N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992

                                N. 140
 Ordinanza emessa il 10 gennaio 1992 e 23 ottobre 1992 dal tribunale
 amministrativo regionale  per  la  Lombardia  -  Milano  sul  ricorso
 proposto da Cucchetti Girolamo contro l'E.N.P.A.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale  - Impiego statale - Indennita' di
 buonuscita -  Esclusione  dell'indennita'  integrativa  speciale  dal
 computo  della  base  contributiva  da  considerarsi  ai  fini  della
 liquidazione  della  buonuscita  -   Ingiustificata   disparita'   di
 trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti
 pubblici  -  Violazione  del  principio  della assicurazione di mezzi
 adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia -  Richiamo  alla
 sentenza  della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita'
 di analoga questione (trattandosi di scelta  discrezionale  riservata
 al  legislatore  -  rel.  Pescatore)  e  a  successive  ordinanze  di
 manifesta inammissibilita' ritenute superate dal  giudice  rimettente
 per  l'inerzia  prolungata  del  legislatore invitato con le predette
 pronunce  a  provvedere  all'omogeneizzazione  della  disciplina  dei
 rapporti  di  fine  servizio - In via subordinata: mancata previsione
 della possibilita' che la Corte costituzionale,  prima  di  procedere
 alla    dichiarazione    di   illegittimita'   costituzionale   delle
 disposizioni impugnate, assegni un termine per  il  loro  riesame  da
 parte del legislatore, con conseguente declaratoria di illegittimita'
 costituzionale in caso di inerzia del legislatore stesso.
 (D.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1032, artt. 3 e 38; legge 27 maggio
 1959, n. 324, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n.  2291/1990
 proposto  da  Cucchetti Girolamo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
 Achille ed Agostino Petriello, e presso il loro studio in Milano, via
 E.  Visconti  Venosta  n.  3,   elettivamente   domiciliato;   contro
 l'E.N.P.A.S.,   in  persona  del  legale  rappresentante  pro-tempore
 rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale di Milano, presso
 i  cui  uffici  in  Milano,  via  Freguglia  1,  e  domiciliato   per
 l'accertamento  del  diritto del ricorrente al computo, ai fini della
 liquidazione  della  indennita'  di  buonuscita,   della   indennita'
 integrativa speciale;
    Visto il ricorso ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 10 gennaio 1992 la relazione della
 dott.ssa Rita Cerioni e uditi i procuratori della parte ricorrente  e
 della amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  ricorrente,  gia' dipendente con una anzianita' di anni 46 del
 Ministero della difesa, Arma dei carabinieri, chiede che l'indennita'
 di  buonuscita  sia  calcolata  anche  sulla  base  della  indennita'
 integrativa speciale e della tredicesima mensilita'.
    A   giudizio   del  ricorrente  la  primitiva  non  computabilita'
 dell'integrativa deve ritenersi superata ed abrogata dalla successiva
 normativa, in particolare dell'art. 38  del  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art. 22, secondo
 comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in base al quale la  citata
 indennita' e' soggetta alle ritenute previdenziali ed assistenziali.
    In  subordine,  a  parere del ricorrente, deve essere sollevata la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  delle  citate  norme  in
 relazione agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97.
    Resiste la difesa erariale giudicando infondata la questione.
                             D I R I T T O
    E' noto che la questione di costituzionalita' della computabilita'
 dell'indennita'  integrativa  speciale  nell'indennita' di buonuscita
 dei dipendenti statali e' stata esaminata e dichiarata  inammissibile
 dalla  Corte  costituzionale  con sentenza n. 220 dell'11-25 febbraio
 1988 sulla  base  della  asserita  discrezionalita'  del  legislatore
 riguardo  alla  determinazione  della base retributiva, utile ai fine
 del trattamento  di  quiescenza,  ai  modi  e  alla  misura  di  tale
 trattamento,   nonche'   alla   determinazione  dell'ammontare  delle
 prestazioni previdenziali.
    La Corte peraltro, aveva riconosciuto l'esigenza di un  intervento
 legislativo di omogeneizzazione - anche se graduale - dei trattamenti
 di fine servizio nell'ambito del pubblico impiego.
