N. 88 SENTENZA 8 - 15 marzo 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. " Previdenza e assistenza - Ciechi assoluti minori degli anni diciotto - Corresponsione della indennita' di accompagnamento - Mancata previsione - Incongrua discriminazione - Irrazionalita' del criterio del compimento o meno della maggiore eta' - Illegittimita' costituzionale. " (Legge 28 marzo 1968, n. 406, art. 1) " (Cost., artt. 3, 31 e 38).(GU n.13 del 24-3-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 (Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili), in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 (Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili) ed all'art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1992 dalla Corte di cassazione sui ricorsi proposti dal Ministero dell'Interno contro Buffa Giuseppe ed altra e da Buffa Giuseppe ed altra contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1992; Visto l'atto di costituzione di Buffa Giuseppe ed altra nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi l'avv. Luciano Ventura per Buffa Giuseppe ed altra e l'avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - La Corte di cassazione solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, "in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed all'art. 14 septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui la suddetta norma non ha attribuito l'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto". 2. - In particolare la Corte, premesso che la corretta interpretazione delle norme sopra indicate esclude che l'indennita' di accompagnamento possa essere attribuita ai ciechi assoluti anche prima del compimento del 18 anno di eta', e che la questione e' circoscritta al periodo di tempo anteriore all'applicabilita' della non retroattiva legge 21 novembre 1988 n. 508 (la quale ha poi attribuito una indennita' di accompagnamento, di nuovo genere, anche ai minori ciechi assoluti), ritiene che l'esclusione di un tale diritto nei riguardi degli infradiciottenni evidenzi profili d'illegittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, 31 e 38, primo e terzo comma, della Costituzione. 3. - Rileva il giudice remittente che l'indennita' di accompagnamento introdotta a far data dal 1 gennaio 1968 a favore delle persone affette da cecita' assoluta dall'art. 1 della legge 28 marzo 1968 n. 406 rispondeva - nell'ambito di fondamentali precetti della Costituzione e, in particolare, di quelli di cui agli artt. 3 e 38 - all'esigenza di sopperire a bisogni primari di soggetti colpiti dalla totale privazione della vista e, percio', in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali. Istituto giuridico avente quindi funzione e caratteri peculiari, attinenti ad un aspetto non tanto immediatamente economico ma piuttosto di natura tipicamente "sociale". Ma, mentre per far fronte alle necessita' di natura strettamente economica, di sostentamento, sussisteva la pensione non reversibile gia' istituita dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, alle necessita' definibili come "sociali" era indirizzata l'indennita' di accompagnamento. Orbene, tra tali necessita' "sociali", prosegue la Corte remittente, debbono includersi tutte quelle attinenti alla vita di relazione, che presuppongono primariamente la possibilita', per il soggetto, di effettuare gli opportuni spostamenti nell'ambito della propria dimora nonche' - e soprattutto - al di fuori di essa, con tutte le relative esplicazioni afferenti alla vita interpersonale ed agli aspetti della cultura, del lavoro e della formazione professionale, dell'uso del tempo libero e cosi' via, vale a dire di tutto cio' che - richiamando il precetto dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione - consente un piu' completo sviluppo della personalita'. E tutto questo, per il soggetto colpito da una menomazione cosi' grave come la cecita', non e' ovviamente possibile allo stesso modo delle altre persone, il che evidenzia per il soggetto stesso una limitazione della liberta' e delle condizioni di eguaglianza rispetto agli altri consociati, limitazione che, in base alla suddetta norma costituzionale, e' invece dovere della Repubblica rimuovere, cosi' com'e' suo dovere rimuoverla in relazione alle esigenze dell'educazione e dell'avviamento professionale dell'inabile in generale, e cio' anche alla luce dell'art. 38, primo e terzo comma, della Costituzione. Proprio in relazione a tale profilo, nei confronti del minore degli anni diciotto (il quale peraltro soggiace all'obbligo scolastico e acquista la capacita' giuridica lavorativa gia' al compimento del quindicesimo anno di eta' e al quattordicesimo per i lavori nell'agricoltura e nei servizi familiari: ex art. 3 della legge 17 ottobre 1967 n. 977) la particolare forma di aiuto e di tutela cui e' preordinata l'indennita' di accompagnamento rivestirebbe - pur nei limiti della sua misura economica - una specifica valenza anche superiore che nei confronti del maggiorenne talche' puo' ritenersi privo di giustificazione il diverso trattamento. Un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale della norma sarebbe ravvisabile in riferimento all'art. 31 della Costituzione che fa obbligo alla Repubblica di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze l'adempimento dei compiti familiari e protegge l'infanzia e la gioventu' favorendone gli istituti necessari a tale scopo. Orbene, far gravare completamente sui componenti della famiglia i compiti relativi alle particolari esigenze del minore affetto da cecita' significherebbe, ad avviso della Corte di cassazione, negare alla famiglia stessa quell'aiuto necessario anche per realizzare i fini che i menzionati artt. 3, secondo comma, e 38, primo e terzo comma, della Costituzione perseguono. Inoltre, rileva il remittente, e' un dato rientrante nella comune esperienza che il minore affetto da cecita' ha bisogno di una forma di assistenza continuativa e diversa alla quale i genitori sovente non possono essere in grado di provvedere, ove si consideri che la situazione economica delle famiglie e l'evoluzione sociale e civile rendono sempre piu' diffuso lo svolgimento di lavoro esterno da parte di entrambi i genitori. Viene infine posto in evidenza come, integrando la cecita' assoluta una menomazione di massima gravita' che di per se' limita il pieno sviluppo della personalita', non appaia giustificata la negazione ai minori degli anni diciotto dell'indennita' di accompagnamento che invece, sul piano generale, la legge 11 febbraio 1980 n. 18 (art. 1, secondo comma) gia' garantiva agli altri invalidi benche' minorenni. 4. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita', o comunque per l'infondatezza, della sollevata questione. Sostiene la difesa del Governo che la disciplina previgente - della cui legittimita' costituzionale la Corte di cassazione dubita - aveva dato luogo ad un sistema certo perfettibile ma non in contrasto con le norme costituzionali invocate, le cui esigenze fondamentali gia' salvaguardava ove si consideri il trattamento complessivo che (indipendentemente dalle categorie usate) veniva attribuito. Su questa linea, ritiene l'Avvocatura, si sarebbe posta questa Corte con la sentenza 20 gennaio 1992 n. 3 - coeva all'ordinanza di rimessione - nella quale si conclude, pur dando atto di differenziazioni verificatesi nella purtroppo numerosa casistica, che "Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza dell'indennita', nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione), escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali". 5. - Si sono costituiti in giudizio Giuseppe Buffa e Ivonne Gardini, nella qualita' di legali rappresentanti della figlia minore Isabella Buffa, parte del giudizio a quo . Dopo aver svolto considerazioni totalmente adesive a quanto rilevato dalla Corte remittente sul punto della non manifesta infondatezza della questione, la parte privata sostiene che il quadro normativo che regola la materia e' comunque suscettibile di interpretazione diversa da quella fatta propria dal provvedimento di rimessione; interpretazione che, da sola, potrebbe consentire di riconoscere l'indennita' di accompagnamento anche ai minori ciechi assoluti. Considerato in diritto 1. - La Corte di Cassazione solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, in riferimento all'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66 ed all'art. 14 septies della legge 25 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui la norma suddetta non ha attribuito l'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto. Ad avviso della Corte remittente - premesso che la questione e' circoscritta al periodo di tempo anteriore all'applicabilita' della legge 21 novembre 1988, n. 508 (la quale ha poi riconosciuto l'indennita' di accompagnamento anche ai minori ciechi assoluti) - l'illegittimita' della norma e' ravvisabile, in primo luogo, nella violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei ciechi assoluti maggiorenni, i quali, in forza della medesima norma, percepiscono detta indennita', nonche' della violazione dell'obbligo di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana in condizioni di eguaglianza con gli altri cittadini; ulteriori censure sono dedotte in riferimento ai principi sanciti dagli artt. 31 (agevolazioni alla famiglia e protezione dell'infanzia) e 38 (tutela degli inabili) della Costituzione. 2.1. - In riferimento al primo degli indicati parametri costituzionali la questione e' fondata. Questa Corte ha gia' avuto occasione di esaminare piu' volte l'articolata elaborazione normativa nella materia del trattamento assistenziale e previdenziale delle varie categorie di inabili; in particolare, giova qui richiamare quanto stabilito dalla sent. n. 346 del 1989 la quale, riconoscendo la possibilita' di cumulo delle prestazioni assistenziali connesse all'invalidita' con l'indennita' di accompagnamento, rilevo' il carattere autonomo ed aggiuntivo di detta attribuzione, derivante da una funzione e da una natura del tutto specifiche e consistente in una particolare provvidenza in favore di soggetti non autosufficienti, al fine di porli in grado di far fronte alle esigenze di accompagnamento e di assistenza che quella condizione necessariamente comporta, consentendo loro condizioni esistenziali compatibili con la dignita' della persona umana. Tenuti fermi detti principi, e ritenuto quale dato rientrante nella comune esperienza che il minore affetto da cecita' assoluta ha necessita' di una forma di assistenza continuativa alla quale i genitori sovente non possono essere in grado di provvedere, risulta del tutto evidente che, ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento, il compimento o meno della maggiore eta' non costituisce affatto un criterio razionale adeguato ma appare anzi un incongruo elemento di discrimine tra coloro che si trovano ad essere colpiti da una menomazione della massima gravita', qual e' la cecita' assoluta. 2.2. - Proprio per il minore degli anni diciotto la particolare forma di aiuto e tutela cui e' preordinata l'indennita' di accompagnamento assume anzi una specifica valenza che, sotto alcuni profili, si rivela finanche maggiore che per il maggiorenne, ove si consideri - come esattamente osserva il giudice a quo - che nella prima eta' si svolge la fase essenziale ed irripetibile della vita ai fini della formazione della personalita' umana, e che solo un adeguato inizio e sviluppo di tale fase puo' poi garantire al minore un appropriato inserimento nella vita sociale e nel lavoro. Su quest'ultimo punto, inoltre, occorre considerare che sia l'obbligo scolastico, con conseguente necessita' di accompagnamento, sia la capacita' giuridica lavorativa, con pari esigenza, sussistono prima del compimento degli anni diciotto. Rilievi che, del resto, lo stesso legislatore ha mostrato di condividere allorquando, con l'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha attribuito l'indennita' di accompagnamento anche ai ciechi assoluti di eta' inferiore agli anni diciotto. 3. - Ne', infine, possono ritenersi ostative alle conclusioni teste' raggiunte alcune precedenti pronunce di questa Corte che l'intervenuta Avvocatura dello Stato richiama in contrario avviso (ord. n. 280 del 1990; ord. n. 210 del 1991; sent. n. 3 del 1992). Trattasi invero di decisioni rese su questioni che non possono ritenersi inerenti a quella in esame (in quanto venivano prospettati dubbi di legittimita' costituzionale su altre norme di legge e con termini di raffronto del tutto differenti), le cui motivazioni pertanto non offrono utili elementi di giudizio oltre quelli gia' considerati, attesa l'enunciata specificita' della questione sollevata dalla Corte di Cassazione. Restano assorbiti i riferimenti agli artt. 31 e 38 della Costituzione, ulteriormente invocati dal remittente.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni diciotto. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0248