N. 122 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1992

                                N. 122
     Ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dalla pretura di Trani,
 sezione distaccata di Corato, nel procedimento  penale  a  carico  di
 Colabella Giovanni ed altro
 Processo  penale  -  Istruttoria  dibattimentale  - Impossibilita' di
 acquisire la documentazione di atti (nella specie: verbali dell'esame
 di un imputato)  realizzata  nell'ambito  dello  stesso  processo  ma
 dinanzi  a giudice-persona fisica differente, in caso di sopravvenuta
 impossibilita' di ripetizione  -  Irragionevolezza  -  Disparita'  di
 trattamento  rispetto  a  situazioni  analoghe  -  Impossibilita'  di
 accertamento  della  verita'  storica   con   conseguente   possibile
 emissione   di  sentenza  ingiusta  -  Lesione  del  principio  della
 finalita' rieducatica del condannato.
 (C.P.P. 1988, artt. 238 e 512).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                              IL PRETORE
                           RITENUTO IN FATTO
    Con atto di citazione del 9 settembre 1991 venivano  convenuti  in
 giudizio Colabella Giovanni e Petrone Giulio per rispondere del reato
 di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 4.
    All'udienza  dibattimentale  del 4 maggio 1992 fu eseguito l'esame
 dell'imputato Colabella.
    La causa venne rinviata all'udienza del 16 novembre 1992.
    Nelle more e' mutato il giudice-persona fisica, a causa di normali
 avvicendamenti nella gestione degli uffici giudiziari.
    Ne e' conseguita la necessita' della  rinnovazione  dell'attivita'
 probatoria  in  conformita'  al  principio  di  oralita' e formazione
 dibattimentale della prova, cardini del modello  accusatorio  cui  e'
 ispirato il codice Vassalli.
    Tale  ripetizione e' risultata impossibile per l'intervenuta morte
 del  detto  imputato,  con  conseguente  perdita  irreversibile   del
 materiale probatorio utilizzabile per la decisione.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Nella  fattispecie  in  esame non possono trovare applicazione gli
 artt. 512 e 238/3 del c.p.p.
    Mentre la prima  norma  fa  espressamente  riferimento  agli  atti
 assunti  dalla  p.g.  o  dal  p.m.  o  ancora,  dal giudice nel corso
 dell'udienza   preliminare   "quando   per   fatti   o    circostanze
 imprevedibili ne e' divenuta impossibile la ripetizione", la norma di
 cui  all'art.  238 del c.p.p. terzo comma, fa invece riferimento agli
 atti   assunti,   rectius   alla   possibilita'   di   acquisire   la
 documentazione  di  atti  di altri procedimenti, "che anche per cause
 sopravvenute non sono ripetibili".
    La  limitazione  dell'acquisibilita'  solo  ai  verbali  di  prove
 espletate  nell'ambito  di  procedimento "altro" rispetto a quello in
 cui il materiale  probatorio  viene,  per  cosi'  dire  riutilizzato,
 discende direttamente dal titolo dell'art. 238 del c.p.p.
    Ne  consegue pertanto l'impossibilita' della acquisizione di prove
 assunte  nell'ambito  dello  stesso  procedimento   ma   da   giudice
 differente,   mutato   nella   sua   fisicita',   ma  identico  nella
 rappresentanza dello stesso ufficio giurisdizionale.
    Non e' d'altra  parte  possibile  un'interpretazione  estensiva  o
 peggio  ancora  una  applicazione  analogica delle norme in questione
 anche  al  caso  di  specie,  dato  che  la   normativa   suindicata,
 riguardando  la formazione della prova e dunque lo status libertatis,
 va interpretata in modo rigorosamente attinente al tenore letterale.
    E cio' nonostante si  possa  sicuramente  scorgere  nel  combinato
 disposto  degli artt. 238/3 e 512 del c.p.p., e soprattutto nel nuovo
 orientamento legislativo di attuazione  della  regola,  rigorosamente
 accusatoria, della formazione dibattimentale della prova, l'esistenza
 del   principio  del  recupero  probatorio  degli  atti  in  caso  di
 sopravvenuta impossibilita' di ripetizione.
    Dunque questo  giudicante  ritiene  esistente  una  disparita'  di
 trattamento  processuale fra situazioni simili, in quanto nel caso di
 specie non puo' utilizzarsi il materiale probatorio gia' acquisito, a
 differenza di quanto puo' invece accadere nell'ipotesi  di  attivita'
 probatoria  irripetibile  per cause sopravvenute, posta in essere nel
 corso dell'indagine o dell'udienza  preliminare  o  ancora  di  altro
 procedimento.
    Tale  disparita'  di  trattamento fra situazioni simili, configura
 una evidente violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  sotto  il
 profilo dell'eccesso di potere legislativo per manifesta illogicita',
 irragionevolezza ed arbitrarieta' degli artt. 238 e 512 del c.p.p.
    Non   va  infine  trascurato  l'aspetto  della  impossibilita'  di
 accertamento della verita' storica, unico vero obiettivo del processo
 penale, anche di  quello  di  rito  accusatorio,  conformemente  allo
 spirito  stesso  della Costituzione e al principio di colpevolezza di
 cui all'art. 27 della Carta fondamentale.
    Un processo che non mirasse all'accertamento della verita' storica
 o che non fosse dotato di norme che non lo  consentissero,  potendosi
 tradurre  anche  in  una sentenza di condanna ingiusta, finirebbe per
 comminare pene contrarie al senso di umanita'  e  non  teologicamente
 mirate alla psukes terapia del condannato.
    L'impossibilita'  di  acquisire  prove divenute irripetibili, gia'
 assunte nello stessso procedimento da altro  giudice-persona  fisica,
 comporterebbe  l'impossibilita'  di  accertare la verita' storica con
 l'acuirsi della forbice fra questa verita' e quella processuale.
    In conclusione puo' rivolgersi una evidente violazione degli artt.
 3  e 27 della Costituzione nella parte in cui gli artt. 238 e 512 del
 c.p.p.  non  prevedono  la  possibilita'  di  acquisire   i   verbali
 dell'attivita'  probatoria  posta  in essere nell'ambito dello stesso
 procedimento dinanzi al giudice fisicamente differente.
                               P. Q. M.
    Ritenuto   che   il   giudizio   non    puo'    essere    definito
 indipendentemente  dalla  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dinanzi prospettata;
    Visti  gli  artt.  134  della  Costituzione  e  13   della   legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
    Dichiara   la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  in
 relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione,  della  questione  di
 costituzionalita' degli artt. 238 e 512 del c.p.p. nella parte in cui
 non prevedono la possibilita' di acquisire la documentazione di atti,
 ed  in  particolare  i  verbali dell'attivita' probatoria, realizzata
 nell'ambito dello stesso procedimento ma  dinanzi  a  giudice-persona
 fisica   differente,  nel  caso  di  sopravvenuta  impossibilita'  di
 ripetizione;
    Sospende il procedimento in corso per il ricorso de quo;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Corato, addi' 16 novembre 1992
                           Il pretore: NARDI
                  Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)
 93C0244