N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 gennaio 1993

                                N. 121
 Ordinanza  emessa  il 5 gennaio 1993 dal tribunale di sorveglianza di
 Torino nel procedimento di sorveglianza concernente  l'ammissibilita'
 al regime di semiliberta' nei confronti di Rossi Mario
 Ordinamento  penitenziario  -  Condannati  all'ergastolo  - Beneficio
 della semiliberta' - Concessione - Condizioni:  decorrenza  di  venti
 anni  di  espiazione  pena  -  Validita'  di tale condizione, sia nei
 confronti degli ergastolani che abbiano osservato buona condotta  che
 nei  confronti  di quelli che durante l'espiazione della pena abbiano
 riportato altre condanne - Irragionevole equiparazione di  situazioni
 differenziate.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 50, quinto comma, come sostituito
 dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 14).
 (Cost., art. 3).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                     IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Ha  emesso  la  seguente ordinanza all'udienza del 5 gennaio 1993,
 premesso che il detenuto Rossi Mario nato il 19 agosto 1942 a Genova,
 c/o c.c. Novara, difeso dall'avv. di fid. Allegra;
    Visto il parere rinvio per accertamenti del p.g.;
    Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
    Verificata, preliminarmente, la  regolarita'  delle  comunicazioni
 relative   ai   prescritti   avvisi   al   rappresentante  del  p.m.,
 all'interessato ed al difensore;
    Considerate le risultanze delle  documentazioni  acquisite,  delle
 investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della
 discussione di cui a separato processo verbale;
                               F A T T O
    Il  tribunale  di  sorveglianza di Milano con ordinanza 11 ottobre
 1989 ha concesso a Rossi Mario, la semiliberta' con riferimento  alla
 sentenza dalla corte d'assiste di appello di Genova 18 marzo 1974 con
 la  quale  il  suddetto era stato condannato alla pena dell'ergastolo
 (ordine di carcerazione 9 settembre 1975 della  procura  generale  di
 Genova;  inizio  pena  26  marzo  1971;  fine  pena - mai -), ed alla
 sentenza 14 dicembre 1992 della Corte di appello di Cagliari  con  la
 quale  era  stato  condannato  ad  anni  due,  mesi sei di reclusione
 (ordine di carcerazione 23  marzo  1987  della  procura  generale  di
 Cagliari).
    Il Rossi Mario fu trasferito alla casa circondariale di Novara per
 iniziare la semiliberta'.
    Tuttavia  il  12 maggio 1990 fu notificato al Rossi Mario un nuovo
 ordine  di  carcerazione  della  procura  generale  di  Cagliari  per
 l'espiazione di anni otto e mesi dieci di reclusione.
    Pertanto fu attivata la procedura per l'eventuale estensione della
 semiliberta' anche a tale nuovo ordine di carcerazione.
    Prima  di  decidere,  fu  richiesto  in  data  1½ giugno 1990 alla
 procura  generale  di  Cagliari  di  formulare  un  nuovo  cumulo  in
 relazione alla nuova successiva sentenza di condanna.
    In  data  11 gennaio 1991 pervenne al tribunale di sorveglianza il
 seguente cumulo della procura generale di Cagliari  21  agosto  1990;
 "Letti  gli  atti di esecuzione relativi a Rossi Mario, nato a Genova
 il 19 agosto 1942 nei confronti del quale sono divenute esecutive  ed
 eseguibili le seguenti sentenze di condanna:
      1)  18  marzo 1974 corte assise appello Genova irrevocabile il 3
 aprile 1975 alla pena dell'ergastolo, isolamento diurno per mesi due,
 interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale  durante  la  pena
 per  i  reati  di  omicidio,  rapina,  sequesto di persona a scopo di
 estorsione, associazione per delinquere ed altri reati  commessi  dal
 10 ottobre 1970 al 26 marzo 1971;
      2)  25 giugno 1981 corte assise appello Firenze, irrevocabile il
 29 giugno 1981 alla pena di anni uno di reclusione per  il  reato  di
 istigazione   a  delinquere  commesso  il  26  settembre  1981,  pena
 interamente condonata per il  d.P.R.  4  marzo  1978,  beneficio  poi
 revocato con ordinanza 7 marzo 1983 corte appello Cagliari;
      3)  14  dicembre 1982 corte appello Cagliari, irrevocabile il 17
 dicembre 1982 alla pena di anni due, mesi  sei  di  reclusione  e  L.
