N. 115 SENTENZA 24 - 26 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Agricoltura  -  Cooperative - Regione Veneto - Disciplina - Contrasto
 con la normativa C.E.E. - Definizione della  figura  di  imprenditore
 agricolo  a titolo principale - Violazione della competenza regionale
 - Normazione di  aspetti  generali  e  comuni  della  cooperazione  -
 Diretta  applicabilita'  della norma comunitaria - Inammissibilita' e
 non fondatezza.
 
 (Legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 11, quarto e  sesto  comma,  14,
 terzo comma, 19 e 20).
 
 (Cost., art. 117).
 
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,
 prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.    Luigi  MENGONI,
 prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale della legge 31 gennaio
 1992, n.  59  (Nuove  norme  in  materia  di  societa'  cooperative),
 promosso  con  ricorso  della  Regione  Veneto, notificato il 7 marzo
 1992, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n.  27
 del registro ricorsi 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Uditi  gli  avvocati Mario Bertolissi e Ivone Cacciavillani per la
 Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Pier  Giorgio  Ferri  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 7 marzo 1992 la Regione Veneto ha
 promosso questione di  legittimita'  costituzionale  della  legge  31
 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative),
 ed  in particolare degli articoli 11, quarto e sesto comma, 14, terzo
 comma, 19 e 20, per invasione delle competenze regionali  in  materia
 di cooperazione e di controllo sulle cooperative in agricoltura e per
 contrasto con il regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 15
 luglio 1991, n. 2328/91.
    La  Regione  afferma  di  avere  incluso  la  cooperazione tra gli
 strumenti per il raggiungimento dei propri fini istituzionali (art. 4
 dello Statuto) e di avere emanato numerose  leggi  di  incentivo  che
 toccano  questa materia nei settori dell'artigianato, del commercio e
 dell'agricoltura. Osserva inoltre che disposizioni  comunitarie  sono
 intervenute in materia di cooperazione, incoraggiando la creazione di
 associazioni  tra  operatori agricoli e prefigurando per la soluzione
 dei  problemi  strutturali  dell'agricoltura   discipline   normative
 distinte a seconda delle regioni. La normativa comunitaria alla quale
 si  fa  riferimento,  a  differenza di quella statale, non porrebbe i
 limiti alla partecipazione alle cooperative agricole  previsti  dalla
 legge statale.
    La  ricorrente  afferma  che  la  cooperazione, strumentale per la
 realizzazione dello sviluppo sociale ed economico, dovrebbe rientrare
 nelle competenze regionali. La legge impugnata ha invece assoggettato
 la  materia,  compresa  quella  delle  cooperative   agricole,   alla
 legislazione ed al controllo statali.
    In  particolare la Regione Veneto denuncia come costituzionalmente
 illegittime le seguenti disposizioni della legge 31 gennaio 1992,  n.
 59:
       a) l'art. 14, terzo comma, che consente l'ammissione alle coop-
 erative agricole anche di soci che non siano lavoratori manuali della
 terra,  ma  limitatamente  all'esercizio di mansioni amministrative e
 tecniche nell'interesse sociale;
       b)  l'art.  19,  nella  parte  in  cui   prevede   l'iscrizione
 all'apposito registro prefettizio anche delle cooperative agricole;
       c) gli artt. 11, quarto e sesto comma, e 20, nella parte in cui
 prevedono  che  le  cooperative  siano  tenute a versare una quota di
 utili ad  associazioni  nazionali  di  rappresentanza  del  movimento
 cooperativo  o ad un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e
 della previdenza sociale.
    2. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il
 ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.
    La Regione Veneto avrebbe omesso di indicare i parametri  invocati
 per  l'esercizio  del  sindacato  di legittimita' costituzionale, che
 nella impugnazione  in  via  principale  di  una  legge  puo'  essere
 riferito   solo   alla  invasione  di  competenze  costituzionalmente
 garantite alle regioni.
    Il ricorso sarebbe  egualmente  inammissibile  in  riferimento  al
 regolamento  comunitario,  che  puo'  essere  direttamente  applicato
 nell'ordinamento interno prevalendo sulla  legge,  ma  che  non  puo'
 interferire sull'assetto dei rapporti tra Stato e regioni.
    3. - Con successiva memoria la Regione Veneto ha ribadito di avere
 tradotto  nella propria legislazione i principi costituzionali (artt.
