N. 98 ORDINANZA 8 - 15 marzo 1993

 
 
 Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
 sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992
 
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO,  avv.  Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,
 prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  per  la correzione di errore materiale contenuto nella
 sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio  1993,  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ravvisata  la  necessita' di correggere l'errore materiale occorso
 nella  sentenza  n.  401  del  19  ottobre  1992,  dipendente   dalla
 riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;
    Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone  che,  nella  sentenza  n.  401  del  19  ottobre 1992, sia
 corretto il seguente errore materiale:
      1) nel "Considerato  in  diritto",  al  punto  2),  nel  secondo
 periodo  le  parole  "In  proposito  e'  opportuno  premettere"  sono
 sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli
 artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0258