MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 marzo 1993, n. 14 

  Decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421". Indirizzi sui compiti delle figure di
vertice dirigenziale.
(GU n.76 del 1-4-1993)
 
 Vigente al: 1-4-1993  
 

                                     Alla  Presidenza  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                    - Segretario generale
                                    -   Ufficio   del   coordinamento
                                  amministrativo
                                    -   Dipartimento   degli   affari
                                  generali e del personale
                                    -  Dipartimento  per  gli  affari
                                  giuridici e legislativi
                                    - Dipartimento per l'informatica,
                                  la   telematica   e   l'automazione
                                  d'ufficio
                                  A tutti i Ministeri
                                    - Gabinetto
                                    -   Direzione   generale   affari
                                  generali e personale
                                    Al Consiglio di Stato
                                    - Segretariato generale
                                    Alla Corte dei conti
                                    - Segretariato generale
                                    All'Avvocatura   generale   dello
                                  Stato
                                    - Segretariato generale
                                    Alle     aziende     ed      alle
                                  amministrazioni   dello   Stato  ad
                                  ordinamento   autonomo   (per    il
                                  tramite dei Ministeri interessati)
                                    Ai presidenti degli enti pubblici
                                  non economici compresi nel comparto
                                  di  cui  all'art. 3 del decreto del
                                  Presidente della Repubblica  n.  68
                                  del   1986   (per  il  tramite  dei
                                  Ministeri vigilanti)
                                    Ai  presidenti  degli   enti   di
                                  ricerca  e sperimentazione compresi
                                  nel comparto di cui all'art. 7  del
                                  decreto    del   Presidente   della
                                  Repubblica n. 68 del 1986  (per  il
                                  tramite dei Ministeri vigilanti)
                                    Ai  rettori  delle  universita' e
                                  delle   istituzioni   universitarie
                                  (per   il   tramite  del  Ministero
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica)
                                     e, per conoscenza:
                                    Alla Presidenza della Repubblica
                                    - Segretariato generale
                                    Al       Consiglio      nazionale
                                  dell'economia e del lavoro
                                    - Segretariato generale
                                    Al   Consiglio   superiore  della
                                  pubblica amministrazione
                                    Alla   Scuola   superiore   della
                                  pubblica amministrazione
                                    Al  Ministro per il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie  e  gli
                                  affari regionali
                                    Al  Ministro per il coordinamento
                                  della protezione civile
                                    Al Ministro per le aree urbane
                                    Al  Ministro   per   gli   affari
                                  sociali
  Con  la  circolare  4  marzo 1993, n. 6, sono state definite, sulla
base delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29,  concernente  la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione  delle  discipline  in
materia  di  pubblico impiego, le linee di applicazione del principio
della separazione dei poteri  tra  organi  di  direzione  politica  e
organi   di   gestione,   specificando   le   rispettive   sfere   di
responsabilita' e di competenza.
  In tale contesto, al fine di completare il quadro funzionale  delle
figure  di  vertice  dirigenziale  previste  dai singoli ordinamenti,
nell'obiettivo di un armonizzazione  delle  strutture  amministrative
interessate,  appare  necessario chiarire le attribuzioni ed i poteri
riconosciuti  in  via  normativa  da  particolari  ordinamenti   alle
posizioni   istituzionali  di  vertice  dirigenziale,  anche  per  lo
svolgimento di attivita' di coordinamento, quali  quelle  relative  -
nelle  amministrazioni  pubbliche  ove  sono  previste - ai segretari
generali, ai direttori generali degli enti pubblici non  economici  e
delle  aziende  e  delle  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento
autonomo, nonche' ad altre particolari figure di pari valenza.
  Al riguardo soccorre il contenuto del  comma  3  dell'art.  27  del
decreto  legislativo  n. 29 del 1993, in base al quale per gli enti e
le  amministrazioni  che  hanno  unicita'  di  vertice   dirigenziale
"restano  ferme  le competenze attribuite al direttore generale dalla
legge e dai rispettivi ordinamenti".
  In relazione a tale disposizione e' quindi necessario precisare che
mentre  il  riferimento  alla  figura  del  "direttore  generale"  si
attaglia agevolmente agli enti pubblici non economici ed alle aziende
ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per le altre
amministrazioni pubbliche tale  figura  deve  essere  individuata  in
quella  del  vertice  dirigenziale chiamata ad assicurare le funzioni
sovraordinate a quelle espletate da altre figure dirigenziali,  anche
di  livello  generale,  o  comunque  funzioni  di coordinamento delle
attivita' di queste ultime.
  Sulla base delle predette precisazioni, risulta di conseguenza  che
la figura di vertice dirigenziale in argomento espleta le funzioni ad
essa attribuite dagli specifici ordinamenti, nonche' funzioni propos-
itive  all'organo  di  direzione  politica  per  la  definizione  dei
programmi e delle direttive di cui all'art. 14, comma 1, lettera  a),
del  decreto  n.  29  del  1993, ferma rimanendo la titolarita' delle
funzioni di direzione in capo agli altri dirigenti generali  presenti
nell'ambito  della  stessa  amministrazione,  ove tali funzioni siano
previste dai predetti ordinamenti.
  Nel  caso,  invece,  che  gli  specifici  ordinamenti attribuiscano
funzioni di direzione esclusivamente alla  figura  del  piu'  elevato
vertice   dirigenziale,   e'  da  ritenersi  che  quest'ultima  possa
esercitare un potere di delega delle funzioni di cui all'art.  16  ai
dirigenti  generali  preposti  ad  uffici per i quali e' richiesta la
qualifica di dirigente generale.
  La figura di vertice dirigenziale in argomento e' comunque titolare
del coordinamento dell'attuazione dei  programmi  e  delle  direttive
definiti  ai  sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto n.
29 del 1993 ed affidati ai dirigenti generali, al fine  di  garantire
l'unita'   d'azione   dell'amministrazione,  anche  per  gli  aspetti
connessi alla gestione complessiva delle risorse umane,  finanziarie,
strumentali e dei sistemi informatici.
  Ai  predetti  fini, alla stessa figura di vertice dirigenziale puo'
essere attribuita, dall'organo di direzione politica, l'attuazione di
programmi e di direttive, specie se relativi  alla  realizzazione  di
attivita' dell'amministrazione per loro natura indivisibili ovvero di
particolare rilevanza strategica.
  Potra'  essere  inoltre previsto l'esercizio, da parte della figura
di vertice dirigenziale, delle funzioni e  dei  poteri  necessari  ad
assicurare   l'efficienza   e   la   funzionalita'   delle  strutture
organizzative  dell'amministrazione,  ivi  compreso  l'esercizio  del
potere  di  avocazione  attribuito  all'organo  di direzione politica
dall'art. 14, comma 3, del decreto n. 29 del 1993, che potra'  essere
da questi delegato alla figura di vertice dirigenziale.
 
                                       Il Sottosegretario di Stato
                                    delegato per la funzione pubblica
                                                SACCONI