N. 94 ORDINANZA 8 - 15 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Docenti  universitari  - Professori associati -
 Giudizio di indoneita' - Terza tornata - Partecipazione - Legittimati
 - Incaricati d'insegnamento per almeno un  triennio  in  facolta'  di
 nuova  istituzione  -  Esclusione  -  Questione  gia'  dichiarata non
 fondata (sentenza n. 412/1992) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1; d.P.R.  11
 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato  GRANATA,
 prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare
 MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 5, comma
 terzo, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega  al  governo
 per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
 formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n.
 1,  del  d.P.R.  11  luglio  1980 n. 382 (Riordinamento della docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
 organizzativa  e  didattica),  promosso  con  ordinanza  emessa il 12
 maggio 1992 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da  Patane'
 Fabrizio   contro  il  Ministero  dell'Universita'  e  della  Ricerca
 Scientifica e Tecnologica, iscritta al n. 492 del registro  ordinanze
 1992  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale  della  Toscana
 ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5,
 terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50,  n.  1,
 del  d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono
 l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneita' a professore
 di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano  maturato
 incarichi  di insegnamento per almeno un triennio in facolta' o corsi
 di laurea di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 100, lett. d), del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,  successivamente  alla  scadenza  dei
 termini  per la partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima
 tornata dei giudizi di idoneita', avvenuta il 13 aprile 1981;
      che,  e'  stato  osservato,  ove  si  ritenesse   l'equipollenza
 sostanziale di status tra i professori incaricati in corsi di laurea,
 ufficiali  e  necessari,  con  contratto  ex  art. 100, lett. d), del
 d.P.R. n. 382 del 1980, e ove si  riconoscessero  come  tassative  le
 categorie  dei  docenti ammesse a partecipare ai giudizi in questione
 (secondo  l'interpretazione   della   costante   giurisprudenza   del
 Consiglio  di Stato e della stessa Corte costituzionale), si dovrebbe
 pervenire alla censura d'incostituzionalita'  delle  norme  impugnate
 per la mancata assimilazione dei docenti a contratto (i quali abbiano
 maturato il triennio di incarichi di insegnamento in facolta' o corsi
 di  laurea  di  nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100,
 lett. d), del citato d.P.R. n. 382 del 1980) rispetto alle  categorie
 di docenti universitari espressamente indicate dalle norme impugnate,
 e  da alcune sentenze della stessa Corte costituzionale (sent. n. 397
 del 1989 e 89 del 1986);
      che la disparita' di trattamento emergerebbe  con  evidenza,  in
 quanto  i  docenti a contratto verserebbero nella medesima condizione
 dei professori incaricati stabilizzati, avendo gli appartenenti  alle
 due categorie svolto identiche mansioni e acquisito lo stesso livello
 di professionalita';
      che   soccorrerebbe  la  stessa  esigenza  di  eliminazione  del
 precariato posto a fondamento della normativa di cui alla legge n. 28
 del 1980 e al d.P.R. n. 382 del 1980;
      che oltre alla violazione  del  principio  costituzionale  della
 parita'  di  trattamento  di  situazioni  eguali,  vi sarebbero anche
 riflessi  di  illegittimita'  con  riguardo  al  principio  del  buon
 andamento    della    pubblica   amministrazione   (art.   97   della
 Costituzione);
      che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  intervenuta  per  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ha   concluso   per   la
 inammissibilita'   o   la   manifesta  infondatezza  della  sollevata
 questione d'incostituzionalita'.
    Considerato che la questione, gia' sollevata negli stessi  termini
 dal  Consiglio  di  Stato,  e'  stata  dichiarata da questa Corte non
 fondata con sentenza n. 412 del 1992;
      che l'attuale ordinanza di remissione non contiene,  rispetto  a
 quella emessa il 29 novembre 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione VI
 giurisdizionale, nuove argomentazioni.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  5,  terzo  comma,  n.  1,  della  legge 21
 febbrario 1980, n. 28 (Delega al governo per il  riordinamento  della
 docenza   universitaria  e  relativa  fascia  di  formazione  per  la
 sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 1,  del
 d.P.R.   11   luglio   1980,  n.  382  (Riordinamento  della  docenza
 universitaria, relativa fascia di formazione nonche'  sperimentazione
 organizzativa  e didattica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo  regionale  della
 Toscana con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0254