N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1992

                                N. 141
 Ordinanza emessa il  14  ottobre  1992  dalla  pretura  di  Roma  nel
 procedimento civile vertente tra Gazzo Loris ed altro e l'ente FF.SS.
 Competenza e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto
 di  lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Competenza
 territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi,  tra
 cui  quello  della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la
 sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon  andamento
 della  p.a.,  attesa  l'enorme  concentrazione  di  cause presso tale
 mandamento.
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23,  comb.  disp.;  c.p.c.,  art.
 413).
 (Cost., art. 97).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato il 2 ottobre 1991 Loris Gazzo esponeva di
 essere dipendente dell'ente F.S., inquadrato in ottava categoria come
 capo stazione sovrintendente, svolgente dal 5 maggio 1986 mansioni di
 dirigente centrale coordinatore movimento presso l'ufficio  dirigenti
 centrali  e coordinatori movimento di Verona; nel ricorso si esponeva
 con  notevole  precisione  e  completezza  tutte  le   modalita'   di
 svolgimento  dell'attivita'  lavorativa;  indi si sosteneva che dette
 mansioni gli darebbero diritto all'inquadramento in  nona  categoria,
 con  profilo di capo settore stazioni, secondo le previsioni del d.m.
 14 maggio 1985, n. 1085, integrato con  le  norme  del  CCNL  del  23
 gennaio  1988;  sosteneva  il  ricorrente che il diritto al superiore
 inquadramento gli spettava, ai sensi dell'art. 2103 del c.c., dopo il
 trimestre dall'entrata in vigore della legge n. 210/1985 e  non  dopo
 l'entrata   in   vigore  del  CCNL,  come  ritenuto  da  parte  della
 giurisprudenza.
    Chiedeva quindi il ricorrente venisse dichiarato che  le  mansioni
 svolte  apparterrebbero  al  profilo  professionale  di  capo settore
 stazioni  di  nona  categoria  e  quindi  il  suo  diritto   a   tale
 inquadramento  dal  5  agosto  1986 o in via subordinata dal 5 maggio
 1988, con condanna dell'ente FS a pagargli per differenze retributive
 per il periodo 5  maggio  1986-30  settembre  1991  la  somma  di  L.
 22.323.462  oltre  interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva
 in giudizio per l'ente  FS  l'avvocatura  dello  Stato  chiedendo  il
 rigetto della domanda.
    Controversia  del  tutto analoga con lo stesso procuratore, veniva
 promossa da Rossini Gerico, anch'egli addetto  all'ufficio  dirigenti
 centrali e coordinatori movimento di Verona.
    Le due cause venivano riunite.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Rileva il pretore che per la decisione della presente controversia
 occorre fare applicazione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n.
 210,  il  quale  dispone  che  le  controversie di lavoro relative al
 personale  dipendente  dall'ente  ferrovie  dello   Stato   sono   di
 competenza   del   pretore   del  lavoro  e  quanto  alla  competenza
 territoriale vigono  gli  ordinari  principi  di  competenza  di  cui
 all'art.  413  del  c.p.c.,  a  seguito  della  sentenza  della Corte
 costituzionale  n.  117/1990,  che   ha   ritenuto   l'illegittimita'
 costituzionale  di  detto  art.  23  della  legge n. 210/1985 laddove
 prevedeva il radicamento della competenza  presso  il  foro  erariale
 (pretore  del luogo sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel
 cui  distretto  trovasi  il  giudice  competente  secondo  le   norme
 ordinarie).
    Ai sensi dunque dell'art. 413 del c.p.c., cui fa rimando l'art. 23
 della  legge  n.  210/1985  modificato dalla suddetta pronuncia della
 Corte costituzionale, il dipendente puo' adire il giudice  nella  cui
 circoscrizione  e'  sorto  il  rapporto,  ovvero il giudice nella cui
 circoscrizione si  trova  l'azienda,  ovvero  il  giudice  nella  cui
 circoscrizione  si trova la dipendenza alla quale e' addetto o presso
 la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto.
    Si tratta quindi di tre fori concorrenti e facoltativi, nel  senso
 che le parti possono a loro piacimento scegliere
 uno di essi.
    Nel  caso di specie si radica la competenza del pretore di Roma in
 quanto sede dell'azienda, intesa come sede legale dell'ente  ferrovie
 dello  Stato (sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata in
 tal senso), in  quanto  il  foro  della  dipendenza  radicherebbe  la
 competenza  del  pretore  di  lavoro  di Verona, essendo i ricorrenti
 addetti  all'impianto  di  Verona,  mentre  scegliendo  il  luogo  di
 stipulazione del contratto, la competenza si radicherebbe parimenti a
 Verona,   presso   il   cui   compartimento   avvenne  verosimilmente
 l'assunzione.
