N. 123 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 1993
N. 123 Ordinanza emessa il 15 gennaio 1993 dal pretore di Livorno nel procedimento civile vertente tra Marmugi Pieranna e l'I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Obbligo dei lavoratori di rivolgersi esclusivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai fini della tutela ed assistenza, per il conseguimento in via amministrativa di prestazioni previdenziali, nonche' per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni - Ritenuto conseguente irragionevole impedimento, in mancanza di intervento di tali istituti, nei casi in cui (come nella specie) la norma si applichi per la omessa indicazione, da parte di un lavoratore infortunato, di un "medico di patronato", del conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio - Incidenza sull'esercizio del diritto inviolabile del lavoratore infortunato alla scelta di un proprio medico mandatario - Ingiustificata disparita' di trattamento tra i lavoratori secondo che richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato. (D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, primo comma). (Cost., artt. 2, 3, 32 e 38).(GU n.13 del 24-3-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva; Premesso che Marmugi Pieranna, in data 7 dicembre 1990 ha subito un infortunio sul lavoro; che l'I.N.A.I.L., con lettera 16 luglio 1991 assumeva l'inesistenza di conseguenze di carattere permanente; che con lettera 23 luglio 1991 la Marmugi, ai sensi dell'art. 104 del testo unico n. 1124/1965, comunicava all'istituto i motivi per i quali non riteneva giustificabile il provvedimento, la misura dell'inabilita' permanente e allegava il prescritto certificato medico; che - come risulta dalla stessa relazione I.N.A.I.L. - la collegiale medica, convocata oralmente, non veniva espletata non avendo la Marmugi indicato come proprio medico, un medico iscritto nell'elenco dei medici di patronato; Rilevato che il d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), all'art. 1, primo comma, riserva "l'esercizio dell'assistenza e tutela dei lavoratori .. per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere, previste da leggi, statuti e contratti regolanti la previdenza e la quiescenza, nonche' la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni, a collegi di conciliazione", agli istituti di patronato e di assistenza sociale; Rilevato che per decidere la presente controversia devesi applicare la predetta norma; Considerato che l'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, appare in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, impedendo il riconoscimento in concreto del diritto inviolabile di scelta del proprio medico-mandatario, crea disparita' di trattamento tra i lavoratori secondo se richiedano o meno l'intervento di un istituto di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio di un diritto inviolabile, limitando la tutela della sa- lute in mancanza di intervento di tali istituti, in tal modo, impedendo il conseguimento delle provvidenze previste per il caso di infortunio; Ritiene di sollevare, d'ufficio, questione di costituzionalita' dell'art. 1 del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in cui obbliga il ricorso agli istituti di patronato e di assistenza sociale per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni previdenziali di qualsiasi genere nonche' per la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni; che la questione e' senz'altro rilevante in quanto dalla sua soluzione dipende o meno la possibilita' della Marmugi a farsi assistere dal proprio medico di fiducia e, cioe', di conseguire le provvidenze previste dal testo unico n. 1124/1965 e, quindi l'accoglimento o il regetto del ricorso; che la questione sembra non manifestamente infondata;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 29 luglio 1947, n. 804, nella parte in cui affida l'esercizio dell'assistenza e tutela di un lavoratore per il conseguimento in sede amministrativa di prestazioni di qualsiasi genere nonche' la rappresentanza davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni esclusivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria della sezione la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Livorno, il 15 gennaio 1993. Il pretore giudice del lavoro: SICA 93C0245