Determinazione dell'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.(GU n.71 del 26-3-1993)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE E IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visto l'art. 3, comma 4, di detta legge, con il quale si demanda al Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze la determinazione dell'entita' della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, stesso articolo, della legge citata; Ritenuta la necessita' di determinare l'importo della cauzione in argomento; Decreta: Articolo unico 1. La cauzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e' determinata in L. 5.000.000. 2. La suddetta cauzione sara' versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, mediante deposito su buono fruttifero da individuarsi da parte del depositante, a condizione che la provincia ne riconosca l'idoneita' e l'affidabilita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 1993 Il Ministro dei trasporti TESINI Il Ministro della marina mercantile TESINI Il Ministro delle finanze GORIA