N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 marzo 1993
N. 9 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15 marzo 1993 (della regione Emilia-Romagna) Previdenza e assistenza sociale - Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del d.l. 1½ settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) - Deroga per le pensioni dei dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto - Interpretazione con la circolare impugnata della norma in questione nel senso che l'accettazione delle dimissioni debba essere manifestata in modo formale - Contrasto di detta interpretazione in materia con la normativa della regione Emilia-Romagna (leggi nn. 25 e 26 del 20 luglio 1973) che prevede l'istituto del silenzio assenso per effetto del quale le dimissioni si intendono accettate se la giunta non ha provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il rifiuto entro trenta giorni dalla domanda - Invasione della sfera di competenza regionale in materia di stato giuridico e rapporto di impiego del personale dipendente come disciplinato anche dalla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1972 e 65/1982 - Istanza di sospensione. (Circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13). (Cost., art. 117).(GU n.13 del 24-3-1993 )
Ricorso della regione Emilia-Romagna in persona del presidente pro- tempore, giusta deliberazione della giunta n. 734 del 2 marzo 1993, rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo Clarizia e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2, in virtu' di procura speciale rep. n. 12465 del 2 marzo 1993 per atto notar Rita Merone, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per il regolamento di competenza in relazione alla circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13/Istituti previdenza concernente "Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 433. Deroghe previste, perequazione delle pensioni per l'anno 1993, aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della somma forfettaria di L. 20.000 mensili per l'anno 1993". F A T T O La materia dello stato giuridico ed economico del personale regionale rientra in quella della organizzazione degli uffici che l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle regioni (cfr. Corte costituzionale nn. 40 del 24 febbraio 1972 e 65 del 26 marzo-1½ aprile 1982). Lo statuto della regione Emilia-Romagna, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 342, in attuazione della richiamata norma costituzionale, all'art. 61, quinto comma, espressamente demanda alla legge regionale la determinazione dell'organizzazione degli uffici della regione e loro sfera di competenza e la disciplina delle modalita' di assunzione, del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale. La competenza della regione in materia e' altresi' ribadita dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, che all'art. 2 prevede che sono "regolate in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza con legge regionale ... i provvedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego". In attuazione delle attribuzioni in materia, la regione Emilia- Romagna con leggi nn. 25-26 del 20 luglio 1973 ha regolamentato il "primo inquadramento del personale della regione": all'art. 105 concernente le "dimissioni" si prevede che "Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta alla giunta almeno trenta giorni prima della data in cui il collaboratore intende lasciare il servizio. Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni la giunta non ha provveduto a comunicare al collaboratore l'accettazione o il rifiuto, queste si intendono accettate". Detta normativa, sin da quanto e' entrata in vigore, e' stata sempre applicata dalla regione senza rilievi di sorta da parte degli organi statali. Anche a seguito della legge 14 novembre 1992, n. 438 (conversione con modificazioni del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, recante "misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali") che al secondo comma, lett. e), dell'art. 1 ha stabilito la sospensione del conseguimento del diritto a pensione anticipata, salvo che per i dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, la regione Emilia-Romagna ha coordinato ad applicare la disciplina di cui al citato art. 105 della legge regionale n. 25/1973, prendendo atto delle domande di dimissioni presentate dal personale regionale ed accettate per decorrenza dei termini prima del 19 settembre 1992. Inopinatamente con circolare 13/I.P. del 23 dicembre 1992 (esplicativa del suddetto d.l. n. 384/1992, come convertito con la legge n. 438/1992), il Ministero del tesoro in relazione al richiamato secondo comma, ha disposto che l'ipotesi di deroga sub e) si realizza, quando sussistono congiuntamente alcune condizioni tra le quali: a) che l'accoglimento della domanda di assunzione sia avvenuto, nelle prescritte forme di legge idonee a manifestare la volonta' della pubblica amministrazione (e, cioe', con regolari atti deliberativi), anteriormente al 19 settembre 1992; b) che la volonta' di accogliere la domanda sia stata formalmente manifestata dai competenti organi degli enti pubblici. Nella suddetta circolare si specifica inoltre che "in tutti i casi in cui l'ente datore di lavoro abbia omesso di provvedere entro il termine previsto, non si puo' configurare, in senso tecnico- giuridico, l'ipotesi del silenzio-assenso in quanto, nella fattispecie, il silenzio della pubblica amministrazione non concretizza un atto amministrativo e non puo' surrogare, in positivo, il provvedimento di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo". Dal contenuto della circolare si evince pertanto che il Ministro non ritiene ammissibile la configurazione nella fattispecie di un'ipotesi di silenzio-assenso: in tal senso, nonostante l'espressa disciplina della regione Emilia-Romagna, si sono orientati gli uffici competenti, che, infatti, all'uopo hanno richiesto, nelle ipotesi di estinzione del rapporto maturate prima del 19 settembre, il provvedimento esplicito nonostante la regione avesse gia' indicato il decorso del tempo ai sensi della legge regionale. Alla luce di tali indicazioni, si sottolinea il rilevo lesivo della circolare de qua in ordine alle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione. Pertanto avverso la stessa, con il presente atto, si propone ricorso per regolamento di competenza per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione dell'art. 117 della Costituzione, della legge 29 marzo 1983, n. 93, delle leggi regionali Emilia Romagna nn. 25-26 del 20 luglio 1973. Con la circolare impugnata il Ministro del tesoro pretende "travolgere" le norme in materia di cessazione dal servizio e trattamento pensionistico contenute nelle leggi della regione Emilia- Romagna e nelle leggi statali surrichiamate. Infatti nella regione Emilia-Romagna le modalita' di estinzione del rapporto sono state espressamente disciplinate con le leggi regionali surrichiamate, che hanno introdotto anche l'istituto del silenzio-assenso nell'ipotesi di cessazione del rapporto per dimissioni volontarie. La normativa locale e' sempre stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, in carenza di principi statali ostativi atteso altresi' che la regolamentazione procedimentale e' ricompresa nella sfera delle attribuzioni regionali. Ne' puo' ritenersi che la legge n. 438/1992 abbia introdotto in materia un principio fondamentale innovativo, in quanto l'art. 1 citato si limita ad affermare che la domanda di dimissione deve essere accolta senza prevedere la necessita' di una specifica ed espressa delibera. Pertanto anche il silenzio assenso deve ritenersi ricompreso nell'ambito della fattispecie normativa innanzi richiamata, non potendosi ammettere che l'unica ipotesi di "accoglimento" si e' incentrata sul provvedimento implicito. Ne' puo' tralasciarsi che, a seguito dell'intervento ministeriale, con atto amministrativo si incede la vigente legislazione regionale, pretendendosi di espugnare dall'ordinamento una norma in vigore. Non sussistono dubbi pertanto sulla illegittima invasione della competenza regionale determinata dalla circolare impugnata, nella misura in cui esclude per l'estinzione del rapporto l'ammissibilita' di un provvedimento di accettazione correlato al decorso del tempo, limitandosi ad imporre una delibera esplicita, in carenza della quale statuisce il cd. blocco delle pensioni. Considerati i danni gravi ed irreparabili, in ragione delle proce- dure di pensionamento del personale regionale, si chiede ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione dell'atto impugnato.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta al Ministro del tesoro escludere l'operativita' delle modalita' di estinzione del rapporto di pubblico impiego previste dalla regione Emilia-Romagna, e conseguentemente annullare in parte qua la circolare impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione e della legislazione statale e regionale indicata. Roma, addi' 3 marzo 1993 Prof. avv. Angelo CLARIZIA 93C0270