N. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1992
N. 131 Ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Mazzaro Raffaele Processo penale - Indagini preliminari - Rigetto dell'istanza di archiviazione - Fissazione dell'udienza in camera di consiglio - Avvisi - Lamentata omessa previsione per il difensore dell'indagato, o, in caso di sua mancanca, di previa nomina di un difensore d'ufficio - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 409). (Cost., art. 24).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti e il verbale dell'udienza ex art. 409 del c.p.p. nel procedimento a carico di Mazzaro Raffaele; Sulle richieste delle persone intervenute, sciogliendo la riserva formulata, ha pronunciato la seguente ordinanza. Preliminare rispetto alla decisione nel merito appare la soluzione della questione sollevata dal dr. Stefanelli per conto dell'avv. Emiddio Della Pietra. Viene eccepito infatti il mancato avviso al predetto legale, nella sua veste di difensore di fiducia del Mazzaro (l'istanza di rinvio, che l'avv. Della Pietra ha formulato per precedente impegno professionale, in linea astratta irrilevante, comunque dovrebbe essere esaminata dopo aver risolto il problema relativo alla omissione dell'avviso). Va in proposito osservato come l'art. 409, secondo comma del c.p.p. prescrive che in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, "il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato". A tenore della norma richiamata, ed in particolare dei destinatari dell'avviso, nessun cenno viene fatto ai difensori, il che appare certamente strano, ma assolutamente inequivocabile. nello stesso senso dispone l'art. 128 delle disp. att., dove l'atecnico riferimento all'imputato (che per definizione non puo' esservi, in caso di richiesta di archiviazione) la dice lunga sull'uso corretto dei termini da parte del legislatore. Cio' tanto piu' se si considera che il comma 3 aggiunge, precisando ulteriormente la disciplina delle notifiche, che "della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello". Verrebbe da chiedersi perche' mai non si sia sentito il bisogno di includere, fra i soggetti destinatari dell'avviso, anche l'eventuale difensore, ma di esso proprio non v'e' parola. E' vero che il comma 2 sancisce che "il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127", ma il richiamo non sembra riferirsi alla disciplina degli avvisi. Infatti, in siffatta ipotesi, non vi sarebbe stato alcun bisogno di indicare specificamente soggetti quali il p.m., l'indagato o la persona offesa, essendo questi soggetti gia' compresi nel novero delle "altre persone interessate" (di cui all'art. 127 comma 1, volendosi escludere l'atecnico riferimento alle "parti", che per definizione vi sarebbero solo dopo l'esercizio dell'azione penale, assente nel caso della richiesta di archiviazione), mentre bastava un generico riferimento ai soggetti indicati in tale ultima norma per farvi ricomprendere anche i difensori. Quanto al procuratore generale, comunque la sua indicazione e' contenuta in un comma diverso, per cui nulla avrebbe impedito di ricorrere all'elencazione dell'art. 127 c.p.p. Ma che non debba farsi ricorso, per questa questione, all'art. 127 risulta anche dall'ulteriore considerazione che l'ultima parte del comma 1 del detto articolo prescrive la nomina di un difensore di ufficio (dovendosi dargli avviso dell'udienza), cosa che appare certamente fuor di luogo per l'ipotesi di cui all'art. 409. Fin qui le norme. Tuttavia si impongono alcune osservazioni che inducono a ritenere l'illegittimita' costituzionale, per violazione del diritto di difesa, della omessa previsione della necessita' dell'avviso anche al difensore dell'indagato, nell'art. 409 del c.p.p. Come quest'ultima norma stabilisce, il procedimento si volge nelle forme previste dall'art. 127, ed allora occorre verificare i passaggi di tale procedimento, per controllare se vi sia congruenza fra quanto previsto in tema di avvisi dall'art. 409 e quanto puo' ritenersi legittimo sulla base dei principi generali. Anzitutto l'art. 127 prevede un termine di dieci giorni liberi fra la notifica dell'avviso e la data dell'udienza (primo comma). Stabilisce quindi che possano presentarsi memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza (secondo comma). Non prescrive l'obbligatoria partecipazione del p.m., dei destinatari dell'avviso e dei difensori all'udienza, limitandosi a statuire che tali soggetti vengano sentiti "se compaiono": tuttavia, qualora l'indagato sia detenuto in luogo diverso da quello dove si svolge l'udienza, ne va disposta l'audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo, in caso di richiesta dell'interessato (terzo comma). E' previsto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato o del condannato, che abbia chiesto di essere sentito e che non versi nell'ipotesi di cui al comma precedente (quarto comma). L'udienza si svolge in camera di consiglio (sesto comma) ed il giudice emette ordinanza, che va comunicata o notificata "senza ritardo" ai soggetti cui era stato inviato l'avviso (settimo comma). Il verbale e' redatto in forma riassuntiva (decimo comma). Le disposizioni relative agli avvisi (primo comma), alla partecipazione dei soggetti avvisati nonche' all'audizione dell'indagato detenuto (terzo comma) e alla necessita' del rinvio per legittimo impedimento dell'imputato (quarto comma) sono prescritte a pena di nullita' (quinto comma), e l'art. 409 (sesto comma), nel richiamare tale disposzione, ammette in questo solo caso il ricorso per cassazione. Tenuto conto, pertanto, dei momenti previsti dall'art. 127, risulta chiaro che onde consentire le dichiarazioni dell'indagato che intenda partecipare all'udienza gli si debba garantire il diritto di difesa, il che comporta la necessita' dell'avviso al difensore, come correttamente disposto dal primo comma dello stesso articolo. La circostanza che analoga previsione non sia contenuta nell'art. 409 comporta o l'inapplicabilita' di tale disciplina (per cui dovrebbe ritenersi che l'indagato non possa comparire, ovvero se comparso debba tacere: col che non si comprenderebbe la necessita' dell'avviso, che pure gli e' dovuto) o la sua illegittimita' costituzionale nella parte in cui non prescrive che comunque debba assicurarsi l'assistenza tecnica di un difensore, cui va inviato l'avviso dell'udienza: tertium non datur. E la questione appare tanto piu' delicata, se si considera che si versa in una delle ipotesi in cui e' consentito dedurre la nullita' con ricorso per cassazione. Da quanto s'e' detto, risulta manifesta la rilevanza della questione sollevata, perche' nel caso de quo non si e' provveduto a dare avviso al difensore dell'indagato, il quale ha formalizzato un'eccezione sul punto: decidere negativamente sulla stessa comporterebbe un'ipotesi di nullita', se il giudizio di legittima costituzionale dovesse concludere nel senso che il difensore abbia diritto all'avviso.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 409 del c.p.p. nalla parte in cui non prevede obbligatoriamente la notifica dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio al difensore dell'indagato ovvero, in caso di sua mancanza, la previa nomina di un difensore di ufficio, per contrasto con l'art. 24 secondo comma, della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento penale a carico di Mazzaro Raffaele; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento (art. 23 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87). Napoli, addi' 27 ottobre 1992 Il giudice: GATTI 93C0265