    Pertanto, per poter affermare la propria  competenza  territoriale
 il  pretore  di Roma deve necessariamente fare applicazione dell'art.
 23 della legge n. 210/1985.
    Tanto sembra sufficiente per ritenere rilevante  la  questione  di
 costituzionalita' della norma suddetta.
    Della  costituzionalita'  di  detta norma si dubita per i seguenti
 motivi in fatto ed in diritto.
    In  punto  di  fatto  occorre  rilevare  in  primo  luogo  che  le
 controversie  relative  ai dipendenti dell'ente ferrovie dello Stato,
 dopo l'entrata in vigore della  legge  n.  210/1985,  sono  state  di
 numero  notevolissimo presso la pretura del lavoro di Roma ed il loro
 andamento e' in continuo aumento  (4.292  cause  iscritte  nel  1987,
 5.750  iscritte  nel 1988, 6.163 nel 1989, 6.548 nel 1990 e 7.500 nel
 1991).
    Un gran numero di queste controversie atteneva  ed  attiene,  come
 nel  caso  di  specie,  a  dipendenti  dell'ente  che lavorano presso
 compartimenti diversi da quelli di Roma e del Lazio, ossia, in via di
 fatto un gran numero di dipendenti  dai  compartimenti  piu'  lontani
 (dalla  Sicilia  al Friuli-Venezia Giulia) preferiscono adire il pre-
 tore di Roma, anziche' il pretore del luogo della dipendenza cui sono
 addetti, trattandosi di foro facoltativo, in quanto foro  della  sede
 legale dell'ente FS.
    Alla stregua delle norme vigenti il pretore del lavoro di Roma non
 puo'  quindi  declinare  la  propria competenza territoriale, ma cio'
 comporta  in  primo  luogo  un  aumento  del  carico  di  lavoro  per
 l'ufficio,  aumento  peculiare  solo  per la pretura di Roma, che non
 trova corrispondenza in altre sedi, in quanto  solo  a  Roma  trovasi
 appunto la sede legale dell'ente.
    Inoltre  i  problemi aumentano quando la controversia, intentata a
 Roma, comporti la necessita' di effettuare delle prove testimoniali o
 delle ispezioni sui luoghi di lavoro o  anche  accertamenti  tecnici,
 perche'  cio'  implica o lo spostamento del pretore per effettuare in
 loco le prove, con tutti i prevedibili  inconvenienti  in  ordine  al
 dispendio  di  tempo o di spese, ovvero di ricorrere a prove delegate
 al pretore del luogo ove l'attivita' lavorativa viene  prestata,  con
 altrettanto dispendio di energia per il pretore delegato, di notevole
 aumento  dei tempi di durate delle cause, nonche' di snaturamento del
 rito che deve essere improntato, com'e'  noto,  alla  concentrazione,
 alla  oralita'  ed  alla  immediatezza,  ed infatti alcuni interpreti
 escludono che nel rito del lavoro si possa far ricorso a prove  dele-
 gate.
    Nel  caso  di  specie  occorrerebbe espletare prove testimoniali e
 quindi si dovrebbe ricorrere alla delega al pretore  di  Verona,  che
 per  provvedere  ad  un'istruttoria chiara e completa, considerata la
 complessita'  della  materia,  dovrebbe   previamente   studiare   le
 tematiche  della  causa,  ivi  compreso  il d.m. del 1985 sui profili
 professionali, e quindi vi sarebbe il doppio impegno per  una  stessa
 controversia da parte del giudice delegante e del giudice delegato.
    E'  ancora  da  rilevare che il contenzioso relativo ai dipendenti
 dell'ente FS e' e sara', prevedibilmente, sempre di  enorme  entita',
 di  talche' la concentrazione, resa astrattamente possibile dall'art.
 23 della legge n. 210/1985, ed in  via  di  fatto  gia'  parzialmente
 attuata,  di  tutte le controversie di "tutti" i dipendenti dell'ente
 FS  presso  la  pretura  di  Roma,  rende   il   carico   di   lavoro
 insopportabile  e  la  trattazione  delle  relative  cause incoerente
 rispetto al rito, che  almeno  in  alcuni  casi,  sarebbe  gravemente
 snaturato.
    Si consideri infatti che i dipendenti dell'ente sono circa 200.000
 e  talvolta  uno  stesso  dipendente propone anche piu' di una causa,
 com'e' avvenuto gia' per le controversie relative alla  maggiorazione
 del  compenso  per  lavoro  straordinario o per il riconoscimento del
 servizio militare a fini di scatti di anzianita'.