    Tali  conclusioni,  pero',  non avevano risolto la questione della
 compatibilita'  di  una  tale  scelta  discrezionale  con  le   norme
 costituzionali, e nel perdurare dell'inerzia legislativa, il Collegio
 ravvisa  la necessita' di un ulteriore esame della questione da parte
 della  Corte  costituzionale,  in  quanto  la  presente   fattispecie
 potrebbe   essere   accolta  soltanto  nell'ipotesi  di  un'eventuale
 pronunzia di incostituzionalita' della normativa in materia.
    Del resto la stessa Corte costituzionale, nella sentenza 30 giugno
 1988,  n.  763,  ha  rilevato  che:   "   ..   non   trova   adeguata
 giustificazione   la  sostanziale  disparita'  di  trattamento  degli
 iscritti all'I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti  statali",  cio'  al
 fine di dichiarare incostituzionali alcune disposizioni della legge 8
 marzo 1968, n. 152.
    Tale   equiparazione   e'   stata   ulteriormente  ribadita  nella
 successiva sentenza del 14 luglio 1988, n. 821.
    Sta di fatto che, mentre per i dipendenti  degli  enti  locali  la
 legge  7 luglio 1980, n. 299, ha riconosciuto computabile, fin dal 1½
 gennaio  1974,  l'indennita'   integrativa   speciale   nel   calcolo
 dell'indennita'  di  fine servizio, non altrettanto e' avvenuto per i
 dipendenti statali.
    Tanto piu' che ormai l'indennita' integrativa speciale  ha  natura
 squisitamente  retributiva per tutti i lavoratori; natura retributiva
 confermata anche da numerose disposizioni normative (v.  decreto  del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; legge 3 luglio
 1975,  n.  160;  legge  10  settembre  1976,  n.  797),  per  cui  e'
 assimilabile in tutto  e  per  tutto  all'indennita'  di  contingenza
 corrisposta  ai  lavoratori  privati,  la quale rientra pacificamente
 nella base di calcolo per l'indennita' di anzianita'.
    A fronte del trattamento  riservato  ai  dipendenti  privati  e  a
 quelli  degli  enti locali appare pertanto fortemente discriminatoria
 ed iniqua la normativa applicabile ai soli dipendenti statali.
    Va,  dunque,  rimessa  all'esame  della  Corte  costituzionale  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  3 e 38 del
 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,  e
 dell'art.  1  della  legge  27 maggio 1959, n. 324, in relazione agli
 artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
    Il collegio, inoltre, rileva che la Corte nella citata sentenza n.
 220/1988  sarebbe potuta addivenire ad una sentenza diversa da quella
 dichiarativa  dell'inammissibilita'  della  dedotta  questione,   ove
 avesse  avuto  il  potere  di  sospendere il giudizio e di fissare al
 legislatore  un  congruo  termine  per  provvedere   alla   modifica,
 attraverso  l'attivita'  legislativa  di  propria  competenza,  delle
 disposizioni non conformi alla Costituzione.
    Cio' contemplerebbe  sia  l'esigenza  opportunamente  sottolineata
 dalla   Corte   costituzionale,   di   rimettere  al  legislatore  le
 valutazioni di sua pertinenza, sia l'esigenza di tutela del  pubblico
 impiegato, altrettanto meritevole di considerazione.
    Ne  consegue  che  deve sollevarsi d'ufficio anche la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 11  marzo  1953,
 n.  87,  nella  parte in cui non prevede che la Corte costituzionale,
 ove ritenga fondata un'istanza, non possa, prima di dichiarare  quali
 siano le disposizioni legislative illegittime, fissare un termine per
 il   loro  riesame  da  parte  del  legislatore,  facendo  conseguire
 all'eventuale inerzia  da  parte  di  quest'ultimo,  per  il  periodo
 considerato, la successiva declaratoria di illegittimita'.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli  artt.  3,  36  e  38  della  Costituzione,  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  3  e  38  del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell'art.  1
 della  legge  27  maggio  1959,  n. 324, nella parte in cui escludono
 l'indennita' integrativa speciale dalla base  contributiva  e  quindi
 dal  calcolo  della  indennita'  di  buonuscita; nonche' dell'art. 27
 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio ed  ordina  l'invio  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti del giudizio ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 nonche' di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'   deciso  in  Milano,  nelle  Camere  di  consiglio  del  10
 gennaio-23 ottobre 1992.
                        Il presidente: MARIUZZO
                                                  L'estensore: CERIONI
 93C0289