N. 124 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1992- 9 marzo 1993
N. 124 Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 marzo 1993) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal comune di La Spezia contro la S.n.c. Pastificio Frediani Montecatini Regione Liguria - Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione per il pagamento di pene pecuniarie a titolo di sanzione amministrativa per la produzione di pasta con eccessiva quantita' di acqua e cenere - Previsione della competenza del sindaco del luogo in cui e' stata accertata la violazione, anziche' del sindaco del luogo in cui la violazione e' stata commessa, come stabilito da norme della legge cornice statale n. 689/1981 non derogabili dalle legislazioni regionali - Conseguente diversita' di disciplina da regione a regione di situazioni identiche con incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, art. 4). (Cost., artt. 3, 97 e 117).(GU n.13 del 24-3-1993 )
LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal comune di La Spezia, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dell'avv. Tomaso Acordon, giusta delega in calce al ricorso, ricorrente, contro la Societa' Pastificio Frediani Montecatini S.n.c., in persona dell'amministratore unico pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Monti Parioli, 2, presso l'avv. Gregorio Iannotta che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Velani, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente avverso la sentenza del pretore di La Spezia del 15 novembre 1988, n. 248. Sono presenti per il ricorso l'avv. Acordon che deposita delibera comune di La Spezia n. 196 del 14 dicembre 1989. Il consigliere dott. Catalano svolge la relazione. La difesa del ricorso chiede accoglimento in via principale; in via subordinata chiede che non si sollevi la questione di costituzionalita'. Il p.m. dott. Tondi conclude in via principale per l'accoglimento e in subordine rimessione alla Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' dell'art. 4 della legge regione Liguria n. 11/1983 per contrasto dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. F A T T O Il sindaco del comune di La Spezia ingiunse alla S.n.c. Pastificio Frediani Montecatini S.n.c. il pagamento della somma di L. 1.480.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (produzione di pasta con eccessiva quantita' di acqua e cenere), accertata a seguito del prelievo di alcuni campioni avvenuto in un esercizio di generi alimentari sito in quel comune. La societa' intimata propose opposizione deducendo l'incompetenza del sindaco ad emettere l'ingiunzione e la intervenuta oblazione della violazione. Il pretore di La Spezia accolse il primo motivo di opposizione rilevando che ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la competenza ad emettere l'ingiunzione apparteneva all'ufficio del luogo nel quale era stata commessa la violazione il quale nella specie si identificava in Carrara, citta' nella quale era avvenuta la pastificazione. Ne' assumeva rilievo, secondo il giudice del merito, la circostanza che ai sensi dell'art. 11 della legge 14 aprile 1983, n. 11, della regione Liguria, competente ad emettere l'ingiunzione era il sindaco del comune nel cui territorio era stata accertata l'infrazione. Tale disposizione, infatti, si poneva in contrasto con la legge statale nella materia concernente il procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative, che non e' compresa fra quelle devolute alla legislazione regionale, ed era percio' da disapplicare in quanto invalida. Il comune di La Spezia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: a) che nella specie si e' in presenza di una norma posta a tutela dell'igiene degli alimenti, materia trasferita alle regioni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (art. 32), sicche' non potrebbe essere negato ad esso ricorrente il potere di individuare l'autorita' competente a ricevere i rapporti relativi alla violazione delle norme in questioni e ad irrogare le sanzioni; b) che la statuizione contenuta nella sentenza impugnata circa la disapplicazione della legge regionale viola l'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. D I R I T T O 1. - Giova anzitutto premettere che le funzioni amministrative riguardanti la materia di cui si tratta sono state trasferite alle regioni non per effetto dell'art. 32 della legge n. 833/1978, secondo l'erronea prospettazione della difesa della ricorrente, ma in conseguenza del d.P.R. 24 luglio 1975, contenente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione il quale, nel capo quarto relativo all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed in particolare nell'art. 27, lett. e), comprende, tra le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari sulla base degli standards di cui al successivo art. 30, lett. g) (che sono di competenza statale). Vanno inoltre tenute presenti le norme di cui agli artt. 32 e 9 del medesimo decreto delegato che attengono, rispettivamente, all'attribuzione ai comuni delle funzioni di cui all'art. 27 ed alla titolarita' di detti enti delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite e delegate. 