N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1992
N. 141 Ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dalla pretura di Roma nel procedimento civile vertente tra Gazzo Loris ed altro e l'ente FF.SS. Competenza e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento. (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp.; c.p.c., art. 413). (Cost., art. 97).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato il 2 ottobre 1991 Loris Gazzo esponeva di essere dipendente dell'ente F.S., inquadrato in ottava categoria come capo stazione sovrintendente, svolgente dal 5 maggio 1986 mansioni di dirigente centrale coordinatore movimento presso l'ufficio dirigenti centrali e coordinatori movimento di Verona; nel ricorso si esponeva con notevole precisione e completezza tutte le modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa; indi si sosteneva che dette mansioni gli darebbero diritto all'inquadramento in nona categoria, con profilo di capo settore stazioni, secondo le previsioni del d.m. 14 maggio 1985, n. 1085, integrato con le norme del CCNL del 23 gennaio 1988; sosteneva il ricorrente che il diritto al superiore inquadramento gli spettava, ai sensi dell'art. 2103 del c.c., dopo il trimestre dall'entrata in vigore della legge n. 210/1985 e non dopo l'entrata in vigore del CCNL, come ritenuto da parte della giurisprudenza. Chiedeva quindi il ricorrente venisse dichiarato che le mansioni svolte apparterrebbero al profilo professionale di capo settore stazioni di nona categoria e quindi il suo diritto a tale inquadramento dal 5 agosto 1986 o in via subordinata dal 5 maggio 1988, con condanna dell'ente FS a pagargli per differenze retributive per il periodo 5 maggio 1986-30 settembre 1991 la somma di L. 22.323.462 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio per l'ente FS l'avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto della domanda. Controversia del tutto analoga con lo stesso procuratore, veniva promossa da Rossini Gerico, anch'egli addetto all'ufficio dirigenti centrali e coordinatori movimento di Verona. Le due cause venivano riunite. RITENUTO IN DIRITTO Rileva il pretore che per la decisione della presente controversia occorre fare applicazione dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, il quale dispone che le controversie di lavoro relative al personale dipendente dall'ente ferrovie dello Stato sono di competenza del pretore del lavoro e quanto alla competenza territoriale vigono gli ordinari principi di competenza di cui all'art. 413 del c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 117/1990, che ha ritenuto l'illegittimita' costituzionale di detto art. 23 della legge n. 210/1985 laddove prevedeva il radicamento della competenza presso il foro erariale (pretore del luogo sede dell'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto trovasi il giudice competente secondo le norme ordinarie). Ai sensi dunque dell'art. 413 del c.p.c., cui fa rimando l'art. 23 della legge n. 210/1985 modificato dalla suddetta pronuncia della Corte costituzionale, il dipendente puo' adire il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, ovvero il giudice nella cui circoscrizione si trova la dipendenza alla quale e' addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto. Si tratta quindi di tre fori concorrenti e facoltativi, nel senso che le parti possono a loro piacimento scegliere uno di essi. Nel caso di specie si radica la competenza del pretore di Roma in quanto sede dell'azienda, intesa come sede legale dell'ente ferrovie dello Stato (sulla scorta di una giurisprudenza ormai consolidata in tal senso), in quanto il foro della dipendenza radicherebbe la competenza del pretore di lavoro di Verona, essendo i ricorrenti addetti all'impianto di Verona, mentre scegliendo il luogo di stipulazione del contratto, la competenza si radicherebbe parimenti a Verona, presso il cui compartimento avvenne verosimilmente l'assunzione. Pertanto, per poter affermare la propria competenza territoriale il pretore di Roma deve necessariamente fare applicazione dell'art. 23 della legge n. 210/1985. Tanto sembra sufficiente per ritenere rilevante la questione di costituzionalita' della norma suddetta. Della costituzionalita' di detta norma si dubita per i seguenti motivi in fatto ed in diritto. In punto di fatto occorre rilevare in primo luogo che le controversie relative ai dipendenti dell'ente ferrovie dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge n. 210/1985, sono state di numero notevolissimo presso la pretura del lavoro di Roma ed il loro andamento e' in continuo aumento (4.292 cause iscritte nel 1987, 5.750 iscritte nel 1988, 6.163 nel 1989, 6.548 nel 1990 e 7.500 nel 1991). Un gran numero di queste controversie atteneva ed attiene, come nel caso di specie, a dipendenti dell'ente che lavorano presso compartimenti diversi da quelli di Roma e del Lazio, ossia, in via di fatto un gran numero di dipendenti dai compartimenti piu' lontani (dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia) preferiscono adire il pre- tore di Roma, anziche' il pretore del luogo della dipendenza cui sono addetti, trattandosi di foro facoltativo, in quanto foro della sede legale dell'ente FS. Alla stregua delle norme vigenti il pretore del lavoro di Roma non puo' quindi declinare la propria competenza territoriale, ma cio' comporta in primo luogo un aumento del carico di lavoro per l'ufficio, aumento peculiare solo per la pretura di Roma, che non trova corrispondenza in altre sedi, in quanto solo a Roma trovasi appunto la sede legale dell'ente. Inoltre i problemi aumentano quando la controversia, intentata a Roma, comporti la necessita' di effettuare delle prove testimoniali o delle ispezioni sui luoghi di lavoro o anche accertamenti tecnici, perche' cio' implica o lo spostamento del pretore per effettuare in loco le prove, con