N. 92 ORDINANZA 8 - 15 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Ministero  di  grazia  e giustizia - Indennita'
 giudiziaria  -  Corresponsione  al  personale  comandato   da   altre
 amministrazioni  dello  Stato  -  Mancata  previsione  -  Ragionevole
 esercizio   della   scelta   legislativa   nell'individuazione    dei
 destinatari dell'indennita' - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R.  10 gennaio 1957, n. 3, art. 57, come sostituito dall'art. 34
 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077)
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 57 del d.P.R.
 10 gennaio 1957, n. 3  (Testo  unico  degli  impiegati  civili  dello
 Stato),  come sostituito dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n.
 1077 (Riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati  civili  dello
 Stato),  nella  parte in cui non prevede, per il personale comandato,
 la corresponsione  del  piu'  favorevole  trattamento  economico  che
 eventualmente  competa  al  personale  dell'ufficio  di destinazione,
 ordinanza emessa il 10  aprile  1992,  dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio,  sezione  di  Latina,  sul ricorso proposto da
 Ferrara  Costantino  contro  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia,
 iscritta  al  n.  409  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  36,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto di costituzione di Ferrara Costantino nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio - in cui il ricorrente,
 funzionario  direttivo  dell'Amministrazione  centrale  del   tesoro,
 comandato  presso il Ministero di grazia e giustizia, aveva richiesto
 la corresponsione dell'indennita' prevista  per  il  personale  delle
 cancellerie  e  segreterie giudiziarie dalla legge 22 giugno 1988, n.
 221 - il Tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  sezione  di
 Latina,  con  ordinanza  emessa  il  10  aprile  1992,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  in   riferimento   agli
 articoli  3,  36 e 97 della Costituzione, dell'art. 57 del d.P.R.  10
 gennaio 1957, n. 3 (testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
 statuto   degli   impiegati  civili  dello  Stato),  come  sostituito
 dall'art. 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nella parte in cui
 non prevede, per il personale comandato, la corresponsione  del  piu'
 favorevole   trattamento   economico  che  eventualmente  competa  al
 personale dell'ufficio di destinazione;
      che il giudice a quo sospetta la violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  in  quanto il personale comandato sarebbe discriminato
 rispetto a quello di ruolo che pur espleta identiche  mansioni  negli
 stessi  uffici;  dell'art. 36 della Costituzione, in base al quale la
 retribuzione deve essere proporzionata alla quantita' e qualita'  del
 lavoro;  del  dovere  di  imparzialita'  sancito  dall'art.  97 della
 Costituzione, perche' l'amministrazione corrisponderebbe retribuzioni
 differenti per lavori eguali;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  generale dello Stato, che ha concluso
 per la declaratoria d'inammissibilita'  o  comunque  di  infondatezza
 della questione;
      che  e'  intervenuta  la  parte privata, a sostegno dei dubbi di
 legittimita' costituzionale mossi dal giudice rimettente;
    Considerato che  il  dipendente  comandato  non  viene  inquadrato
 nell'amministrazione  di  destinazione  e  non  ottiene  qualifica  o
 livello che consenta un raffronto sotto il profilo del  rispetto  del
 principio  di eguaglianza e che d'altronde, come questa Corte ha piu'
 volte affermato, spetta al  legislatore,  nel  ragionevole  esercizio
 della sua discrezionalita', individuare i destinatari, la misura e le
 caratteristiche  delle  "indennita'  giudiziarie" (sentt. nn. 334 del
 1992, 510 e 119 del 1991 e 238 del 1990;  ordd.  nn.  97  e  422  del
 1990);
      che  l'amministrazione  di  provenienza  -  a carico della quale
 restano gli oneri per il personale comandato -  non  puo'  subire  un
 aggravio  di  spesa  in  conseguenza  del comando, essendo d'altronde
 pacifico che il  comandato  non  possa  avanzare  pretese  di  natura
 economica verso l'amministrazione di destinazione;
      che  non  puo'  dirsi violato l'art. 36 della Costituzione se al
 dipendente venga conservata, nel periodo di comando, la sua posizione
 retributiva;
      che il comando, disposto per esigenze di servizio o  quando  sia
 richiesta  una  speciale  competenza,  e'  istituto correlato al buon
 andamento  dell'amministrazione  e  non  e'   certo   strumento   per
 conseguire  miglioramenti  retributivi, risultando dunque palesemente
 inconferente il richiamo all'art. 97 della Costituzione;
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
 unico degli impiegati civili dello Stato), come sostituito  dall'art.
 34 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere
 degli  impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede,
 per il personale comandato, la  corresponsione  del  piu'  favorevole
 trattamento   economico   che   eventualmente  competa  al  personale
 dell'ufficio di destinazione, sollevata dal Tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio, sezione di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0252