 44 e 45)  e  statutari  (art.  4)  in  materia  di  cooperazione,  in
 particolare  dando  attuazione al regolamento comunitario n. 2328/91,
 relativo al miglioramento dell'efficienza  delle  strutture  agrarie,
 che  definisce  anche  la  figura dell'imprenditore agricolo a titolo
 principale. Ad avviso della ricorrente la legge denunciata altera  le
 attribuzioni  regionali, che dovrebbero essere intese in coerenza con
 la normazione comunitaria.
    In ordine all'eccezione di inammissibilita' del ricorso per omessa
 indicazione delle disposizioni costituzionali violate, la Regione de-
 duce che non e'  necessario,  perche'  il  ricorso  sia  ammissibile,
 menzionare  una o piu' disposizioni costituzionali, ma e' sufficiente
 configurare fattispecie collidenti con l'ordine costituzionale  delle
 proprie  attribuzioni.  La  Regione  ritiene  che la legge denunciata
 violi l'art. 117 della Costituzione, che, per  la  definizione  delle
 attribuzioni  regionali,  deve essere letto unitamente al regolamento
 comunitario n. 2328/91.
    4. - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Veneto  ha  depositato
 una  seconda  memoria,  che sviluppa l'analisi dei problemi investiti
 dal ricorso, anche  attraverso  una  diffusa  illustrazione  storico-
 sistematica della cooperazione.
    La   ricorrente   afferma   che   l'art.  45  della  Costituzione,
 riconoscendo la funzione sociale  della  cooperazione  e  favorendone
 l'incremento, coinvolge problemi concernenti competenze regionali. In
 particolare  la  Regione  sostiene che la cooperazione e' materia che
 richiede interventi legislativi diversificati in base alle molteplici
 e diverse realta' regionali. Si tratterebbe di una  materia  "mista",
 non  compresa  tra  quelle  esclusivamente  privatistiche,  sottratte
 all'intervento  del  legislatore  regionale.  Anzi,  sarebbe   logico
 riconoscere alle regioni, come compreso nel compito che esse hanno di
 promuovere  e  di  agevolare  la cooperazione, il potere di vigilanza
 sulle cooperative.
    La Regione Veneto osserva che, sebbene l'elenco delle  materie  di
 competenza  regionale  contenuto nell'art. 117 della Costituzione non
 menzioni  la  cooperazione,  gli  statuti  delle  regioni   ordinarie
 indicano  questa  come uno specifico strumento dell'azione regionale.
 L'art. 4 dello Statuto del Veneto riecheggia il disposto dell'art. 45
 della Costituzione ed induce  a  ritenere  che  esista  una  potesta'
 legislativa  regionale  in  tutte le materie che, comprese tra quelle
 assegnate  alla  competenza  legislativa  regionale,  possono  essere
 esercitate con lo strumento della cooperazione.
    5.  -  Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria in
 prossimita' dell'udienza, per illustrare le tesi sostenute  nell'atto
 di costituzione.
    L'Avvocatura  osserva che la disciplina delle societa' cooperative
 dettata dalla legge nazionale  costituisce  la  premessa  strutturale
 affinche'   l'istituto   della   cooperazione  trovi  sviluppo  nella
 legislazione, anche di competenza regionale, afferente i vari settori
 dell'economia. Ma da questo non deriva un vincolo  per  la  normativa
 statale  sulle  cooperative, dovendo piuttosto le regioni conformare,
 nelle loro leggi di settore, l'impiego dell'istituto  cooperativo  al
 regime generale stabilito dalla legge dello Stato.
    Quanto  al  rapporto  con  il  diritto  comunitario,  l'Avvocatura
 osserva che i regolamenti in  materia  di  politica  agricola  comune
 rinviano  alle  legislazioni nazionali, per quanto attiene alle forme
 ed al regime giuridico degli imprenditori e delle strutture agricole,
 senza porre una correlazione  diretta  e  necessaria  tra  le  figure
 dell'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  e  gli  organismi
 cooperativi. Anche l'art. 5 del regolamento  comunitario  n.  2328/91
 rimette  al diritto nazionale la definizione di imprenditore agricolo
 a titolo principale, fissando solo le condizioni minime per delineare
 questa figura, condizioni che non sono incompatibili con le norme che
 la legge impugnata detta in tema di soci e societa' cooperative.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Veneto  denuncia  l'illegittimita'  costituzionale
 della  legge 31 gennaio 1992, n. 59, che detta nuove norme in materia
 di societa'  cooperative,  assumendo  essenzialmente  l'invasione  di
 competenze regionali ed il contrasto con norme comunitarie in materia
 di  agricoltura,  in  particolare  per la definizione della figura di
 imprenditore agricolo a titolo principale.
