N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1993

                                N. 123
 Ordinanza  emessa  il  15  gennaio  1993  dal  pretore di Livorno nel
 procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni  sul  lavoro  e  malattie  professionali  -   Obbligo   dei
 lavoratori  di rivolgersi esclusivamente agli istituti di patronato e
 di assistenza sociale, ai fini della tutela  ed  assistenza,  per  il
 conseguimento  in  via  amministrativa  di prestazioni previdenziali,
 nonche' per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione  di
 dette  prestazioni  - Ritenuto conseguente irragionevole impedimento,
 in mancanza di intervento di tali istituti, nei  casi  in  cui  (come
 nella  specie)  la  norma  si  applichi per la omessa indicazione, da
 parte di un lavoratore infortunato, di un "medico di patronato",  del
 conseguimento  delle provvidenze previste per il caso di infortunio -
 Incidenza  sull'esercizio  del  diritto  inviolabile  del  lavoratore
 infortunato   alla   scelta   di   un  proprio  medico  mandatario  -
 Ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori secondo che
 richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato.
 (D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma).
 (Cost., artt. 2, 3, 32 e 38).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva;
    Premesso che Marmugi Pieranna, in data 7 dicembre 1990  ha  subito
 un infortunio sul lavoro;
      che   l'I.N.A.I.L.,   con   lettera   16  luglio  1991  assumeva
 l'inesistenza di conseguenze di carattere permanente;
      che con lettera 23 luglio 1991 la Marmugi,  ai  sensi  dell'art.
 104  del  testo  unico n. 1124/1965, comunicava all'istituto i motivi
 per i quali non riteneva giustificabile il provvedimento,  la  misura
 dell'inabilita'  permanente  e  allegava  il  prescritto  certificato
 medico;
      che - come  risulta  dalla  stessa  relazione  I.N.A.I.L.  -  la
 collegiale  medica,  convocata  oralmente,  non  veniva espletata non
 avendo la Marmugi indicato come proprio medico,  un  medico  iscritto
 nell'elenco dei medici di patronato;
    Rilevato   che   il   d.lgs.   C.p.S.   29  luglio  1947,  n.  804
 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza
 sociale),   all'art.   1,   primo   comma,    riserva    "l'esercizio
 dell'assistenza  e  tutela  dei lavoratori .. per il conseguimento in
 sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi  genere,  previste
 da   leggi,   statuti  e  contratti  regolanti  la  previdenza  e  la
 quiescenza, nonche' la rappresentanza  dei  lavoratori  davanti  agli
 organi   di   liquidazione   di   dette  prestazioni,  a  collegi  di
 conciliazione", agli istituti di patronato e di assistenza sociale;
    Rilevato  che  per  decidere  la  presente   controversia   devesi
 applicare la predetta norma;
    Considerato che l'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804,
 appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della
 Costituzione,  impedendo  il  riconoscimento  in concreto del diritto
 inviolabile di scelta del proprio medico-mandatario, crea  disparita'
 di  trattamento  tra  i  lavoratori  secondo  se  richiedano  o  meno
 l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale  per
 l'esercizio  di un diritto inviolabile, limitando la tutela della sa-
 lute in mancanza  di  intervento  di  tali  istituti,  in  tal  modo,
 impedendo  il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di
 infortunio;
    Ritiene di sollevare, d'ufficio,  questione  di  costituzionalita'
 dell'art.  1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in
 cui obbliga il ricorso agli istituti di  patronato  e  di  assistenza
 sociale  per  il  conseguimento in sede amministrativa di prestazioni
 previdenziali di  qualsiasi  genere  nonche'  per  la  rappresentanza
 davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni;
      che  la  questione  e'  senz'altro rilevante in quanto dalla sua
 soluzione dipende o  meno  la  possibilita'  della  Marmugi  a  farsi
 assistere  dal  proprio  medico di fiducia e, cioe', di conseguire le
 provvidenze  previste  dal  testo  unico  n.  1124/1965   e,   quindi
 l'accoglimento o il regetto del ricorso;
      che la questione sembra non manifestamente infondata;
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 2, 3, 32 e  38,  secondo  comma,  della  Costituzione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in  cui  affida
 l'esercizio   dell'assistenza  e  tutela  di  un  lavoratore  per  il
 conseguimento in sede  amministrativa  di  prestazioni  di  qualsiasi
 genere  nonche' la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione
 di dette prestazioni esclusivamente agli istituti di patronato  e  di
 assistenza sociale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  segreteria  della sezione la trasmissione degli atti
 alla  Corte  costituzionale,  nonche'  di  notificare   la   presente
 ordinanza  alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  di  comunicarla  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Livorno, il 15 gennaio 1993.
                  Il pretore giudice del lavoro: SICA

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