 800.000 di multa per il reato di porto abusivo di armi commesso il 18
 febbraio  1982; con ordinanza 12 dicembre 1984 corte appello Cagliari
 convertita la multa in giorni trentadue di liberta' controllata;
      4) 14 febbraio 1989 corte assise Cagliari,  irrevocabile  il  29
 gennaio 1989 alla pena di anni undici di reclusione e L. 2.000.000 di
 multa per i reati di formazione, partecipazione e istigazione a banda
 armata  e porto illegale di materiale esplodente, reati commessi fino
 al marzo 1982, interdizione perpetua dai  pubblici  uffici,  liberta'
 vigilata per anni tre;
      5)  1½ marzo 1989 corte assise appello Cagliari, irrevocabile il
 4 marzo 1989 alla pena di mesi due di  reclusione  per  il  reato  di
 reticenza  commesso  il  7  gennaio 1982; con ordinanza 28 marzo 1990
 corte assise appello Cagliari interamente condonata la pena;
      6) 17 marzo 1989 corte assise Cagliari, irrevocabile il 5  marzo
 1990  alla pena di anni otto, mesi dieci di reclusione per i reati di
 minaccia aggressiva,  sequestro  di  persona,  pubblica  istigazione,
 devastazione  aggravata,  resistenza a pubblico ufficiale continuata,
 interdizione perpetua dai pubblici uffici, reati commessi fino al  10
 novembre 1981.
    Poiche'  appare  opportuno  emettere  provvedimento  di cumulo per
 stabilire la pena unica inflitta con le sentenze di cui sopra.
    Ritenuta la propria competenza.
    Visti gli articoli 72, 78, 79, 80, 174 del codice penale, 663  del
 codice di procedura penale e d.P.R. n. 865/1986.
    Determina la pena complessiva nell'ergastolo con isolamento diurno
 per  mesi  due,  interdizione  perpetua  dai pubblici uffici e legale
 durante la durata della pena il cui inizio e'  stato  fissato  al  26
 marzo 1971 (data dell'arresto).
    Chiede  che  la  Corte d'assise d'appello di Cagliari in camera di
 consiglio  voglia,  previa  determinazione  dichiarare  estinti   per
 amnistia  in  riferimento  alla  sentenza sub 6) il reato di minaccia
 aggravata (capo A) sentenza 11 gennaio 1984 corte assise Nuoro ed  il
 reato  di  cui  alla sentenza sub 5) in virtu' del d.P.R. n. 75/1990;
 voglia la stessa corte d'assise, inoltre  dichiarare  condonati  anni
 uno di reclusione in virtu' del d.P.R. n. 865/1986.
    Manda:
      1)  alla  direzione  della  casa  circondariale di Novara per la
 notifica dall'interessato e le opportune annotazioni in matricola;
      2) alla cancelleria per la notifica al difensore di fiducia avv.
 Salvatore Ciusa del foro di Nuoro, tramite la polizia giudiziaria.
    Il tribunale di sorveglianza di Torino con  ordinanza  8  febbraio
 1991   dichiaro'   inammissibile   la  domanda  di  estensione  della
 semiliberta'  anche  alle  altre  sentenze  di  condanne   messe   in
 esecuzione con il citato cumulo della procura generale di Cagliari.
    La  Corte di cassazione con sentenza 17 giugno 1991 annullo' senza
 rinvio la citata ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino.
    Il magistrato di sorveglianza di Novara con decreto 25 luglio 1991
 autorizzo' in via provvisoria la prosecuzione della  semiliberta'  di
 Rossi  Mario  anche  con  riferimento  alle  pene di cui al cumulo 21
 agosto 1990 della procura generale di Cagliari.
    Successivamente  il  9  marzo  1992  il  procuratore  generale  di
 Cagliari   emise   il   seguente  provvedimento:  "Visto  il  proprio
 provvedimento di cumulo di pene concorrenti, emesso in data 21 agosto
 1990 nei confronti di Rossi Mario, nato a Genova il 19 agosto 1942.
