14). (Cost., art. 3).(GU n.13 del 24-3-1993 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza del 5 gennaio 1993, premesso che il detenuto Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova, c/o c.c. Novara, difeso dall'avv. di fid. Allegra; Visto il parere rinvio per accertamenti del p.g.; Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato; Verificata, preliminarmente, la regolarita' delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore; Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale; F A T T O Il tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza 11 ottobre 1989 ha concesso a Rossi Mario, la semiliberta' con riferimento alla sentenza dalla corte d'assiste di appello di Genova 18 marzo 1974 con la quale il suddetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo (ordine di carcerazione 9 settembre 1975 della procura generale di Genova; inizio pena 26 marzo 1971; fine pena - mai -), ed alla sentenza 14 dicembre 1992 della Corte di appello di Cagliari con la quale era stato condannato ad anni due, mesi sei di reclusione (ordine di carcerazione 23 marzo 1987 della procura generale di Cagliari). Il Rossi Mario fu trasferito alla casa circondariale di Novara per iniziare la semiliberta'. Tuttavia il 12 maggio 1990 fu notificato al Rossi Mario un nuovo ordine di carcerazione della procura generale di Cagliari per l'espiazione di anni otto e mesi dieci di reclusione. Pertanto fu attivata la procedura per l'eventuale estensione della semiliberta' anche a tale nuovo ordine di carcerazione. Prima di decidere, fu richiesto in data 1½ giugno 1990 alla procura generale di Cagliari di formulare un nuovo cumulo in relazione alla nuova successiva sentenza di condanna. In data 11 gennaio 1991 pervenne al tribunale di sorveglianza il seguente cumulo della procura generale di Cagliari 21 agosto 1990; "Letti gli atti di esecuzione relativi a Rossi Mario, nato a Genova il 19 agosto 1942 nei confronti del quale sono divenute esecutive ed eseguibili le seguenti sentenze di condanna: 1) 18 marzo 1974 corte assise appello Genova irrevocabile il 3 aprile 1975 alla pena dell'ergastolo, isolamento diurno per mesi due, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena per i reati di omicidio, rapina, sequesto di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere ed altri reati commessi dal 10 ottobre 1970 al 26 marzo 1971; 2) 25 giugno 1981 corte assise appello Firenze, irrevocabile il 29 giugno 1981 alla pena di anni uno di reclusione per il reato di istigazione a delinquere commesso il 26 settembre 1981, pena interamente condonata per il d.P.R. 4 marzo 1978, beneficio poi revocato con ordinanza 7 marzo 1983 corte appello Cagliari; 3) 14 dicembre 1982 corte appello Cagliari, irrevocabile il 17 dicembre 1982 alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e L. 800.000 di multa per il reato di porto abusivo di armi commesso il 18 febbraio 1982; con ordinanza 12 dicembre 1984 corte appello Cagliari convertita la multa in giorni trentadue di liberta' controllata; 4) 14 febbraio 1989 corte assise Cagliari, irrevocabile il 29 gennaio 1989 alla pena di anni undici di reclusione e L. 2.000.000 di multa per i reati di formazione, partecipazione e istigazione a banda armata e porto illegale di materiale esplodente, reati commessi fino al marzo 1982, interdizione perpetua dai pubblici uffici, liberta' vigilata per anni tre; 5) 1½ marzo 1989 corte assise appello Cagliari, irrevocabile il 4 marzo 1989 alla pena di mesi due di reclusione per il reato di reticenza commesso il 7 gennaio 1982; con ordinanza 28 marzo 1990 corte assise appello Cagliari interamente condonata la pena; 6) 17 marzo 1989 corte assise Cagliari, irrevocabile il 5 marzo 1990 alla pena di anni otto, mesi dieci di reclusione per i reati di minaccia aggressiva, sequestro di persona, pubblica istigazione, devastazione aggravata, resistenza a pubblico ufficiale continuata, interdizione perpetua dai pubblici uffici, reati commessi fino al 10 novembre 1981. Poiche' appare opportuno emettere provvedimento di cumulo per stabilire la pena unica inflitta con le sentenze di cui sopra. Ritenuta la propria competenza. Visti gli articoli 72, 78, 79, 80, 174 del codice penale, 663 del codice di procedura penale e d.P.R. n. 865/1986. Determina la pena complessiva nell'ergastolo con isolamento diurno per mesi due, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la durata della pena il cui inizio e' stato fissato al 26 marzo 1971 (data dell'arresto). Chiede che la Corte d'assise d'appello di Cagliari in camera di consiglio voglia, previa determinazione dichiarare estinti per amnistia in riferimento alla sentenza sub 6) il reato di minaccia aggravata (capo A) sentenza 11 gennaio 1984 corte assise Nuoro ed il reato di cui alla sentenza sub 