2. - Sulla base di tale contesto normativo, risulta evidente la sussistenza, a favore della regione Liguria, del potere legiferare in tema di applicazione di sanzioni amministrative per la violazione delle leggi disciplinatrici della materia di cui si tratta, e siffatto potere e' stato concretamente attuato con la legge generale del 2 dicembre 1982, n. 45, recante norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati, e con quella specifica del 14 aprile 1983, n. 11, avente ad oggetto le norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanita' pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria. La prima delle due menzionate leggi, in aderenza al precetto di cui all'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente le modifiche al sistema penale, dispone, nell'art. 7, che l'ente competente per territorio a ricevere il rapporto di cui al precedente comma, e' quello del luogo in cui la violazione e' stata commessa. Al contrario, secondo la previsione dell'art. 4 della successiva legge n. 11/1983, in base alla quale il sindaco del comune di La Spezia ha irrogato la sanzione, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta previste dagli artt. 7 e segg. della legge regionale n. 45, sono esercitate dal sindaco del comune nel cui territorio la violazione e' stata accertata. 3. - Il pretore adi'to ha risolto il contrasto che si evidenza tra le disposizioni recate dalle predette leggi regionali postulando la disapplicazione della legge da ultimo indicata e ritenendo che l'unica autorita' competente ad irrogare la sanzione si identifica in quella del luogo in cui l'infrazione e' stata commessa, ma siffatta impostazione non puo' essere condivisa poiche' il potere di disapplicare le disposizioni contenute in leggi regionali, che nella sostanza si traduce in una lesione del potere legislativo regionale, non spetta al potere giudiziario, essendo i giudici tenuti ad applicare la legge ovvero, nel caso di dubbio della loro legittimita', ad adire la Corte costituzionale (Corte costituzionale 14 giugno 1990, n. 285). 4. - Nella specie sussistono fondati dubbi circa la conformita' alla Costituzione della disciplina introdotta con il citato art. 4 alla stregua delle considerazioni che seguono. Ed anzitutto, sembra palesarsi priva di giustificazione razionale, e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la difformita' di trattamento giuridico che e' dato riscontrare tra la legge regionale generale n. 45/1982 e quella specifica n. 11/1983 in ordine alla determinazione dell'autorita' competente ad irrogare la sanzione, in quanto siffatta discriminazione si fonda solo sulla diversita' di oggetto delle norme violate. Ulteriori ragioni di dubbio si manifestano in riferimento all'art. 117 della Costituzione con il quale la disciplina in questione sembra porsi in contrasto sotto vari aspetti. In primo luogo mette conto di rilevare che nella materia di cui si tratta la normativa regionale non puo' svolgersi in contrasto con i principi generali fissati dalla legislazione statale in tema di sanzioni amministrative. Pertanto, assumendo come parametro la citata legge 24 novembre 1981, n. 689, appare evidente la contrapposizione con la norma costituzionale innanzi indicata di una disposizione, come quella in esame, che regola la competenza territoriale dell'ufficio deputato a ricevere il rapporto relativo alla violazione ed ad emanare l'ordinanza-ingiunzione in modo divergente dai principi fondamentali fissati dalla legge-cornice. Inoltre, non puo' omettersi di considerare il contrasto con gli interessi delle altre regioni che deriva dalla concreta operativita' della norma in questione la quale, assumendo come punto di riferimento, ai fini dell'applicazione della sanzione, il luogo di accertamento della violazione si pone come lesiva del potere sanzionatorio di altre regioni nel cui territorio l'infrazione sia stata eventualmente commessa, per essere ivi collocato lo stabilimento di produzione della sostanza alimentare accertata altrove come non rispondente ai requisiti di legge. Appare, infine, ravvisabile il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, dubbia essendo la conformita' ai principi del buon andamento e della imparzialita' dell'amministrazione di un sistema normativo che sottrae la competenza all'ufficio del luogo in cui l'illecito e' stato commesso, per attribuirla a quello del luogo in cui per mera casualita' sia accertata la presenza del prodotto, e che puo' non coincidere con quelle di produzione ed essere dislocato nel territorio di altra regione, con il rischio per il produttore, in tale ipotesi, di essere assoggettato per il medesimo fatto alla potesta' sanzionatoria di due regioni. Sulla base di questi rilievi la questione appare non manifestamente infondata; essa e', poi, rilevante, dovendosi fare applicazione della norma in discussione per la definizione del giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 14 aprile 1983, n. 11, della regione Liguria, per contrasto con gli artt. 3, 117 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 16 giugno 1992. Il presidente: SGROI 93C0246