    Ritenuto che detto provvedimento e' errato  quando  alla  data  di
 inizio dell'esecuzione della pena cumulata:
      che  infatti  con  la  prima sentenza (Corte ass. app. Genova 18
 marzo 1974), il Rossi e' stato condannato alla  pena  dell'ergastolo,
 mentre  tutte le pene detentive temporanee a lui inflitte con le suc-
 cessive sentenze si riferiscono a reati da lui commessi  nello  stato
 di  detenzione  conseguente  all'iniziata  esecuzione  di  detta pena
 detentiva perpetua;
      che  pertanto  l'inizio  dell'esecuzione  della  pena  unificata
 doveva   essere  fissato  non  gia'  alla  data  del  26  marzo  1971
 (coincidente con l'inizio della determinazione) ma a  quella  del  31
 marzo  1982,  essendo  stati  commessi  fino al marzo 1982 gli ultimi
 reati per i quali il  Rossi  e'  stato  condannato  alla  pena  della
 reclusione  con la sentenza 14 febbraio 1989 Corte ass. app. Cagliari
 (v. Cass. sez. prima, sentenza n. 2934 del 6 novembre 1990.
    Dispone che la data di decorrenza della pena unificata, di cui  al
 provvedimento  di  cumulo  sopra specificato, venga determinata al 31
 marzo 1982 (in luogo del 26 marzo 1971). Cagliari, 9 marzo 1992".
    Pertanto in data 17 aprile 1992 il magistrato di  sorveglianza  di
 Novara  emise  il  seguente  provvedimento:  "Visti gli atti relativi
 all'esecuzione della misura alternativa della  semiliberta'  concessa
 con  ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza
 di Milano nei confronti di Rossi Mario  nato  il  19  agosto  1942  a
 Genova;
    Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1991 con il quale
 e'  stata  autorizzata la prosecuzione della misura alternativa della
 semiliberta'  nei  confronti  di  Rossi   Mario   con   la   seguente
 motivazione;
    Rilevato  che la misura alternativa e' stata concessa in relazione
 alla pena dell'ergastolo inflitta con sentenza 10  marzo  1974  dalla
 corte  di assise di appello di Genova nonche' alla pena di anni due e
 mesi sei di reclusione infitta con sentenza 14  dicembre  1982  dalla
 corte di appello di Cagliari;
    Visto  il  provvedimento  di  esecuzione delle pene concorrenti in
 data 21 agosto  1990  della  procura  generale  della  Repubblica  di
 Cagliari  che  comunica  la  sopravvenienza di un ulteriore titolo di
 esecuzione di pena detentiva;
    Vista la sentenza della suprema Corte di  cassazione  in  data  17
 giugno  1991  di  annullamento  senza rinvio dell'ordinanza in data 8
 febbraio 1991 del tribunale di sorveglianza di Torino, ordinanza  che
 dichiarava  la cessazione della misura alternativa della semiliberta'
 concessa  al  Rossi  con  la  citata  ordinanza  del   tribunale   di
 sorveglianza di Milano;
    Ritenuto di dover provvedere conformemente al principio di diritto
 enunciato  nella sentenza della suprema Corte ritenendo la permanenza
 delle condizioni di cui ai primi tre  commi  dell'art.  50  del  ord.
 pen., tenuto conto del cumulo delle pene inflitte;
    Rilevato  che la procura generale della Repubblica di Cagliari con
 provvedimento 9 marzo 1992 ha disposto che la decorrenza  della  pena
 unificata  di  cui  al  provvedimento  di cumulo 21 agosto 1990 venga
 determinata al 31 marzo 1982, in  luogo  del  26  marzo  1971,  cosi'
 modificando  quanto  alla  data di inizio della esecuzione della pena
 cumulata;
    Rilevato che in riferimento al recente provvedimento della procura
 generale della Repubblica di Cagliari non  permangono  le  condizioni
 per la prosecuzione della semiliberta';
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 51- bis dell'o.p.;
    Sospende provvisoriamente la semiliberta' a Rossi Mario;
    Dispone  che  Rossi Mario sia associato alla casa circondariale di
 Novara a regime ordinario;
    Trasmette gli atti al tribunale  di  sorveglianza  di  Torino  per
 quanto di competenza;
    Manca alla cancelleria per le comunicazioni di rito".
