N. 98 ORDINANZA 8 - 15 marzo 1993
Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992(GU n.13 del 24-3-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ravvisata la necessita' di correggere l'errore materiale occorso nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, dipendente dalla riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che, nella sentenza n. 401 del 19 ottobre 1992, sia corretto il seguente errore materiale: 1) nel "Considerato in diritto", al punto 2), nel secondo periodo le parole "In proposito e' opportuno premettere" sono sostituite dalle seguenti: "Per quel che riguarda il riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, va rilevato". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0258