5) in virtu' del d.P.R. n. 75/1990; voglia la stessa corte d'assise, inoltre dichiarare condonati anni uno di reclusione in virtu' del d.P.R. n. 865/1986. Manda: 1) alla direzione della casa circondariale di Novara per la notifica dall'interessato e le opportune annotazioni in matricola; 2) alla cancelleria per la notifica al difensore di fiducia avv. Salvatore Ciusa del foro di Nuoro, tramite la polizia giudiziaria. Il tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 8 febbraio 1991 dichiaro' inammissibile la domanda di estensione della semiliberta' anche alle altre sentenze di condanne messe in esecuzione con il citato cumulo della procura generale di Cagliari. La Corte di cassazione con sentenza 17 giugno 1991 annullo' senza rinvio la citata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino. Il magistrato di sorveglianza di Novara con decreto 25 luglio 1991 autorizzo' in via provvisoria la prosecuzione della semiliberta' di Rossi Mario anche con riferimento alle pene di cui al cumulo 21 agosto 1990 della procura generale di Cagliari. Successivamente il 9 marzo 1992 il procuratore generale di Cagliari emise il seguente provvedimento: "Visto il proprio provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso in data 21 agosto 1990 nei confronti di Rossi Mario, nato a Genova il 19 agosto 1942. Ritenuto che detto provvedimento e' errato quando alla data di inizio dell'esecuzione della pena cumulata: che infatti con la prima sentenza (Corte ass. app. Genova 18 marzo 1974), il Rossi e' stato condannato alla pena dell'ergastolo, mentre tutte le pene detentive temporanee a lui inflitte con le suc- cessive sentenze si riferiscono a reati da lui commessi nello stato di detenzione conseguente all'iniziata esecuzione di detta pena detentiva perpetua; che pertanto l'inizio dell'esecuzione della pena unificata doveva essere fissato non gia' alla data del 26 marzo 1971 (coincidente con l'inizio della determinazione) ma a quella del 31 marzo 1982, essendo stati commessi fino al marzo 1982 gli ultimi reati per i quali il Rossi e' stato condannato alla pena della reclusione con la sentenza 14 febbraio 1989 Corte ass. app. Cagliari (v. Cass. sez. prima, sentenza n. 2934 del 6 novembre 1990. Dispone che la data di decorrenza della pena unificata, di cui al provvedimento di cumulo sopra specificato, venga determinata al 31 marzo 1982 (in luogo del 26 marzo 1971). Cagliari, 9 marzo 1992". Pertanto in data 17 aprile 1992 il magistrato di sorveglianza di Novara emise il seguente provvedimento: "Visti gli atti relativi all'esecuzione della misura alternativa della semiliberta' concessa con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti di Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova; Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1991 con il quale e' stata autorizzata la prosecuzione della misura alternativa della semiliberta' nei confronti di Rossi Mario con la seguente motivazione; Rilevato che la misura alternativa e' stata concessa in relazione alla pena dell'ergastolo inflitta con sentenza 10 marzo 1974 dalla corte di assise di appello di Genova nonche' alla pena di anni due e mesi sei di reclusione infitta con sentenza 14 dicembre 1982 dalla corte di appello di Cagliari; Visto il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti in data 21 agosto 1990 della procura generale della Repubblica di Cagliari che comunica la sopravvenienza di un ulteriore titolo di esecuzione di pena detentiva; Vista la sentenza della suprema Corte di cassazione in data 17 giugno 1991 di annullamento senza rinvio dell'ordinanza in data 8 febbraio 1991 del tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza che dichiarava la cessazione della misura alternativa della semiliberta' concessa al Rossi con la citata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano; Ritenuto di dover provvedere conformemente al principio di diritto enunciato nella sentenza della suprema Corte ritenendo la permanenza delle condizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 50 del ord. pen., tenuto conto del cumulo delle pene inflitte; Rilevato che la procura generale della Repubblica di Cagliari con provvedimento 9 marzo 1992 ha disposto che la decorrenza della pena unificata di cui al provvedimento di cumulo 21 agosto 1990 venga determinata al 31 marzo 1982, in luogo del 26 marzo 1971, cosi' modificando quanto alla data di inizio della esecuzione della pena cumulata; Rilevato che in riferimento al recente provvedimento della procura generale della Repubblica di Cagliari non permangono le condizioni per la prosecuzione della semiliberta'; P. Q. M. Visto l'art. 51- bis dell'o.p.; Sospende provvisoriamente la semiliberta' a Rossi Mario; Dispone che Rossi Mario sia associato alla casa circondariale di Novara a regime