    Le disposizioni  della  legge  statale  specificamente  denunciate
 dalla ricorrente sono:
       a)  l'art.  14, terzo comma, che modifica l'art. 23 del decreto
 del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.   1577.
 Quest'ultima disposizione, nello stabilire i requisiti dei soci delle
 cooperative  agricole,  prevedeva che, limitatamente all'esercizio di
 mansioni amministrative e  tecniche  nell'interesse  sociale  per  il
 quale  sia  necessario  il  possesso  della  qualita'  di  socio,  e'
 consentita l'ammissione di soci  che  non  siano  lavoratori  manuali
 della  terra,  in  numero  non  superiore  all'8  per cento di quello
 complessivo dei soci. L'art 14 della legge n. 59 del 1992 non  altera
 la  struttura  della precedente disposizione, ma elimina solamente il
 limite quantitativo in  precedenza  previsto  per  l'ammissione  alla
 cooperativa  agricola  di soci che non siano lavoratori manuali della
 terra;
       b)  l'art.  19,  che integra la documentazione per l'iscrizione
 delle  cooperative  agricole  nell'apposito   registro   prefettizio,
 iscrizione  gia'  prevista  e  disciplinata  dall'art.  13 del citato
 decreto legislativo n. 1577 del 1947;
       c) gli artt. 11, quarto e sesto comma, e 20, nella parte in cui
 prevedono che le societa' cooperative devolvano una quota degli utili
 annuali  (pari  al  3  per  cento)  ad  un  fondo  costituito   dalle
 associazioni  nazionali  di  rappresentanza del movimento cooperativo
 alle quali le cooperative  aderiscono  o,  se  non  aderenti  a  tali
 associazioni, ad un fondo costituito presso il Ministero del lavoro e
 della previdenza sociale.
    2.  -  L'eccezione  di  inammissibilita'  del  ricorso  per omessa
 indicazione dei  parametri  di  valutazione  della  costituzionalita'
 della  legge,  sollevata  dall'Avvocatura  dello  Stato  nell'atto di
 costituzione e non ribadita nella successiva memoria, non puo' essere
 accolta.
    Il ricorso, pur senza  una  formulazione  di  assoluta  chiarezza,
 consente  tuttavia di individuare due motivi di doglianza, almeno uno
 dei quali idoneo ad attingere al livello di  un  possibile  contrasto
 con norme costituzionali.
    E'  stata difatti denunciata la violazione di competenze regionali
 in materia di cooperative  agricole,  affermando  che  la  disciplina
 legislativa  della  cooperazione  debba  rientrare  nella  competenza
 regionale  quando  tocca  materie   assegnate   alle   regioni;   con
 riferimento, quindi, all'art. 117 della Costituzione.
    Inoltre   e'   stato   dedotto   il  contrasto  con  la  normativa
 comunitaria, in modo specifico con il regolamento n. 2328/91 che,  ad
 avviso  della  Regione  ricorrente,  consentirebbe  il costituirsi di
 fenomeni cooperativi in agricoltura con presupposti diversi da quelli
 che si affermano introdotti dalla legge n. 59 del 1992.
    3. - Con il  primo  dei  due  profili  di  dedotta  illegittimita'
 costituzionale, sopra individuati, la ricorrente prefigura, al di la'
 della  specifica  elencazione  delle  materie di competenza regionale
 contenuta  nell'art.  117  della   Costituzione,   una   attribuzione
 regionale  in  materia  di  disciplina  delle  cooperative,  sia  con
 riferimento all'interesse generale delle regioni per la cooperazione,
 sia in relazione alla competenza regionale in settori  di  attivita',
 quale l'agricoltura, nei quali le cooperative operano. Per tal via si
 tenderebbe  a  superare  la competenza statale nella disciplina delle
 cooperative, intese quali figure soggettive.
