MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 marzo 1993 

  Proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 27 aprile 1990
recante determinazione del diritto fisso per autoveicoli  adibiti  al
trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.
(GU n.74 del 30-3-1993)

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                            D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre  1959,  n.  1146,  il  quale
prevede  che  possono  essere  concesse  riduzioni  ed  esenzioni dal
pagamento  del  diritto  fisso  istituito  con  legge  medesima,   in
esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni
internazionali  oppure  quando  sussista  reciprocita' di trattamento
tributario o per esigenze di traffici;
  Visto il decreto ministeriale  9  gennaio  1986,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio 1986, che stabilisce la
misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi
adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria
ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale e'  stata
dimezzata  la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale
9 gennaio 1986;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale e'  stata
prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale
27 aprile 1990;
  Visto  il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale e' stata
prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale
27 aprile 1990;
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale e'  stata
prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale
27 aprile 1990;
  Visto  il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale e' stata
prorogata  fino  al  30  settembre  1991  l'efficacia   del   decreto
ministeriale 27 aprile 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 settembre 1991 con il quale e'
stata prorogata fino al 30  novembre  1991  l'efficacia  del  decreto
ministeriale 27 aprile 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  novembre 1991 con il quale e'
stata prorogata fino al  29  gennaio  1992  l'efficacia  del  decreto
ministeriale 27 aprile 1990;
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale e' stata
prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale
27 aprile 1990;
  Visto  il decreto ministeriale 30 aprile 1992 con il quale e' stata
prorogata  fino  al  30  settembre  1992  l'efficacia   del   decreto
ministeriale 27 aprile 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 settembre 1992 con il quale e'
stata prorogata fino al 31  dicembre  1992  l'efficacia  del  decreto
ministeriale 27 aprile 1990;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre 1992 con il quale e'
stata prorogata  fino  al  31  marzo  1993  l'efficacia  del  decreto
ministeriale 27 aprile 1990;
  Ritenuto  che  le  attuali  esigenze  dei  traffici  tra l'Italia e
l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime
fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;
                              Decreta:
  Il  decreto  ministeriale  27  aprile  1990 e' prorogato fino al 31
dicembre 1993.
  Per  il  predetto  periodo  e'  sospesa  l'efficacia  del   decreto
ministeriale 9 gennaio 1986.
   Roma, 26 marzo 1993
                                            Il Ministro dei trasporti
                                                     TESINI
Il Ministro delle finanze
       REVIGLIO