ordinario; Trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per quanto di competenza; Manca alla cancelleria per le comunicazioni di rito". Ricevuti nuovamente gli atti il tribunale di sorveglianza fisso' una nuova udienza per decidere sulla nuova situazione che si era creata in seguito al provvedimento 9 marzo 1992 della procura generale di Cagliari. Tuttavia il difensore del Rossi aveva proposto incidente di esecuzione avverso il provvedimento 9 marzo 1992, fu rinviato il processo in attesa della decisione della corte di assise di appello di Cagliari. In data 23 giugno 1992 tale collegio emise la seguente ordinanza: "La Corte, ritenuta la propria competenza come giudice della esecuzione, sulle conformi richieste del procuratore generale ed in accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse del Mario Rossi, come in atti, visti gli artt. 663, 665, 666 e segg. 125 del c.p.p., 72, secondo comma, 73, 78, 80, 22, 23 e 184 del c.p.; Dispone rettificarsi il provvedimento, opposto, 21 agosto 1990, come modificato, quanto alla data di decorrenza della esecuzione della pena unica dell'ergastolo, inflitta, come in atti, al detenuto condannato Mario Rossi, col successivo provvedimento 9 marzo 1992, nel senso che dove oggi e' indicata come data di decorrenza della stessa pena unica quella del 31 marzo 1982 (data di commissione degli ultimi reati durante la sua detenzione dal Rossi) sia al contrario indicata quella - 26 marzo 1971 - dell'effettivo inizio dello stato di detenzione, in esito al suo arresto, del Rossi medesimo. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al procuratore generale in sede e per la sua notifica all'interessato Mario Rossi, detenuto in Novara, casa circondariale, ed al suo difensore di fiducia avv. G. Cesare Allegra, con studio in Novara, B.do La Marmora n. 15". In data 18 settembre 1992 il magistrato di sorveglianza di Novara ha emesso il seguente decreto: "Visti gli atti relativi all'esecuzione della misura alternativa della semiliberta' concessa con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Milano nei confronti di Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova; Visto il proprio provvedimento in data 17 aprile 1992 con il quale e' stata disposta la sospensione provvisoria della misura alternativa della semiliberta' nei confronti di Rossi Mario alla luce del provvedimento 9 marzo 1992 della procura generale della Repubblica di Cagliari che ha disposto che la decorrenza della pena unificata di cui al provvedimento di cumulo 21 agosto 1990 venga determinata al 31 marzo 1982 in luogo del 26 marzo 1971, cosi' modificato quanto alla data di inizio dell'esecuzione della pena cumulata; Rilevato che la corte di assise di appello di Cagliari con provvedimento del 23 giugno 1992 ha disposto: rettificarsi il provvedimento, opposto, 21 agosto 1990 come modificato, quanto alla data di decorrenza della esecuzione della pena unica dell'ergastolo, inflitta, come in atti, al detenuto condannato Mario Rossi, col successivo provvedimento 9 marzo 1992, nel senso che dove e' indicata la data di decorrenza della stessa pena unica quella del 31 marzo 1982 (data di commissione degli ultimi reati durante la sua detenzione del Rossi) sia al contrario indicata quella - 26 marzo 1971 - dell'effettivo inizio dello stato di detenzione, in esito a suo arresto, del Rossi medesimo; Rilevato che permangono le condizioni per la prosecuzione della semiliberta' tenuto conto del cumulo delle pene inflitte; P. Q. M. Visto l'art. 51- bis dell'o.p.; Dispone la prosecuzione provvisoria della misura alternativa della semiliberta'; Trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza di Torino per quanto di competenza". Alla odierna udienza il difensore del Rossi e il procuratore generale hanno concluso come in atti: D I R I T T O Il caso in esame propone al tribunale un problema teorico di notevole spessore; la valutazione dell'ammissibilita' di una istanza di semiliberta' avanzata da un detenuto gia' condannato all'ergastolo al quale sono state inflitte pene detentive per un totale di anni ventidue di reclusione per reati commessi nel corso dell'esecuzione. Il dato normativo pare inequivoco, il combinato disposto degli artt. 72 ed 80 del c.p. disciplinano sul piano sanzionatorio l'ipotesi di concorso di pene fra ergastolo e pene detentive temporanee stabilendo che si applichi la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno da due a diciotto mesi, mentre stabiliscono che il limite per valutare l'ammissibilita' dell'istanza di semiliberta', anche in caso di ulteriori condanne per reati commessi nel corso dell'esecuzione, rimane inalterato facendo riferimento all'espiazione di almeno venti anni di pena. Tale ingiustificata e irragionevole equiparazione ai fini dell'ammissione al regime