N. 93 ORDINANZA 8 - 15 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Caccia - Soggetti abilitati - Limitazioni al numero massimo in ambito
 nazionale e locale - Irrilevanza delle questioni - Giudizio    a  quo
 vertente sull'applicazione della normativa penale sopravvenuta e piu'
 favorevole all'imputato - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  27  dicembre  1977,  n.  968,  artt. 8, primo, quinto, sesto,
 ottavo e nono comma, 21, primo esecondo comma, e 22, secondo e  terzo
 comma;legge  11  febbraio  1992,  n. 157, artt. 1, secondo comma, 12,
 primo, sesto, undicesimo  e  dodicesimo  comma,  14,  terzo,  quarto,
 settimo e ottavo comma, e 22, primo, secondo, settimo e nono comma).
 "
 (Cost., artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 1›,
 5›, 6›, 8›, 9›; 21, commi 1› e 2›; 22, commi 2› e 3›, della legge  27
 dicembre  1977,  n.  968  (Principi  generali  e  disposizioni per la
 protezione e la tutela della fauna e la disciplina  della  caccia)  e
 degli  artt.  1, commi 2›; 12, commi 1›, 6›, 8›, 11› e 12›; 14, commi
 3›, 4›, 7› e 8›; 22, commi 1›, 2›, 7› e 9› della  legge  11  febbraio
 1992,  n.  157,  (Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica
 omeoterma e per il prelievo venatorio), promosso con ordinanza emessa
 il 10 aprile 1992 dal Pretore di Bassano del Grappa nel  procedimento
 penale a carico di Gabrieli Leopoldo, iscritta al n. 350 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28 prima serie speciale dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di costituzione di Gabrieli Leopoldo nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  di
 Gabrieli Leopoldo il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del
 10  aprile  1992 (r.o. n. 350 del 1992), ha sollevato le questioni di
 legittimita' costituzionale degli artt. 8, commi 1›, 5›, 6›, 8›,  9›;
 21,  commi 1› e 2›; 22, commi 2› e 3›, legge 27 dicembre 1977, n. 968
 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
 fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1,  commi  2›;  12,
 commi 1›, 6›, 8›, 11› e 12›; 14, commi 3›, 4›, 7› e 8›; 22, commi 1›,
 2›, 7› e 9›, legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione
 della  fauna  selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nella
 parte in cui consentono l'esercizio della caccia da parte di soggetti
 privati, previo rilascio di licenza di porto di  fucile  per  uso  di
 caccia  a seguito di abilitazione regionale, in assenza di alcun fine
 di utilita' sociale; ovvero, e  comunque,  nella  parte  in  cui  non
 prevedono limitazioni al numero massimo dei soggetti cosi' abilitati,
 in ambito nazionale e locale in riferimento agli artt. 2; 3, commi 1›
 e  2›;  9, commi 1› e 2›; 10, commi 1›; 11, secondo inciso; 32, commi
 1›; 30, commi 1›; 33, commi 1›; 41, commi 2› e 3›; 42, commi 2›;  44,
 commi 1›; 101, commi 2›, Costituzione;
     che  il  giudice  a quo ha premesso nell'ordinanza che l'imputato
 era stato citato a giudizio per rispondere  del  reato  di  cui  agli
 artt.  624  e 625 n. 7 c.p. per avere abbattuto un esemplare di gallo
 cedrone appartenente a specie protetta nei cui  confronti  la  caccia
 doveva  considerarsi  non consentita e che durante il dibattimento lo
 stesso  imputato  ha  proposto  domanda  di  oblazione,  essendo  nel
 frattempo intervenuta la legge 11 febbraio 1992 n. 157, che, all'art.
 30,  ha escluso l'applicabilita' delle disposizioni relative al reato
 di furto a fattispecie quali quelle oggetto del giudizio a quo, ed ha
 previsto nuove sanzioni;
      che le censure di costituzionalita' sono rivolte  nei  confronti
 del  complesso  delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della
 caccia concernenti:
        a) i requisiti soggettivi necessari ad ottenere le  prescritte
 autorizzazioni e concessioni;
        b)  la  previsione  di  un numero aperto di coloro che possono
 conseguire la concessione per lo svolgimento dell'attivita' venatoria
 in tutto il territorio nazionale;
        c)  l'attivita'  di  programmazione  dell'esercizio  venatorio
 demandata  al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e alle
 Regioni;
        d)  la  tutela  del  patrimonio  faunistico  e  delle   specie
 protette;
    Considerato  che le questioni sottoposte all'esame della Corte non
 appaiono  rilevanti,  dal  momento  che  il  giudizio  a  quo   verte
 sull'applicazione all'imputato della normativa penale sopravvenuta, a
 lui piu' favorevole, di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1992,
 n.  157  -  che  ha  previsto  nuove  sanzioni  penali  per l'ipotesi
 criminosa di abbattimento di animale appartenente a specie  protetta,
 escludendo  per  questa  fattispecie  l'applicabilita' delle sanzioni
 previste per il furto - e che tale disposizione di favore non risulta
 impugnata nel presente giudizio;
      che  l'invocata  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
 della   disciplina   autorizzatoria   dell'esercizio   dell'attivita'
 venatoria   non  potrebbe  comunque,  nella  specie,  influire  sulla
 legittimita' di tale esercizio effettuato sulla base della licenza di
 caccia di cui risultava in possesso l'imputato  all'epoca  del  fatto
 contestato;
      che    le   questioni   sollevate   non   risultano,   pertanto,
 pregiudiziali alla definizione  del  giudizio  a  quo  e  devono,  di
 conseguenza,   essere  dichiarate  manifestamente  inammissibili  per
 difetto di rilevanza;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 8, commi 1›, 5›, 6›, 8› e 9›; 21, commi 1›
 e  2›;  22,  commi  2›  e  3›  della  legge  27 dicembre 1977, n. 968
 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della
 fauna e la disciplina della caccia) e degli artt. 1,  commi  2›;  12,
 commi 1›, 6›, 8›, 11› e 12›; 14, commi 3›, 4›, 7› e 8›; 22, commi 1›,
 2›,  7›  e  9›  della  legge  11  febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
 protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
 venatorio), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30,
 32,  33,  41, 42, 44 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Bassano
 del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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