N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992
N. 140 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Milano sul ricorso proposto da Cucchetti Girolamo contro l'E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di buonuscita - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita' di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore - rel. Pescatore) e a successive ordinanze di manifesta inammissibilita' ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore invitato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio - In via subordinata: mancata previsione della possibilita' che la Corte costituzionale, prima di procedere alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate, assegni un termine per il loro riesame da parte del legislatore, con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale in caso di inerzia del legislatore stesso. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 2291/1990 proposto da Cucchetti Girolamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille ed Agostino Petriello, e presso il loro studio in Milano, via E. Visconti Venosta n. 3, elettivamente domiciliato; contro l'E.N.P.A.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale di Milano, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia 1, e domiciliato per l'accertamento del diritto del ricorrente al computo, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita, della indennita' integrativa speciale; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della dott.ssa Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente e della amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Il ricorrente, gia' dipendente con una anzianita' di anni 46 del Ministero della difesa, Arma dei carabinieri, chiede che l'indennita' di buonuscita sia calcolata anche sulla base della indennita' integrativa speciale e della tredicesima mensilita'. A giudizio del ricorrente la primitiva non computabilita' dell'integrativa deve ritenersi superata ed abrogata dalla successiva normativa, in particolare dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 22, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base al quale la citata indennita' e' soggetta alle ritenute previdenziali ed assistenziali. In subordine, a parere del ricorrente, deve essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle citate norme in relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97. Resiste la difesa erariale giudicando infondata la questione. D I R I T T O E' noto che la questione di costituzionalita' della computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali e' stata esaminata e dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con sentenza n. 220 dell'11-25 febbraio 1988 sulla base della asserita discrezionalita' del legislatore riguardo alla determinazione della base retributiva, utile ai fine del trattamento di quiescenza, ai modi e alla misura di tale trattamento, nonche' alla determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali. La Corte peraltro, aveva riconosciuto l'esigenza di un intervento legislativo di omogeneizzazione - anche se graduale - dei trattamenti di fine servizio nell'ambito del pubblico impiego. Tali conclusioni, pero', non avevano risolto la questione della compatibilita' di una tale scelta discrezionale con le norme costituzionali, e nel perdurare dell'inerzia legislativa, il Collegio ravvisa la necessita' di un ulteriore esame della questione da parte della Corte costituzionale, in quanto la presente fattispecie potrebbe essere accolta soltanto nell'ipotesi di un'eventuale pronunzia di incostituzionalita' della normativa in materia. Del resto la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 30 giugno 1988, n. 763, ha rilevato che: " .. non trova adeguata giustificazione la sostanziale disparita' di trattamento degli iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali", cio' al fine di dichiarare incostituzionali alcune disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 152. Tale equiparazione e' stata ulteriormente ribadita nella successiva sentenza del 14 luglio 1988, n. 821. Sta di fatto che, mentre per i dipendenti degli enti locali la legge 7 luglio 1980, n. 299, ha riconosciuto computabile, fin dal 1½ gennaio 1974, l'indennita' integrativa speciale nel calcolo dell'indennita' di fine servizio, non altrettanto e' avvenuto per i dipendenti statali. Tanto piu' che ormai l'indennita' integrativa speciale ha natura squisitamente retributiva per tutti i lavoratori; natura retributiva confermata anche da numerose disposizioni normative (v. decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; legge 3 luglio 1975, n. 160; legge 10 settembre 1976, n. 797), per cui e' assimilabile in tutto e per tutto all'indennita' di contingenza corrisposta ai lavoratori privati, la quale rientra pacificamente nella base di calcolo per l'indennita' di anzianita'. A fronte del trattamento riservato ai dipendenti privati e a quelli degli enti locali appare pertanto fortemente discriminatoria ed iniqua la normativa applicabile ai soli dipendenti statali. Va, dunque, rimessa all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il collegio, inoltre, rileva che la Corte nella citata sentenza n. 220/1988 sarebbe potuta addivenire ad una sentenza diversa da quella dichiarativa dell'inammissibilita' della dedotta questione, ove avesse avuto il potere di sospendere il giudizio e di fissare al legislatore un congruo termine per provvedere alla modifica, attraverso l'attivita' legislativa di propria competenza, delle disposizioni non conformi alla Costituzione. Cio' contemplerebbe sia l'esigenza opportunamente sottolineata dalla Corte costituzionale, di rimettere al legislatore le valutazioni di sua pertinenza, sia l'esigenza di tutela del pubblico impiegato, altrettanto meritevole di considerazione. Ne consegue che deve sollevarsi d'ufficio anche la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un'istanza, non possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine per il loro riesame da parte del legislatore, facendo conseguire all'eventuale inerzia da parte di quest'ultimo, per il periodo considerato, la successiva declaratoria di illegittimita'.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base contributiva e quindi dal calcolo della indennita' di buonuscita; nonche' dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nelle Camere di consiglio del 10 gennaio-23 ottobre 1992. Il presidente: MARIUZZO L'estensore: CERIONI 93C0289