della semiliberta' fra il condannato che ha mantenuto un comportamento corretto ed il condannato che ha commesso reati in carcere non si verifica nel caso di pene temporanee poiche' il legislatore ha stabilito non un termine fisso bensi' il termine di "meta' pena" che si commisura alle ulteriori sanzioni inflitte. Pertanto, trattandosi di valutare l'ammissibilita' di una istanza di semiliberta' di un detenuto condannato all'ergastolo, il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art. 50, quinto comma, appare rilevante e non manifestamente infondato nella parte in cui la norma, fissando un unico termine per l'ammissibilita' dell'istanza (venti anni di espiazione pena), non differenzia due situazioni profondamente diverse sia sul piano soggettivo sia sul piano oggettivo. Invero la posizione di un detenuto che in carcere continua a commettere una serie di reati pe un ammontare di ventidue anni di reclusione necessita ictu oculi di un trattamento non solo "sanzionatorio" in senso stretto ma anche "penitenziario" diverso da colui che, una volta in carcere, ha mantenuto sempre una condotta regolare. Sul piano soggettivo, quindi, le esigenze di prevenzione speciale indicano che diverso deve essere il trattamento dei due soggetti. Allo stesso modo le esigenze di tutela della collettivita' impongono di considerare in modo diverso l'ammissibilita' al regime di semiliberta' in caso di situazioni che evidenziano un grado di pericolosita' sociale cosi' diverso. Pertanto non si puo' ritenere che in questo caso, il principio di uguaglianza formale sia stato rispettato dal legislatore del 1986 che ha introdotto la modifica della quale in questa sede si discute. E' evidente, infatti, che in tanto il principio puo' dirsi integralmente applicato in quanto la legge tratti in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. E' altresi' evidente che lasciare alla assoluta discrezionalita' del legislatore la valutazione delle diverse situazioni rischia di trasformare tale discrezionalita' in arbitrio ove le scelte del legislatore non siano ispirate a tutela di altri principi costituzionali o comunque sorrette da un generale criterio di ragionevolezza. E' giurisprudenza costante della Corte che il principo di uguaglianza enunciato nell'art. 3 della Costituzione consente al legislatore ordinario di emanare norme differenziate rispetto a situazioni obiettivamente diverse e che il giudizio sulla parita' o diversita' delle situazioni spetta insindacabilmente allo stesso legislatore nei limiti del rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali. Il caso in esame presenta due situazioni soggettivamente ed oggettivamente molto diverse che vengono sottoposte ad identica disciplina legislativa (quella dell'ergastolano che ha commesso reati in carcere e quella dell'ergastolano che ha mantenuto una condotta inframuraria regolare, relativamente al termine per poter accedere al beneficio della semiliberta') cio', non puo' non essere ritenuto in contrasto con il criterio della ragionevolezza. D'altra parte il problema attinente alla determinazione dell'ambito proprio del principio di uguaglianza, quindi del suo contenuto, cioe' stabilire se esso implichi solo la parita' di trattamento degli uguali o anche la diversificazione di quello relativo e situazioni differenti non puo' che avere una risposta positiva dal momento che i due casi si presentano quali aspetti di uno stesso fenomeno e pertanto sono da apprezzare con gli stessi criteri. Svolte queste premesse di carattere generale occorre passare ad un piu' attento esame della norma oggetto del presente giudizio. Dall'esame del quadro normativo emerge che l'art. 72 del c.p. richiamato dall'art. 80 del c.p., prevedendo la pena ulteriore dell'isolamento diurno, ha di fatto introdotto una disciplina diversificata tra colui che commette un solo reato punito con la pena dell'ergastolo e colui che commette prima o dopo la condanna altro reato definito con sentenza di condanna. La sanzione suppletiva sta quindi a significare che vi e' un trattamento differenziato tra le varie situazioni. Invece il decorso di anni venti di espiazione pena, condizione primaria per poter accedere al beneficio della semiliberta' in caso di condanna all'ergastolo, e' un presupposto che vale sia per l'ergastolano non piu' colpito da altra sentenza di condanna, sia per l'ergastolano colpito da altra sentenza di condanna a pena detentiva per reati commessi successivamente. La disciplina introdotta dall'art. 50, quinto comma, non prevede- ndo una normativa diversificata per le due situazioni, finisce con il sancire che con riferimento alla misura alternativa di cui all'art. 50 dell'o.p. i piu' reati commessi in carcere dall'ergastolano non hanno alcuna incidenza di ordine negativo rispetto alla condizione