    Il radicamento generalizzato di tutte queste  controversie  presso
 la  pretura del lavoro di Roma protrebbe allora costituire violazione
 dell'art. 97 della Costituzione, che prescrive che i pubblici  uffici
 devono  essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che
 sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione.
    Il principio del buon andamento deve  essere  affermato  anche  in
 relazione   all'amministrazione   della   giustizia,   non  potendosi
 individuare le ragioni che consentirebbero una sua deroga proprio  in
 un settore cosi' importante e delicato.
    Con la sentenza del 10 maggio 1982, n. 86, la Corte costituzionale
 ha  ritenuto  infatti  che  i  principi  di  cui  all'art.  97  della
 Costituzione si applichino anche all'amministrazione della  giustizia
 in  quanto,  dice  la  Corte,  "sarebbe  paradossale  voler  esentare
 l'organizzazione degli uffici giudiziari da  ogni  esigenza  di  buon
 andamento.  Al  di  la'  delle  espressioni adoperate nel primo comma
 dell'art. 97 della Costituzione e nel titolo  della  sezione  che  lo
 ricomprende,  anche  per  gli  uffici giudiziari spetta alla Corte di
 accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal
 punto irrazionali, da eccedere l'ambito  del  'potere  discrezionale'
 riservato al Parlamento".
    L'opinione  in  tal senso e' stata confermata dalla sentenza della
 Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 18.
    Si potrebbe obiettare che,  ove  fosse  ritenuto  incostituzionale
 l'art.  23 della legge n. 210/1985, solo i dipendenti dell'ente FS, a
 differenza di tutti gli altri dipendenti privati,  non  avrebbero  la
 possibilita'  di scegliere liberamente tra i tre fori concorrenti, in
 quanto solo ad essi sarebbe precluso di adire il  pretore  del  luogo
 ove trovasi la sede legale dell'azienda.
    A  tale  obiezione  si  puo'  rispondere in primo luogo che non vi
 sarebbe alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione  in  quanto
 avrebbero piena e migliore tutela giurisdizionale intentando la causa
 presso  il  pretore  del  luogo  della  dipendenza in cui lavorano ed
 infatti sembra questa l'esigenza essenziale ed  insopprimibile,  come
 ritenuto  anche  dalla sentenza della Corte sopra citata n. 117/1990,
 ove, proprio  sulla  base  di  questa  necessita'  si  e'  dichiarata
 incostituzionale  la  previsione della competenza territoriale presso
 il foro erariale.
    Si consideri poi che il dipendente potrebbe trovarsi  anche  nella
 veste  di  convenuto,  in cause di licenziamento o accertamento della
 fondatezza di sanzioni disciplinari, nel  qual  caso  la  sua  difesa
 presso  il  foro  di  Roma  potrebbe  essere  meno  agevole,  data la
 lontananza dal luogo ove i fatti contestati si sono verificati.
    Avrebbe  quindi  poco  senso l'aver dichiarato, con la sentenza n.
 117/1990, l'incostituzionalita' del  foro  erariale  e  nel  contempo
 continuare  a  consentire la trattazione delle controversie presso il
 foro di Roma, perche' questo potrebbe essere molto piu' lontano dalla
 sede di lavoro di quanto non sia il foro erariale.
    E non vi sarebbe neppure una discriminazione vietata  dall'art.  3
 della  Costituzione,  in  quanto  sussiste una notevole differenza di
 situazione e di ragionevoli esigenze, dal momento  che  i  dipendenti
 dell'ente FS sono in numero incommensurabilmente superiore rispetto a
 quelli  degli  altri enti pubblici per i quali vi e' la giurisdizione
 del giudice del lavoro.
    Di talche', ritenuta  la  pienezza  della  tutela  giurisdizionale
 radicando  la  causa nel foro della dipendenza, nulla dovrebbe ostare
 all'eliminazione di un foro facoltativo che nulla aggiunge in termini
 di tutela e che comporta invece  una  irrazionale  distribuzione  dei
 processi,  caricando  a  dismisura  "un  solo" ufficio giudiziario in
 tutta Italia e creando per lo stesso gravi problemi nella trattazione
 delle controversie.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della
 legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art.  413  del  c.p.c.,  laddove
 consente  di  adire  il pretore di Roma, competente per territorio in
 quanto giudice nella  cui  circoscrizione  si  trova  l'azienda  ente
 ferrovie  dello Stato, anche per le controversie dei dipendenti dello
 stesso ente, che lavorano presso tutte le altre dipendenze  dell'ente
 stesso  che si trovano al di fuori della circoscrizione della pretura
 di Roma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del giudizio in  corso  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia  notificata  alle  parti  in
 causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    L'ordinanza  va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 14 ottobre 1992
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0290