    Ricevuti  nuovamente  gli atti il tribunale di sorveglianza fisso'
 una nuova udienza per decidere sulla  nuova  situazione  che  si  era
 creata  in  seguito  al  provvedimento  9  marzo  1992  della procura
 generale di Cagliari.
    Tuttavia il  difensore  del  Rossi  aveva  proposto  incidente  di
 esecuzione  avverso  il  provvedimento  9  marzo 1992, fu rinviato il
 processo in attesa della decisione della corte di assise  di  appello
 di Cagliari.
    In  data 23 giugno 1992 tale collegio emise la seguente ordinanza:
 "La  Corte,  ritenuta  la  propria  competenza  come  giudice   della
 esecuzione,  sulle  conformi richieste del procuratore generale ed in
 accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse del Mario Rossi,
 come in atti, visti gli artt. 663, 665, 666 e segg. 125  del  c.p.p.,
 72, secondo comma, 73, 78, 80, 22, 23 e 184 del c.p.;
    Dispone  rettificarsi  il  provvedimento, opposto, 21 agosto 1990,
 come modificato, quanto alla  data  di  decorrenza  della  esecuzione
 della  pena unica dell'ergastolo, inflitta, come in atti, al detenuto
 condannato Mario Rossi, col successivo provvedimento  9  marzo  1992,
 nel  senso  che  dove  oggi e' indicata come data di decorrenza della
 stessa pena unica quella del 31 marzo 1982 (data di commissione degli
 ultimi reati durante la sua detenzione dal Rossi)  sia  al  contrario
 indicata  quella  - 26 marzo 1971 - dell'effettivo inizio dello stato
 di detenzione, in esito al suo arresto, del Rossi medesimo.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione  della   presente
 ordinanza  al  procuratore  generale  in  sede  e per la sua notifica
 all'interessato Mario Rossi, detenuto in Novara, casa  circondariale,
 ed  al suo difensore di fiducia avv. G. Cesare Allegra, con studio in
 Novara, B.do La Marmora n. 15".
    In data 18 settembre 1992 il magistrato di sorveglianza di  Novara
 ha   emesso   il   seguente   decreto:   "Visti   gli  atti  relativi
 all'esecuzione della misura alternativa della  semiliberta'  concessa
 con  ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza
 di Milano nei confronti di Rossi Mario  nato  il  19  agosto  1942  a
 Genova;
    Visto il proprio provvedimento in data 17 aprile 1992 con il quale
 e' stata disposta la sospensione provvisoria della misura alternativa
 della  semiliberta'  nei  confronti  di  Rossi  Mario  alla  luce del
 provvedimento 9 marzo 1992 della procura generale della Repubblica di
 Cagliari che ha disposto che la decorrenza della  pena  unificata  di
 cui al provvedimento di cumulo 21 agosto 1990 venga determinata al 31
 marzo  1982  in luogo del 26 marzo 1971, cosi' modificato quanto alla
 data di inizio dell'esecuzione della pena cumulata;
    Rilevato che la  corte  di  assise  di  appello  di  Cagliari  con
 provvedimento  del  23  giugno  1992  ha  disposto:  rettificarsi  il
 provvedimento, opposto, 21 agosto 1990 come modificato,  quanto  alla
 data  di decorrenza della esecuzione della pena unica dell'ergastolo,
 inflitta, come in atti,  al  detenuto  condannato  Mario  Rossi,  col
 successivo provvedimento 9 marzo 1992, nel senso che dove e' indicata
 la  data  di  decorrenza  della stessa pena unica quella del 31 marzo
 1982  (data  di  commissione  degli  ultimi  reati  durante  la   sua
 detenzione  del  Rossi)  sia  al contrario indicata quella - 26 marzo
 1971 - dell'effettivo inizio dello stato di detenzione,  in  esito  a
 suo arresto, del Rossi medesimo;
    Rilevato  che  permangono  le condizioni per la prosecuzione della
 semiliberta' tenuto conto del cumulo delle pene inflitte;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 51- bis dell'o.p.;
    Dispone la prosecuzione provvisoria della misura alternativa della
 semiliberta';
    Trasmette gli atti al tribunale  di  sorveglianza  di  Torino  per
 quanto di competenza".