tutti i prevedibili inconvenienti in ordine al dispendio di tempo o di spese, ovvero di ricorrere a prove delegate al pretore del luogo ove l'attivita' lavorativa viene prestata, con altrettanto dispendio di energia per il pretore delegato, di notevole aumento dei tempi di durate delle cause, nonche' di snaturamento del rito che deve essere improntato, com'e' noto, alla concentrazione, alla oralita' ed alla immediatezza, ed infatti alcuni interpreti escludono che nel rito del lavoro si possa far ricorso a prove dele- gate. Nel caso di specie occorrerebbe espletare prove testimoniali e quindi si dovrebbe ricorrere alla delega al pretore di Verona, che per provvedere ad un'istruttoria chiara e completa, considerata la complessita' della materia, dovrebbe previamente studiare le tematiche della causa, ivi compreso il d.m. del 1985 sui profili professionali, e quindi vi sarebbe il doppio impegno per una stessa controversia da parte del giudice delegante e del giudice delegato. E' ancora da rilevare che il contenzioso relativo ai dipendenti dell'ente FS e' e sara', prevedibilmente, sempre di enorme entita', di talche' la concentrazione, resa astrattamente possibile dall'art. 23 della legge n. 210/1985, ed in via di fatto gia' parzialmente attuata, di tutte le controversie di "tutti" i dipendenti dell'ente FS presso la pretura di Roma, rende il carico di lavoro insopportabile e la trattazione delle relative cause incoerente rispetto al rito, che almeno in alcuni casi, sarebbe gravemente snaturato. Si consideri infatti che i dipendenti dell'ente sono circa 200.000 e talvolta uno stesso dipendente propone anche piu' di una causa, com'e' avvenuto gia' per le controversie relative alla maggiorazione del compenso per lavoro straordinario o per il riconoscimento del servizio militare a fini di scatti di anzianita'. Il radicamento generalizzato di tutte queste controversie presso la pretura del lavoro di Roma protrebbe allora costituire violazione dell'art. 97 della Costituzione, che prescrive che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione. Il principio del buon andamento deve essere affermato anche in relazione all'amministrazione della giustizia, non potendosi individuare le ragioni che consentirebbero una sua deroga proprio in un settore cosi' importante e delicato. Con la sentenza del 10 maggio 1982, n. 86, la Corte costituzionale ha ritenuto infatti che i principi di cui all'art. 97 della Costituzione si applichino anche all'amministrazione della giustizia in quanto, dice la Corte, "sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento. Al di la' delle espressioni adoperate nel primo comma dell'art. 97 della Costituzione e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da eccedere l'ambito del 'potere discrezionale' riservato al Parlamento". L'opinione in tal senso e' stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 18. Si potrebbe obiettare che, ove fosse ritenuto incostituzionale l'art. 23 della legge n. 210/1985, solo i dipendenti dell'ente FS, a differenza di tutti gli altri dipendenti privati, non avrebbero la possibilita' di scegliere liberamente tra i tre fori concorrenti, in quanto solo ad essi sarebbe precluso di adire il pretore del luogo ove trovasi la sede legale dell'azienda. A tale obiezione si puo' rispondere in primo luogo che non vi sarebbe alcuna violazione dell'art. 24 della Costituzione in quanto avrebbero piena e migliore tutela giurisdizionale intentando la causa presso il pretore del luogo della dipendenza in cui lavorano ed infatti sembra questa l'esigenza essenziale ed insopprimibile, come ritenuto anche dalla sentenza della Corte sopra citata n. 117/1990, ove, proprio sulla base di questa necessita' si e' dichiarata incostituzionale la previsione della competenza territoriale presso il foro erariale. Si consideri poi che il dipendente potrebbe trovarsi anche nella veste di convenuto, in cause di licenziamento o accertamento della fondatezza di sanzioni disciplinari, nel qual caso la sua difesa presso il foro di Roma potrebbe essere meno agevole, data la lontananza dal luogo ove i fatti contestati si sono verificati. Avrebbe quindi poco senso l'aver dichiarato, con la sentenza n. 117/1990, l'incostituzionalita' del foro erariale e nel contempo continuare a consentire la trattazione delle controversie presso il foro di Roma, perche' questo potrebbe essere molto piu' lontano dalla sede di lavoro di quanto non sia il foro erariale. E non vi sarebbe neppure una discriminazione vietata dall'art. 3 della Costituzione, in quanto sussiste una notevole differenza di situazione e di ragionevoli esigenze, dal momento che i dipendenti dell'ente FS sono in numero incommensurabilmente superiore rispetto a quelli degli altri enti pubblici per i quali vi e' la giurisdizione del giudice del lavoro. Di talche', ritenuta la pienezza della tutela giurisdizionale radicando la causa nel foro della dipendenza, nulla dovrebbe ostare all'eliminazione di un foro facoltativo che nulla aggiunge in termini di tutela e che comporta invece una irrazionale distribuzione dei processi, caricando a dismisura "un solo" ufficio giudiziario in tutta Italia e creando per lo stesso gravi problemi nella trattazione delle controversie.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e dell'art. 413 del c.p.c., laddove consente di adire il pretore di Roma, competente per territorio in quanto giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda ente ferrovie dello Stato, anche per le controversie dei dipendenti dello stesso ente, che lavorano presso tutte le altre dipendenze dell'ente stesso che si trovano al di fuori della circoscrizione della pretura di Roma, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; L'ordinanza va comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 14 ottobre 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0290