fissata nella norma per accedere alla semiliberta' (il periodo di anni venti di detenzione). Pertanto il problema della decorrenza della pena come e' stato affrontato dalla procura generale di Cagliari nei citati cumuli non assume alcun rilievo decisivo e tale problema risulta puramente nominalistico. Il problema autentico e di grande significato concerne, come precisato dianzi, la disciplina introdotta all'art. 50, quinto comma dell'ordinamento penitenziario. Questa norma invero stabilendo in modo inderogabile e uniforme la decorrenza di un ventennio di pena in ogni caso di condanna all'ergastolo senza tener conto di una eventuale ulteriore condanna per un reato commesso durante la detenzione assoggetta alla stessa disciplina due situazioni del tutto diverse: a) quella dell'ergastolano che non ha commesso reato in carcere; b) quella dell'ergastolano che ha commesso reato. Elusiva e' l'argomentazione secondo cui il legislatore negli artt. 72, secondo comma, ed 80 del c.p. ha gia' previsto una sanzione piu' grave per l'ipotesi di cumuli. Invero: si conservi che: a) dette norme sono ispirate alla finalita' di disciplinare il concorso di reato e quello delle pene; b) questa disciplina, conforme all'art. 3 della Costituzione, sanziona pero' la condotta illecita dell'ergastolano sul piano penale ma non ha alcun riflesso sulla normativa dell'art. 50, ultimo comma, dell'o.p. L'esigenza di articolare una normativa in tema di semiliberta' conforme al dettato costituzionale (art. 3 della Costituzione) ed agli artt. 3 e 6 del c.p. non e' stata invece rispettata nella formulazione dell'art. 50, quinto comma dell'o.p. Per contro in questa norma, nel secondo comma, laddove e' stato stabilito che "il condannato puo' essere ammesso alla semiliberta' soltanto dopo l'espiazione di meta' pena" e' possibile giungere al rispetto dell'art. 3 della Costituzione richiamando l'art. 78 del c.p., secondo una costante interpretazione della Corte di cassazione. Invero e' stato stabilito che "se colui che espiando una pena di trenta anni di reclusione o altra condanna a pena determinata, commette un nuovo reato e per questo riporta altra condanna, alla pena inflitta per il nuovo reato viene sommata quella residua alla data di commissione del nuovo delitto, procedendosi a nuovo cumulo. Tutto cio' dimostra che attraverso l'interpretazione giurisprudenziale al combinato disposto degli artt. 78 del c.p. e 50, secondo comma, dell'o.p. e' stata individuata una soluzione conforme all'art. 3 della Costituzione; le due situazioni diverse rappresentate, da una parte, da una persona condannata a pena detentiva temporanea che non commette un reato, e dall'altra parte, da una persona in espiazione pena che commette un reato in carcere sono risolte in modo difforme: nel primo caso consentendo al condannato di presentare la domanda di semiliberta' alla scadenza della meta' pena indicata nella sentenza o nel cumulo; nel secondo caso alla scadenza della meta' pena indicata nel nuovo cumulo. In tal modo la perpetrazione di un reato da parte del detenuto e' sanzionato non solo dalla irrogazione della pena detentiva ma anche dallo spostamento del termine per accedere al precitato beneficio. Orbene nell'ambito della normativa in tema di semiliberta' per l'ergastolano questa fondamentale esigenza non e' stata rispettata. Invero il successivo reato commesso dall'ergastolano e' sanzionato sul piano penale a norma dell'art. 72, ultimo comma, del c.p. (isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi) ma resta senza conseguenze per la misura alternativa della semiliberta'; costui potra' formulare la domanda di semiliberta' alla scadenza del ventennio di detenzione anche se ha riportato altre sentenze di condanne per i reati commessi in carcere, cosi' come l'ergastolano che durante il ventennio non ha violato la legge penale. L'equiparazione sul piano normativo di due fattispecie diverse e' in stridente contrasto con la volonta' espressa dal costituente nell'art. 3. Non e' pertanto appagante, sul piuano del rispetto di tale norma, risolvere il problema esaminando nel merito la domanda. Invero se il legislatore ha fissato un criterio primario e fondamentale per l'ammissione alla semiliberta' per l'ergastolano (venti anni di detenzione) il giudice deve preliminarmente verificare se questo presupposto oggettivo sussiste. Di qui l'esigenza che la Corte costituzionale verifichi se la citata normativa sia o meno rispettosa dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 50, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come sostituito dall'art. 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Sospende il presente giudizio e ordina l'immedita trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Torino, addi' 5 gennaio 1993 Il presidente: FORNACE 93C0243