    Alla  odierna  udienza  il  difensore  del  Rossi e il procuratore
 generale hanno concluso come in atti:
                           D I R I T T O
    Il caso in esame propone  al  tribunale  un  problema  teorico  di
 notevole  spessore; la valutazione dell'ammissibilita' di una istanza
 di semiliberta' avanzata da un detenuto gia' condannato all'ergastolo
 al quale sono state inflitte pene detentive per  un  totale  di  anni
 ventidue di reclusione per reati commessi nel corso dell'esecuzione.
    Il  dato  normativo  pare  inequivoco, il combinato disposto degli
 artt.  72  ed  80  del  c.p.  disciplinano  sul  piano  sanzionatorio
 l'ipotesi  di  concorso  di  pene  fra  ergastolo  e  pene  detentive
 temporanee stabilendo che si  applichi  la  pena  dell'ergastolo  con
 l'isolamento  diurno  da due a diciotto mesi, mentre stabiliscono che
 il limite per valutare l'ammissibilita' dell'istanza di semiliberta',
 anche  in  caso  di  ulteriori  condanne per reati commessi nel corso
 dell'esecuzione, rimane inalterato facendo riferimento all'espiazione
 di almeno venti anni di pena.
    Tale  ingiustificata  e  irragionevole   equiparazione   ai   fini
 dell'ammissione al regime della semiliberta' fra il condannato che ha
 mantenuto  un comportamento corretto ed il condannato che ha commesso
 reati in carcere non si verifica nel caso di pene temporanee  poiche'
 il legislatore ha stabilito non un termine fisso bensi' il termine di
 "meta' pena" che si commisura alle ulteriori sanzioni inflitte.
    Pertanto,  trattandosi di valutare l'ammissibilita' di una istanza
 di semiliberta' di un detenuto condannato all'ergastolo, il dubbio di
 illegittimita' costituzionale  dell'art.  50,  quinto  comma,  appare
 rilevante e non manifestamente infondato nella parte in cui la norma,
 fissando  un  unico  termine per l'ammissibilita' dell'istanza (venti
 anni  di   espiazione   pena),   non   differenzia   due   situazioni
 profondamente   diverse  sia  sul  piano  soggettivo  sia  sul  piano
 oggettivo.
    Invero la posizione di un  detenuto  che  in  carcere  continua  a
 commettere  una  serie  di  reati pe un ammontare di ventidue anni di
 reclusione  necessita  ictu  oculi  di  un   trattamento   non   solo
 "sanzionatorio"  in senso stretto ma anche "penitenziario" diverso da
 colui che, una volta in carcere, ha  mantenuto  sempre  una  condotta
 regolare.
    Sul  piano soggettivo, quindi, le esigenze di prevenzione speciale
 indicano che diverso deve essere il  trattamento  dei  due  soggetti.
 Allo  stesso modo le esigenze di tutela della collettivita' impongono
 di  considerare  in  modo  diverso  l'ammissibilita'  al  regime   di
 semiliberta'  in  caso  di  situazioni  che  evidenziano  un grado di
 pericolosita' sociale cosi' diverso.
    Pertanto non si puo' ritenere che in questo caso, il principio  di
 uguaglianza formale sia stato rispettato dal legislatore del 1986 che
 ha introdotto la modifica della quale in questa sede si discute.
    E'  evidente,  infatti,  che  in  tanto  il  principio  puo' dirsi
 integralmente applicato in quanto la  legge  tratti  in  modo  eguale
 situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.
    E'  altresi'  evidente che lasciare alla assoluta discrezionalita'
 del legislatore la valutazione delle diverse  situazioni  rischia  di
 trasformare  tale  discrezionalita'  in  arbitrio  ove  le scelte del
 legislatore  non  siano  ispirate  a   tutela   di   altri   principi
 costituzionali  o  comunque  sorrette  da  un  generale  criterio  di
 ragionevolezza.
    E'  giurisprudenza  costante  della  Corte  che  il  principo   di
 uguaglianza  enunciato  nell'art.  3  della  Costituzione consente al
 legislatore ordinario  di  emanare  norme  differenziate  rispetto  a
 situazioni  obiettivamente  diverse e che il giudizio sulla parita' o
 diversita' delle  situazioni  spetta  insindacabilmente  allo  stesso
 legislatore  nei  limiti  del  rispetto  della ragionevolezza e degli
 altri principi costituzionali.
