N. 105 ORDINANZA 10 - 19 marzo 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Leva militare - Benefici della legge n. 958/1986, art. 20 - Applicazione - Limitazioni interpretative al solo servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge o a quello successivo - Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 455/1992) - Manifesta infondatezza. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma). (Cost., artt. 3 e 52).(GU n.13 del 24-3-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 maggio 1992 dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta al n. 481 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal Pretore di Locri nel procedimento civile vertente tra Badolato Pasquale e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1992; Visti l'atto di costituzione di Badolato Pasquale, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, con ordinanza del 10 maggio 1992 (R.O. n. 481 del 1991), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale prevede come utili per i benefici previsti dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986, solo il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della legge oppure prestato successivamente; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparita' di trattamento che si verifica, solo per l'elemento temporale, tra cittadini che hanno effettuato la stessa prestazione e per il pregiudizio che una categoria subisce per l'adempimento di un obbligo costituzionalmente imposto; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' o per la infondatezza della questione; che la stessa questione e' stata sollevata dal Pretore di Locri con ordinanza del 7 luglio 1992 (R.O. n. 582 del 1992) nel giudizio tra Badolato Pasquale ed Ente FF.SS con identici argomenti; che anche in questo giudizio e' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche a quelle del giudizio precedente, e si e' costituita la parte privata che ha concluso per l'accoglimento della questione; Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa questione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che la stessa questione, con sentenza n. 455 del 1992, e' stata dichiarata non fondata; che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possono fondare una diversa decisione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0277