N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1992
N. 122 Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dalla pretura di Trani, sezione distaccata di Corato, nel procedimento penale a carico di Colabella Giovanni ed altro Processo penale - Istruttoria dibattimentale - Impossibilita' di acquisire la documentazione di atti (nella specie: verbali dell'esame di un imputato) realizzata nell'ambito dello stesso processo ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, in caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Impossibilita' di accertamento della verita' storica con conseguente possibile emissione di sentenza ingiusta - Lesione del principio della finalita' rieducatica del condannato. (C.P.P. 1988, artt. 238 e 512). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.13 del 24-3-1993 )
IL PRETORE RITENUTO IN FATTO Con atto di citazione del 9 settembre 1991 venivano convenuti in giudizio Colabella Giovanni e Petrone Giulio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 4. All'udienza dibattimentale del 4 maggio 1992 fu eseguito l'esame dell'imputato Colabella. La causa venne rinviata all'udienza del 16 novembre 1992. Nelle more e' mutato il giudice-persona fisica, a causa di normali avvicendamenti nella gestione degli uffici giudiziari. Ne e' conseguita la necessita' della rinnovazione dell'attivita' probatoria in conformita' al principio di oralita' e formazione dibattimentale della prova, cardini del modello accusatorio cui e' ispirato il codice Vassalli. Tale ripetizione e' risultata impossibile per l'intervenuta morte del detto imputato, con conseguente perdita irreversibile del materiale probatorio utilizzabile per la decisione. RITENUTO IN DIRITTO Nella fattispecie in esame non possono trovare applicazione gli artt. 512 e 238/3 del c.p.p. Mentre la prima norma fa espressamente riferimento agli atti assunti dalla p.g. o dal p.m. o ancora, dal giudice nel corso dell'udienza preliminare "quando per fatti o circostanze imprevedibili ne e' divenuta impossibile la ripetizione", la norma di cui all'art. 238 del c.p.p. terzo comma, fa invece riferimento agli atti assunti, rectius alla possibilita' di acquisire la documentazione di atti di altri procedimenti, "che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili". La limitazione dell'acquisibilita' solo ai verbali di prove espletate nell'ambito di procedimento "altro" rispetto a quello in cui il materiale probatorio viene, per cosi' dire riutilizzato, discende direttamente dal titolo dell'art. 238 del c.p.p. Ne consegue pertanto l'impossibilita' della acquisizione di prove assunte nell'ambito dello stesso procedimento ma da giudice differente, mutato nella sua fisicita', ma identico nella rappresentanza dello stesso ufficio giurisdizionale. Non e' d'altra parte possibile un'interpretazione estensiva o peggio ancora una applicazione analogica delle norme in questione anche al caso di specie, dato che la normativa suindicata, riguardando la formazione della prova e dunque lo status libertatis, va interpretata in modo rigorosamente attinente al tenore letterale. E cio' nonostante si possa sicuramente scorgere nel combinato disposto degli artt. 238/3 e 512 del c.p.p., e soprattutto nel nuovo orientamento legislativo di attuazione della regola, rigorosamente accusatoria, della formazione dibattimentale della prova, l'esistenza del principio del recupero probatorio degli atti in caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione. Dunque questo giudicante ritiene esistente una disparita' di trattamento processuale fra situazioni simili, in quanto nel caso di specie non puo' utilizzarsi il materiale probatorio gia' acquisito, a differenza di quanto puo' invece accadere nell'ipotesi di attivita' probatoria irripetibile per cause sopravvenute, posta in essere nel corso dell'indagine o dell'udienza preliminare o ancora di altro procedimento. Tale disparita' di trattamento fra situazioni simili, configura una evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo per manifesta illogicita', irragionevolezza ed arbitrarieta' degli artt. 238 e 512 del c.p.p. Non va infine trascurato l'aspetto della impossibilita' di accertamento della verita' storica, unico vero obiettivo del processo penale, anche di quello di rito accusatorio, conformemente allo spirito stesso della Costituzione e al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta fondamentale. Un processo che non mirasse all'accertamento della verita' storica o che non fosse dotato di norme che non lo consentissero, potendosi tradurre anche in una sentenza di condanna ingiusta, finirebbe per comminare pene contrarie al senso di umanita' e non teologicamente mirate alla psukes terapia del condannato. L'impossibilita' di acquisire prove divenute irripetibili, gia' assunte nello stessso procedimento da altro giudice-persona fisica, comporterebbe l'impossibilita' di accertare la verita' storica con l'acuirsi della forbice fra questa verita' e quella processuale. In conclusione puo' rivolgersi una evidente violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui gli artt. 238 e 512 del c.p.p. non prevedono la possibilita' di acquisire i verbali dell'attivita' probatoria posta in essere nell'ambito dello stesso procedimento dinanzi al giudice fisicamente differente.
P. Q. M. Ritenuto che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale dinanzi prospettata; Visti gli artt. 134 della Costituzione e 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, della questione di costituzionalita' degli artt. 238 e 512 del c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilita' di acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attivita' probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione; Sospende il procedimento in corso per il ricorso de quo; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Corato, addi' 16 novembre 1992 Il pretore: NARDI Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 93C0244