    Il caso  in  esame  presenta  due  situazioni  soggettivamente  ed
 oggettivamente  molto  diverse  che  vengono  sottoposte  ad identica
 disciplina legislativa (quella dell'ergastolano che ha commesso reati
 in carcere e quella dell'ergastolano che ha  mantenuto  una  condotta
 inframuraria regolare, relativamente al termine per poter accedere al
 beneficio  della  semiliberta') cio', non puo' non essere ritenuto in
 contrasto  con  il  criterio  della  ragionevolezza. D'altra parte il
 problema  attinente  alla  determinazione  dell'ambito  proprio   del
 principio  di  uguaglianza, quindi del suo contenuto, cioe' stabilire
 se esso implichi solo la parita' di trattamento degli uguali o  anche
 la  diversificazione  di  quello relativo e situazioni differenti non
 puo' che avere una risposta positiva dal momento che i  due  casi  si
 presentano  quali  aspetti  di uno stesso fenomeno e pertanto sono da
 apprezzare con gli stessi criteri.
    Svolte queste premesse di carattere generale occorre passare ad un
 piu'  attento  esame  della  norma  oggetto  del  presente  giudizio.
 Dall'esame  del  quadro  normativo  emerge  che  l'art.  72  del c.p.
 richiamato dall'art.  80  del  c.p.,  prevedendo  la  pena  ulteriore
 dell'isolamento   diurno,  ha  di  fatto  introdotto  una  disciplina
 diversificata tra colui che commette un solo reato punito con la pena
 dell'ergastolo e colui che commette prima o dopo  la  condanna  altro
 reato definito con sentenza di condanna.
    La  sanzione  suppletiva  sta  quindi  a  significare che vi e' un
 trattamento differenziato tra le varie situazioni.
    Invece il decorso di anni venti  di  espiazione  pena,  condizione
 primaria  per  poter accedere al beneficio della semiliberta' in caso
 di condanna  all'ergastolo,  e'  un  presupposto  che  vale  sia  per
 l'ergastolano non piu' colpito da altra sentenza di condanna, sia per
 l'ergastolano  colpito da altra sentenza di condanna a pena detentiva
 per reati commessi successivamente.
    La disciplina introdotta dall'art. 50, quinto comma, non  prevede-
 ndo una normativa diversificata per le due situazioni, finisce con il
 sancire  che  con riferimento alla misura alternativa di cui all'art.
 50 dell'o.p. i piu' reati commessi in  carcere  dall'ergastolano  non
 hanno  alcuna  incidenza  di ordine negativo rispetto alla condizione
 fissata nella norma per accedere alla  semiliberta'  (il  periodo  di
 anni venti di detenzione).
    Pertanto  il  problema  della  decorrenza della pena come e' stato
 affrontato dalla procura generale di Cagliari nei citati  cumuli  non
 assume  alcun  rilievo  decisivo  e  tale  problema risulta puramente
 nominalistico.
    Il problema autentico  e  di  grande  significato  concerne,  come
 precisato  dianzi, la disciplina introdotta all'art. 50, quinto comma
 dell'ordinamento penitenziario.
    Questa norma invero stabilendo in modo inderogabile e uniforme  la
 decorrenza  di  un  ventennio  di  pena  in  ogni  caso  di  condanna
 all'ergastolo senza tener conto di una eventuale  ulteriore  condanna
 per  un  reato  commesso durante la detenzione assoggetta alla stessa
 disciplina due situazioni del tutto diverse:
       a)  quella  dell'ergastolano  che  non  ha  commesso  reato  in
 carcere;
       b) quella dell'ergastolano che ha commesso reato.
    Elusiva e' l'argomentazione secondo cui il legislatore negli artt.
 72,  secondo comma, ed 80 del c.p. ha gia' previsto una sanzione piu'
 grave per l'ipotesi di cumuli.
    Invero: si conservi che:
       a) dette norme sono ispirate alla finalita' di disciplinare  il
 concorso di reato e quello delle pene;
       b)  questa  disciplina, conforme all'art. 3 della Costituzione,
 sanziona pero' la condotta illecita dell'ergastolano sul piano penale
 ma non ha alcun riflesso sulla normativa dell'art. 50, ultimo  comma,
 dell'o.p.