    Questa impostazione non puo' essere seguita. Se pure si  ritenesse
 che   gli   aspetti  del  sistema  normativo  ritenuti  lesivi  delle
 competenze regionali siano stati introdotti dalla  legge  n.  59  del
 1992  e  non siano, piuttosto, da riferire alla disciplina previgente
 (questa prospettazione potrebbe riguardare: l'ammissione di soci alle
 cooperative agricole, atteso che l'art. 14 non pone nuove limitazioni
 ma ne rimuove di precedenti; l'iscrizione nel  registro  prefettizio,
 giacche'  non  la prevede l'art.  19 della legge denunciata, che solo
 integra la documentazione richiesta; la  destinazione  con  modalita'
 nuove, disciplinate dagli artt. 11 e 20, di una quota degli utili per
 rendere concrete le finalita' solidaristiche che sono alla base della
 cooperazione),  tuttavia  si dovrebbe sempre riconoscere che le nuove
 disposizioni riguardano  la  base  societaria  delle  cooperative,  i
 requisiti  per  il loro riconoscimento e la iscrizione negli appositi
 registri prefettizi, i modi e le forme di concreta espressione  della
 solidarieta' mutualistica nella destinazione degli utili.
    Si  tratta  di  aspetti  concernenti  la  disciplina  delle figure
 soggettive, la struttura delle cooperative, la impostazione  generale
 delle  finalita'  mutualistiche,  indipendentemente  dai  settori nei
 quali le cooperative operano e dalla  disciplina  delle  materie  che
 formano  oggetto  della  loro  attivita',  in  ordine  alle  quali si
 esprimono competenze regionali, non idonee a toccare o  ad  assorbire
 la  disciplina  delle  figure soggettive della cooperazione, affidate
 alla competenza statale.
    Le disposizioni della legge n. 59 del  1992  disciplinano  appunto
 questi aspetti comuni e generali della cooperazione, della condizione
 dei  soggetti  quanto all'ammissibilita' dei soci, delle modalita' di
 iscrizione in registri gia' previsti,  delle  forme  di  solidarieta'
 nell'ambito   del   movimento   cooperativo.  Si  tratta  di  materie
 sicuramente estranee a  quelle  che  l'art.  117  della  Costituzione
 rimette alla competenza regionale.
    Per  questo  aspetto  la  questione di legittimita' costituzionale
 promossa dalla Regione Veneto e' infondata.
    4. - Per il secondo  profilo  dell'asserito  contrasto  con  norme
 comunitarie,   la   questione   di   legittimita'  costituzionale  e'
 inammissibile.
    La Corte ha gia' affermato che il controllo  sulla  compatibilita'
 tra  norma interna e norma comunitaria, per l'eventuale contrasto tra
 i due ordini di disposizioni, non puo' dar luogo ad una questione  di
 legittimita' costituzionale, in quanto la norma comunitaria, estranea
 al  sistema delle fonti interne, opera per forza propria (sentenza n.
 170 del 1984). La  Corte  ha  inoltre  ribadito  il  principio  della
 diretta  applicabilita'  del  diritto comunitario e della correlativa
 non  applicazione  del  diritto  nazionale  con   esso   contrastante
 (sentenza n. 113 del 1985).
    Se  il  problema  e'  costituito, come sembra enunciare la Regione
 ricorrente, dalla definizione della figura di imprenditore agricolo a
 titolo principale, quale risulterebbe dal regolamento comunitario  n.
 2328/91  in  asserita  difformita'  dalla  disciplina  nazionale,  e'
 evidente che la relativita' delle qualificazioni  giuridiche  proprie
 dei  distinti  ordinamenti  esclude la possibilita' di interferenza o
 contrasto tra i limiti di partecipazione  alle  cooperative  agricole
 previste  dalla  legge  nazionale e la qualificazione di imprenditore
 agricolo idoneo destinatario di aiuti  comunitari.  Indipendentemente
 da  questa  considerazione  vale  il  principio, gia' affermato dalla
 Corte, che la diretta applicabilita' delle  norme  comunitarie  rende
 inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della norma
 nazionale  che  si  sospetti  in  contrasto  con la norma comunitaria
 (sentenza n. 168 del 1991),  la  quale  comunque  non  e'  idonea  ad
 incidere  sulla articolazione delle competenze nei rapporti tra Stato
 e regioni.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 della
 legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa'  co-
 operative),  promossa,  in  riferimento  al regolamento del Consiglio
 delle  Comunita'  europee  15  luglio 1991, n. 2328/91, dalla Regione
 Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt. 11, quarto e sesto comma; 14, terzo comma; 19 e 20 della
 legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa'  co-
 operative), promossa, in riferimento all'art. 117 della Costituzione,
 dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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