    L'esigenza  di  articolare  una  normativa in tema di semiliberta'
 conforme al dettato costituzionale (art.  3  della  Costituzione)  ed
 agli  artt.  3  e  6  del  c.p.  non e' stata invece rispettata nella
 formulazione dell'art. 50, quinto comma dell'o.p.
    Per contro in questa norma, nel secondo comma,  laddove  e'  stato
 stabilito  che  "il  condannato puo' essere ammesso alla semiliberta'
 soltanto dopo l'espiazione di meta' pena" e'  possibile  giungere  al
 rispetto  dell'art.  3  della  Costituzione richiamando l'art. 78 del
 c.p., secondo una costante interpretazione della Corte di cassazione.
    Invero e' stato stabilito che "se colui che espiando una  pena  di
 trenta  anni  di  reclusione  o  altra  condanna  a pena determinata,
 commette un nuovo reato e per questo  riporta  altra  condanna,  alla
 pena  inflitta  per  il nuovo reato viene sommata quella residua alla
 data di commissione del nuovo delitto, procedendosi a nuovo cumulo.
    Tutto   cio'    dimostra    che    attraverso    l'interpretazione
 giurisprudenziale al combinato disposto degli artt. 78 del c.p. e 50,
 secondo  comma, dell'o.p. e' stata individuata una soluzione conforme
 all'art.  3   della   Costituzione;   le   due   situazioni   diverse
 rappresentate,  da  una  parte,  da  una  persona  condannata  a pena
 detentiva temporanea che non commette un reato, e  dall'altra  parte,
 da  una  persona  in espiazione pena che commette un reato in carcere
 sono  risolte  in  modo  difforme:  nel  primo  caso  consentendo  al
 condannato  di  presentare  la  domanda di semiliberta' alla scadenza
 della meta' pena indicata nella sentenza o nel  cumulo;  nel  secondo
 caso alla scadenza della meta' pena indicata nel nuovo cumulo.
    In  tal modo la perpetrazione di un reato da parte del detenuto e'
 sanzionato non solo dalla irrogazione della pena detentiva  ma  anche
 dallo spostamento del termine per accedere al precitato beneficio.
    Orbene  nell'ambito  della  normativa  in tema di semiliberta' per
 l'ergastolano questa fondamentale esigenza non e' stata rispettata.
    Invero il successivo reato commesso dall'ergastolano e' sanzionato
 sul piano penale  a  norma  dell'art.  72,  ultimo  comma,  del  c.p.
 (isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi) ma
 resta senza conseguenze per la misura alternativa della semiliberta';
 costui  potra' formulare la domanda di semiliberta' alla scadenza del
 ventennio di detenzione anche  se  ha  riportato  altre  sentenze  di
 condanne  per  i  reati commessi in carcere, cosi' come l'ergastolano
 che durante il ventennio non ha violato la legge penale.
    L'equiparazione sul piano normativo di due fattispecie diverse  e'
 in  stridente  contrasto  con  la  volonta'  espressa dal costituente
 nell'art. 3.
    Non e' pertanto appagante, sul piuano del rispetto di tale  norma,
 risolvere il problema esaminando nel merito la domanda.
    Invero  se  il  legislatore  ha  fissato  un  criterio  primario e
 fondamentale per l'ammissione  alla  semiliberta'  per  l'ergastolano
 (venti anni di detenzione) il giudice deve preliminarmente verificare
 se questo presupposto oggettivo sussiste.
    Di  qui  l'esigenza  che  la  Corte costituzionale verifichi se la
 citata  normativa  sia  o   meno   rispettosa   dell'art.   3   della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 maggio
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con  riferimento
 all'art.   3,   comma  primo,  della  Costituzione  la  questione  di
 costituzionalita' dell'art. 50, quinto comma, della legge  26  luglio
 1975,  n.  354,  cosi'  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 10
 ottobre 1986, n. 663;
    Sospende il presente giudizio  e  ordina  l'immedita  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata all'interessato, alla procura  generale  di  Torino  e  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del
 Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.
      Torino, addi' 5 gennaio 1993
                        Il presidente: FORNACE

 93C0243